Cassazione Civile, Ordinanza n. 02791/2026 del 08/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento IVA relativo al 2006 con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione l’IVA chiesta a rimborso da una società, qualificata come non operativa ai sensi dell’art. 30, comma 1, della l. n. 724/1994, e ha irrogato sanzioni. La società aveva già ottenuto in passato un rinvio dalla Cassazione sulla questione processuale dell’appello, poi riassunta dinanzi al giudice tributario di merito. In sede di rinvio la Corte tributaria regionale ha rigettato l’appello, ritenendo che la sentenza della CGUE del 7 marzo 2024, causa C-341/22, non fosse applicabile al caso concreto perché l’Ufficio non aveva operato un accertamento automatico ma aveva verificato la non operatività sulla base della mancata prova, da parte della contribuente, delle ragioni della propria inattività. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 30 l. n. 724/1994, come interpretato dalla CGUE, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto disapplicare la norma interna e accertare la reale operatività della società, verificando se vi fossero elementi di frode, abuso o operazioni non effettive; ha inoltre contestato che la decisione impugnata avesse indebitamente fatto gravare sulla contribuente un onere probatorio non compatibile con il diritto unionale e si fosse limitata a richiamare una generica carenza documentale, senza svolgere il necessario esame della realtà economica effettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che la decisione della CGUE del 7 marzo 2024 impone di valutare la reale operatività del soggetto IVA e non consente di privare automaticamente del diritto alla detrazione o al rimborso sulla base della sola soglia di operatività prevista dall’art. 30 l. n. 724/1994. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la controversia applicando i principi unionali richiamati e verificando se, nel periodo d’imposta controverso, la società avesse effettivamente esercitato un’attività economica, impiegato beni e servizi per operazioni imponibili e non fosse coinvolta in frodi o abusi.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.
la presunzione di non operatività fondata su soglie di ricavi non può essere applicata in modo automatico da escludere il diritto alla detrazione/rimborso IVA senza accertare la realtà effettiva dell’attività economica; la norma interna deve essere disapplicata nei limiti di contrasto con il diritto unionale.
art. 35, commi 15 e 16, d.l. n. 223/2006
ha modificato la disciplina delle società non operative eliminando l’ipotesi del non normale svolgimento dell’attività tra le cause di esclusione richiamate nel testo.
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
nel ragionamento della parte ricorrente, la società avrebbe dovuto ricorrere all’interpello disapplicativo delle norme antielusive; la Corte, però, ha ricondotto la questione ai principi unionali e alla disapplicazione della norma interna.
base della rettifica della dichiarazione IVA effettuata dall’Ufficio.
artt. 38-bis e 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972
norme richiamate per il rimborso IVA richiesto con modello VR.
norma sanzionatoria applicata dall’Ufficio, poi annullata in primo grado.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
norma processuale sulla tempestività del deposito dell’atto di appello, rilevante nella precedente fase del giudizio.
direttiva 2006/112/CE
articolo 9, paragrafo 1; articolo 167
la qualità di soggetto passivo IVA dipende dall’effettivo esercizio di un’attività economica; il diritto alla detrazione non può essere negato in base al solo insufficiente volume delle operazioni, salvo frode o abuso.
Massime di principio
- In materia di IVA, la qualità di soggetto passivo e il diritto alla detrazione non possono essere esclusi automaticamente sulla base di soglie quantitative di fatturato o di ricavi fissate dal diritto nazionale; occorre verificare l’effettivo esercizio di un’attività economica.
- Una presunzione nazionale di non operatività fondata sul mancato superamento di un test di ricavi è incompatibile con la direttiva IVA se prescinde dall’accertamento della realtà concreta dell’attività e se impedisce la detrazione anche in assenza di frode o abuso.
- Il giudice nazionale, quando la disciplina interna contrasti con i principi unionali di neutralità e proporzionalità, deve disapplicarla e procedere a una verifica sostanziale: effettività dell’attività economica, impiego di beni e servizi per operazioni imponibili, assenza di frode o abuso.
- Il diritto alla detrazione può spettare anche in assenza di operazioni attive, se l’attività è di natura preparatoria ed è diretta a creare le condizioni per l’inizio effettivo dell’attività tipica.
- Non si introduce un nuovo thema probandum: la verifica della realtà effettiva dell’attività economica costituisce l’ordinario accertamento dovuto per applicare correttamente la disciplina unionale e non può essere surrogata da una presunzione legale di inattività.
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