Cassazione Civile, Ordinanza n. 32671/2024 del 16/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente ha impugnato una intimazione di pagamento e la correlativa cartella di pagamento, per un importo complessivo di euro 79.607,92, riferito a imposta di registro, imposta di bollo, spese di giustizia e accessori, derivanti dalla registrazione di una sentenza penale che l'aveva condannata. La cartella non risultava ritualmente notificata, perché mancava la prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. La tesi della ricorrente era che la successiva notifica del pignoramento presso terzi non potesse far decorrere il termine per impugnare la cartella, né sanarne i vizi, e che quindi l'intimazione successiva non potesse rendere preclusa la contestazione della cartella stessa. Ha inoltre dedotto difetto di motivazione dell'intimazione, omessa pronuncia sulla nullità della notifica della cartella, omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la contribuente, avendo avuto conoscenza della cartella non validamente notificata solo con il successivo pignoramento presso terzi, avrebbe dovuto far valere l'omissione o la nullità della notifica della cartella impugnando tempestivamente il pignoramento quale atto esecutivo presso il giudice tributario. Una volta decorso il termine di decadenza dalla notifica del pignoramento, la successiva impugnazione della intimazione di pagamento non poteva più investire i vizi della cartella prodromica. Quanto al difetto di motivazione dell'intimazione, la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo alla cartella e la indicazione dell'importo dovuto e degli accessori, in quanto l'atto di intimazione ha contenuto vincolato. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Ministero controricorrente; nulla è stato disposto nei confronti dell'agente della riscossione rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
disciplina il termine di decadenza per impugnare; decorso il termine dalla conoscenza dell'atto esecutivo, non è più possibile far valere con l'impugnazione successiva i vizi della cartella presupposta.
art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
l'intimazione ad adempiere è necessaria se l'espropriazione non inizia entro un anno dalla notifica della cartella; l'atto ha contenuto vincolato e il modello ministeriale è sufficiente.
la nullità della notifica è sanata dal raggiungimento dello scopo, ma la sanatoria presuppone la conoscenza dell'atto invalidamente notificato, non di un atto diverso.
l'impugnazione dell'atto di pignoramento per vizi della notifica della cartella assume la funzione dell'opposizione agli atti esecutivi.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
comma 1, lett. d; comma 1, lett. e; comma 3
individua gli atti impugnabili; la mancata notifica, anche se nulla o inesistente, consente di impugnare l'atto consequenziale e, se del caso, l'atto presupposto; la conoscenza del pignoramento legittima l'impugnazione della cartella solo in quella sede e nel relativo termine.
in caso di irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica richiede gli adempimenti previsti, compresa la ricezione dell'avviso informativo del deposito.
art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241
l'obbligo di motivazione è soddisfatto, per l'intimazione di pagamento, dal richiamo dell'atto presupposto e dall'indicazione degli importi dovuti, secondo il modello legale.
art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212
la motivazione dell'atto di riscossione è adeguata se consente l'identificazione della pretesa tributaria tramite riferimento alla cartella presupposta.
il motivo di omessa pronuncia è stato ritenuto infondato perché la questione della notifica della cartella era stata affrontata nella sostanza.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In materia di riscossione tributaria, la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento va fatta valere impugnando tempestivamente l'atto esecutivo che per primo renda conoscibile la pretesa, tipicamente il pignoramento; non è consentito attendere un successivo intimazione di pagamento per contestare la cartella ormai conoscibile.
- La notifica del pignoramento presso terzi, quando costituisce il primo atto conoscibile dal contribuente in relazione alla pretesa, opera come equipollente della valida conoscenza della cartella presupposta ai fini dell'impugnazione.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo della notifica presuppone che il destinatario abbia conoscenza dell'atto invalidamente notificato; la conoscenza di un atto diverso e successivo non sana, di per sé, i vizi della notifica dell'atto presupposto.
- L'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973 ha contenuto vincolato: è sufficiente il richiamo della cartella presupposta e l'indicazione degli importi dovuti, senza necessità di una motivazione autonoma o analitica ulteriore.
- Nel giudizio tributario, l'eccezione relativa alla mancata notifica di un atto presupposto può essere esaminata solo entro il perimetro dell'atto impugnato e del termine decadenziale decorrente dalla sua conoscenza legale.
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