Cassazione Civile, Ordinanza n. 02767/2026 del 08/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di irrogazione sanzioni notificato a una persona fisica per violazioni IVA relative all'anno d'imposta 2010, già contestate anche a una società ritenuta fittizia e interposta in una frode carosello. L'Ufficio ha ritenuto che il ricorrente fosse amministratore di fatto della società e, per tale ragione, responsabile delle violazioni, richiamando il concorso di persone nell'illecito tributario. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto per decadenza, ritenendosi inoperante il raddoppio dei termini per effetto dell'archiviazione penale. In appello, però, la CTR aveva accolto il gravame dell'Agenzia, ritenendo definitivo l'accertamento verso la società e affermando la responsabilità personale del ricorrente per la condotta dolosa realizzata tramite lo schermo societario. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe trasformato d'ufficio la contestazione da concorso ex art. 9 d.lgs. 472/1997 in responsabilità personale diretta; 2) violazione degli artt. 7 d.l. 269/2003 e 9 d.lgs. 472/1997, sostenendo che le sanzioni relative al rapporto fiscale della società potevano colpire solo l'ente, non il soggetto fisico; 3) violazione degli artt. 16 e 17 d.lgs. 472/1997, per avere le sanzioni essere irrogate con atto autonomo invece che contestualmente all'avviso di accertamento; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, per mancata indicazione degli elementi probatori del ruolo di amministratore di fatto e della condotta dolosa; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR trascurato l'archiviazione del procedimento penale sui medesimi fatti.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale solo apparente perché la CTR aveva affermato apoditticamente la responsabilità del ricorrente come amministratore di fatto e la sua condotta dolosa, senza indicare gli elementi concreti da cui desumere tali circostanze né confrontarsi con le contestazioni difensive. Sono stati rigettati il primo e il secondo motivo: non vi è stata ultrapetizione, poiché la decisione si è mantenuta entro i fatti contestati nell'atto, e la responsabilità personale del soggetto fisico è compatibile con la disciplina quando la società è una mera cartiera utilizzata come schermo per finalità illecite. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione in cassazione. Il quinto motivo è stato assorbito dall'accoglimento del quarto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può attribuire d'ufficio una pretesa diversa o ulteriore rispetto a quella fatta valere; il vizio sussiste solo se la pronuncia esce dai limiti delle domande o eccezioni.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente o per error in procedendo.
art. 7 d.l. n. 269 del 2003
le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica
La regola eccezionale opera solo quando la persona fisica agisce nell'interesse e a beneficio della società; se l'ente è mero schermo per fini personali, la sanzione torna a gravare sulla persona fisica autrice dell'illecito.
art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997
La responsabilità del concorrente è personale e presuppone la partecipazione di più soggetti all'illecito, non l'estensione soggettiva di una responsabilità principale altrui.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
È richiamato come regola generale della responsabilità personale dell'autore della violazione.
art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997
È richiamato in relazione alla deroga introdotta dall'art. 7 d.l. 269/2003.
art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997
La censura sull'autonomia dell'atto sanzionatorio è stata ritenuta inammissibile perché nuova in cassazione.
art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997
È evocato dal ricorrente per sostenere che la sanzione dovesse essere irrogata contestualmente all'avviso di accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro di censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
Parametro richiamato in ricorso, ma nel testo non è autonomamente decisivo ai fini della soluzione.
art. 115 c.p.c.
Invocato per lamentare l'omessa considerazione di un elemento probatorio decisivo.
art. 116 c.p.c.
Invocato per lamentare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato implicitamente come riparto dell'onere probatorio nel tema della responsabilità e della veste di amministratore di fatto.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la responsabilità del concorrente ex art. 9 d.lgs. 472/1997 è una responsabilità personale e non una mera estensione della responsabilità principale dell'ente o di altro soggetto.
- L'art. 7 d.l. 269/2003, che attribuisce esclusivamente alla persona giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio, non opera quando l'ente sia solo uno schermo fittizio utilizzato dalla persona fisica per perseguire vantaggi illeciti personali; in tal caso torna applicabile la regola generale della punizione della persona fisica autrice dell'illecito.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice si muove entro i fatti storici contestati nell'atto, anche se ne riqualifica giuridicamente la portata, purché non attribuisca una utilità o una pretesa diversa da quella domandata.
- La motivazione è apparente e la sentenza è nulla quando il giudice afferma la responsabilità limitandosi a formule apodittiche, senza indicare gli elementi concreti da cui desume la qualità di amministratore di fatto e la condotta illecita contestata.
- Una questione nuova, non prospettata nei gradi di merito e introdotta per la prima volta in cassazione, è inammissibile.
- Nel caso di società cartiera, può essere desunta in via presuntiva la diretta riferibilità alla persona fisica dei proventi dell'evasione e la strumentalità dell'ente al perseguimento delle finalità illecite del dominus.
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