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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02768/2026 del 08/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

Una società destinataria di un avviso di accertamento per l'annualità 2008 relativo all'imposta comunale sulla pubblicità ha impugnato l'atto perché riferito a quattro striscioni frangivento con la scritta/logo "Dunlop Sport" collocati presso campi da tennis all'interno di un centro sportivo. In primo grado l'impugnazione era stata accolta, con annullamento dell'avviso; in appello, invece, la sentenza era stata riformata e l'imposta ritenuta dovuta. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 5 del D.Lgs. 507/1993, sostenendo che i manufatti avevano funzione solo protettiva e non pubblicitaria, che il logo serviva solo a identificare il produttore e che il luogo non era pubblico o aperto al pubblico; (2) violazione dell'art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 507/1993, dell'art. 90, comma 11-bis, L. 289/2002 e dell'art. 1, comma 128, L. 266/2005, assumendo che l'esenzione per pubblicità in impianti sportivi dilettantistici con capienza inferiore a 3000 posti spettasse anche se riferita a soggetti terzi e che il requisito dell'"occasionalità" non implicasse necessariamente temporaneità della collocazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la prima censura nella parte in cui mirava a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, poiché il giudice di merito aveva già accertato che gli striscioni, collocati stabilmente all'interno della struttura sportiva, veicolavano un messaggio pubblicitario a favore della ricorrente. Nella parte residua, la censura è stata giudicata infondata perché la finalità pubblicitaria del mezzo non è esclusa dal fatto che il segno distintivo identifichi il produttore, quando l'uso del segno travalichi la mera funzione distintiva e sia oggettivamente idoneo a far conoscere il nome o il prodotto a un numero indeterminato di potenziali utenti. La seconda censura è stata ritenuta infondata: l'esenzione dall'imposta prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche opera in senso restrittivo solo per la propaganda della propria attività svolta all'interno di impianti sportivi con capienza inferiore a 3000 posti, e non si estende alla pubblicità di soggetti terzi su spazi messi a disposizione da tali enti. Conseguentemente è stata confermata la soccombenza della ricorrente, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 5 D.Lgs. 507/1993

    assoggetta a imposta il messaggio pubblicitario veicolato tramite comunicazione visiva o acustica quando il segno distintivo dell'impresa travalichi la mera funzione distintiva e sia oggettivamente idoneo a far conoscere nome, attività o prodotto a un numero indeterminato di soggetti

  • art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 507/1993

    richiamato dalla ricorrente come base del regime di esenzione, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto nei termini prospettati

  • art. 90, comma 11-bis, L. 289/2002

    l'esenzione per la pubblicità negli impianti sportivi dilettantistici va intesa in senso restrittivo e riguarda la propaganda della propria attività da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche

  • art. 1, comma 128, L. 266/2005

    norma di interpretazione autentica che conferma l'interpretazione restrittiva dell'esenzione e ne esclude l'estensione alla pubblicità di soggetti terzi

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    prevede il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto

  • Cass. 04/07/2017, n. 8758

    citata per ribadire che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito

  • Cass. 29/10/2020, n. 23872

    richiamata per il principio secondo cui l'apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito

  • Cass. 07/04/2017, n. 9097

    richiamata per il medesimo principio sulla sottrazione al sindacato di legittimità della valutazione di merito

  • Cass. n. 30048/2018

    richiamata a sostegno dell'orientamento sulla portata pubblicitaria del segno distintivo usato oltre la mera funzione identificativa

  • Cass. n. 11530/2018

    richiamata a sostegno del medesimo orientamento

  • Cass. n. 8658/2015

    richiamata a sostegno del medesimo orientamento

  • Cass. n. 9580/1994

    richiamata a sostegno del medesimo orientamento

  • Cass. n. 8220/1993

    richiamata a sostegno del medesimo orientamento

  • Cass. n. 1930/1990

    richiamata a sostegno del medesimo orientamento

  • Cass. n. 2184/2020

    richiamata per affermare l'interpretazione restrittiva dell'esenzione per pubblicità in impianti sportivi dilettantistici

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito chiedendo una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura degli elementi istruttori.
  • Ai fini dell'imposta sulla pubblicità, l'uso di un marchio, ditta o segno distintivo assume rilievo impositivo quando, per il contenuto del messaggio, il luogo di esposizione o le modalità di utilizzo, esso supera la mera funzione identificativa e diventa oggettivamente idoneo a diffondere la conoscenza dell'impresa, del prodotto o del servizio a un pubblico indeterminato.
  • L'esenzione dalla pubblicità prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche in impianti sportivi con capienza inferiore a 3000 posti va interpretata restrittivamente e riguarda la propaganda della propria attività sportiva, non la pubblicità di soggetti terzi esposta su spazi messi a disposizione dall'ente sportivo.
  • Quando il giudice di merito accerta che il messaggio pubblicitario proviene da un soggetto terzo non rientrante tra i beneficiari dell'esenzione, la pretesa esentativa non può essere accolta in cassazione se la censura si risolve in una contestazione dell'apprezzamento fattuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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