Cassazione Civile, Ordinanza n. 10716/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società immobiliare per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005, fondato su metodo analitico-induttivo. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi ritenendo sottofatturate le cessioni di un lotto di ventuno villette, valorizzando l’antieconomicità dell’operazione, le dichiarazioni rese in sede di verifica da un soggetto delegato a rappresentare la società durante i controlli, i valori OMI e un volantino pubblicitario successivo. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti della società e dei soci, ma la CTR aveva riformato la decisione limitatamente all’atto emesso verso la società. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 2700, 2730 e 2733 c.c., per avere la CTR attribuito valore confessorio alle dichiarazioni rese al verificatore da un soggetto che non era legale rappresentante; (2) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, per avere ravvisato l’antieconomicità senza adeguati riscontri oggettivi e facendo leva su elementi ritenuti inidonei; (3) violazione dell’art. 10 L. 212/2000, per omessa considerazione del dovere di lealtà e collaborazione dell’Amministrazione e del mancato svolgimento di ulteriori approfondimenti istruttori dopo le osservazioni della società.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, affermando che, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, è legittimo l’accertamento analitico-induttivo e il conseguente spostamento dell’onere della prova sul contribuente. Ha considerato corretto il ragionamento della CTR, che aveva valorizzato l’antieconomicità della vendita delle villette, la sproporzione tra costi di costruzione e ricavi dichiarati, le dichiarazioni rese in verifica dal soggetto delegato e il riscontro del materiale pubblicitario, senza fondare la decisione sui soli valori OMI. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico, non autosufficiente e, comunque, nuovo rispetto al giudizio di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e, secondo il dispositivo, sono stati posti a suo carico anche gli ulteriori oneri processuali previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che le dichiarazioni rese in sede di verifica da un soggetto non legale rappresentante possano essere automaticamente qualificate come atto pubblico dotato di fede privilegiata nei termini prospettati dalla ricorrente.
Invocato dalla ricorrente sul tema della confessione; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia usato l’espressione in senso ampio, senza che ciò infici il nucleo logico della decisione.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il valore confessorio delle dichiarazioni rese al verificatore; la Corte non vi ha ravvisato una violazione decisiva.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Legittima l’accertamento analitico-induttivo quando la contabilità, pur formalmente regolare, sia complessivamente inattendibile per antieconomicità o altre incongruenze, consentendo l’uso di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
La censura fondata su presunta violazione del dovere di lealtà e collaborazione è stata dichiarata inammissibile per genericità, non autosufficienza e novità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le censure sono state veicolate come violazioni di legge; la Corte ha distinto tra motivi infondati e motivo inammissibile.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Utilizzato come base normativa dell’accertamento induttivo fondato su presunzioni e antieconomicità.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato, in materia IVA, quale fondamento dell’accertamento induttivo in presenza di contabilità intrinsecamente inattendibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio/contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In presenza di contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile per antieconomicità del comportamento imprenditoriale, l’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento analitico-induttivo e desumere maggiori ricavi o minori costi mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
- Quando l’Ufficio contesta l’antieconomicità dell’operazione, grava sul contribuente l’onere di fornire una spiegazione plausibile e prova contraria idonea a superare il quadro presuntivo.
- Nel settore immobiliare, la sproporzione tra costi di costruzione e corrispettivi dichiarati costituisce un indice significativo di inattendibilità della contabilità e può sorreggere la rettifica del reddito.
- Il giudice tributario non può fondare la decisione esclusivamente sui valori OMI; tali dati possono al più costituire un elemento di riscontro all’interno di un quadro presuntivo più ampio.
- Le dichiarazioni rese in sede di verifica da un soggetto delegato alla rappresentanza operativa della società possono essere valorizzate come elemento indiziario, senza che l’eventuale improprio richiamo alla confessione travolga la decisione se il ragionamento decisorio resta ancorato a un complesso di presunzioni.
- In cassazione sono inammissibili le censure nuove o non autosufficienti, specialmente quando non sia indicato dove la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi di merito.
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