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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02769/2026 del 08/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per l'annualità 2007, con cui veniva contestata l'omessa dichiarazione e il mancato versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità in relazione a quattro striscioni frangivento recanti la dicitura "Dunlop Sport" collocati presso campi da tennis all'interno di un centro sportivo. La contribuente impugnava l'atto sostenendo che i manufatti avessero funzione solo protettiva e non pubblicitaria, che il luogo non fosse pubblico o aperto al pubblico e che dovesse operare l'esenzione prevista dalla normativa speciale per la pubblicità effettuata negli impianti sportivi dilettantistici. Dopo il rigetto in primo grado e l'accoglimento dell'appello della società concessionaria, la contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 5 del d.lgs. 507/1993, perché la CTR avrebbe erroneamente qualificato come pubblicitari gli striscioni, confondendo il marchio/logo con una mera indicazione del produttore e senza considerare la natura non aperta al pubblico del centro sportivo; (2) violazione dell'art. 17, comma 1, lett. a), del d.lgs. 507/1993, dell'art. 90, comma 11-bis, L. 289/2002 e dell'art. 1, comma 128, L. 266/2005, perché la CTR avrebbe escluso l'esenzione nonostante la pubblicità fosse collocata in impianto sportivo con capienza inferiore a 3.000 posti e, secondo la ricorrente, l'occasionalità richiesta dalla norma non presupporrebbe una collocazione temporanea.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile il primo motivo, poiché mirava sostanzialmente a una rivalutazione dei fatti e delle prove già compiuta dai giudici di merito, i quali avevano accertato che gli striscioni, installati in modo permanente all'interno della struttura sportiva, veicolavano un messaggio pubblicitario della ricorrente. Nella parte residua, il motivo è stato ritenuto infondato perché l'uso del segno distintivo o del marchio integra presupposto impositivo quando, per luogo, caratteristiche o modalità di utilizzo, sia oggettivamente idoneo a far conoscere a un numero indeterminato di potenziali utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché l'esenzione per la pubblicità negli impianti sportivi dilettantistici va interpretata in senso restrittivo e riguarda la propaganda dell'attività delle associazioni o società sportive dilettantistiche per ampliare la base dei soci e diffondere l'attività sportiva, non già la pubblicità di soggetti terzi su spazi messi a disposizione dagli enti sportivi. La Corte ha quindi confermato l'imposta e condannato la ricorrente alle spese, dando altresì atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 507/1993

    assoggetta a imposizione il messaggio pubblicitario veicolato tramite forme di comunicazione visive o acustiche quando l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto travalica la mera finalità distintiva ed è oggettivamente idoneo a diffondere conoscenza presso un numero indeterminato di destinatari.

  • art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. 507/1993

    richiamato dalla ricorrente quale base dell'esenzione, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto secondo la lettura restrittiva dell'agevolazione.

  • art. 90, comma 11-bis, L. 289/2002

    l'esenzione va intesa restrittivamente e opera per la propaganda dell'attività delle associazioni o società sportive dilettantistiche all'interno di impianti con capienza inferiore a 3.000 posti, non per la pubblicità di terzi.

  • art. 1, comma 128, L. 266/2005

    norma di interpretazione autentica che chiarisce la portata dell'esenzione, limitandola alla pubblicità riferibile ai soggetti sportivi dilettantistici e non a soggetti terzi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro per denunciare violazione di legge in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    impone, in caso di rigetto del ricorso, il presupposto processuale per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato quale misura del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito, quando la censura mira solo a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura degli elementi istruttori.
  • Ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, la mera funzione descrittiva o distintiva di un marchio non esclude il tributo se, per collocazione, caratteristiche o modalità di utilizzazione, il messaggio è oggettivamente idoneo a raggiungere un pubblico indeterminato e a promuovere il nome, l'attività o i prodotti dell'impresa.
  • L'esenzione dalla pubblicità negli impianti sportivi dilettantistici deve essere interpretata restrittivamente e riguarda la propaganda dell'attività del soggetto sportivo dilettantistico, non la pubblicità effettuata da terzi su spazi resi disponibili dall'impianto.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che il messaggio esposto è riferibile a un soggetto terzo rispetto all'ente sportivo agevolato, l'esenzione non può essere riconosciuta in cassazione se la censura mira soltanto a contestare tale accertamento.
  • La nozione di pubblicità ai fini del tributo è legata alla capacità del mezzo di diffondere conoscenza verso una pluralità indeterminata di destinatari, non essendo decisivo che l'esposizione avvenga in un luogo formalmente chiuso al pubblico se la comunicazione raggiunge comunque potenziali utenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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