Cassazione Civile, Ordinanza n. 30150/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una impresa aveva ottenuto un contributo pubblico di euro 260.846,00 nell'ambito di una linea di intervento prevista da bando. L'ente gestore aveva chiesto di comprovare l'adozione del regime di contabilità ordinaria, richiesto dal bando e dal decreto di concessione; ritenendo insufficiente la risposta, l'amministrazione aveva avviato il preavviso di revoca e poi disposto la revoca del contributo, con ordine di restituzione delle somme già erogate in acconto. La beneficiaria impugnava il provvedimento davanti al giudice amministrativo sostenendo che la controversia riguardasse la revoca di sovvenzioni concesse in base a una procedura normativa regionale e che l'amministrazione avesse esercitato poteri discrezionali e illegittimi, incidendo su un interesse legittimo. Con il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, la violazione delle norme sul riparto di giurisdizione perché il giudice amministrativo aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario; dall'altro, la violazione dell'art. 103 Cost., sostenendo che erano stati lesi interessi legittimi per effetto di un provvedimento di revoca asseritamente non riconducibile a una mera inadempienza della beneficiaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione del giudice amministrativo che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che la revoca del contributo fosse stata disposta non per vizio originario del provvedimento concessorio o per autotutela pubblicistica, ma per il mancato adempimento di obblighi posti a carico del beneficiario dal bando e dal decreto di concessione, in particolare l'adozione della contabilità ordinaria. In tali casi la posizione dedotta in giudizio è di diritto soggettivo e la controversia appartiene al giudice ordinario. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
richiamato come base del motivo di ricorso per censurare il riparto di giurisdizione
richiamato come norma che consente il ricorso per cassazione avverso le decisioni sulla giurisdizione
art. 133, comma 1, lett. a), c.p.a.
richiamato per individuare il riparto di giurisdizione nelle controversie su finanziamenti e provvedimenti amministrativi
art. 103 Cost.
invocato dalla ricorrente per sostenere la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi
art. 11, comma 5, L. n. 241 del 1990
richiamato dalla Corte, poi trasfuso nell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., per distinguere gli accordi e le controversie devolute al giudice amministrativo
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
richiamato per affermare che restano devolute al giudice amministrativo le controversie sugli accordi sostitutivi o integrativi di provvedimento con esercizio di potestà pubblicistiche nella fase genetica del finanziamento
art. 17, comma 4, del bando pubblico
"Il soggetto beneficiario deve adottare, fin dalla data di attivazione dell'intervento, il regime di contabilità ordinaria..."
indicato come obbligo cui era condizionata la conservazione del beneficio
art. 18 del bando pubblico
"La mancata o incompleta tenuta delle scritture contabili e/o la mancata apposizione delle targhette identificative... comporterà la revoca delle agevolazioni e il recupero delle quote di contributo eventualmente erogate"
utilizzato dalla Corte per qualificare la revoca come conseguenza automatica di una mera inadempienza del beneficiario
d.d.g. n. 1557/2016
richiamato come decreto di concessione provvisoria che imponeva il rispetto dell'obbligo di contabilità ordinaria
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamato come norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato
D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f)
richiamato per la disciplina del procedimento camerale
D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 2
richiamato per l'applicabilità del rito camerale al ricorso
richiamata in relazione alla conversione del D.L. n. 168/2016
richiamato per il procedimento camerale in Cassazione
art. 18 della L.R. Sicilia n. 9/2009
richiamato dalla ricorrente come norma di modifica del regime regionale dei contributi
art. 75 della L.R. Sicilia n. 32/2000
richiamato dalla ricorrente come base normativa della procedura di sovvenzione
Massime di principio
- La controversia sulla revoca di un contributo pubblico appartiene al giudice ordinario quando l'amministrazione fa valere la decadenza del beneficiario per mancato rispetto di obblighi o condizioni posti dal bando o dal provvedimento di concessione.
- La giurisdizione amministrativa permane invece solo quando l'amministrazione esercita poteri di autotutela su un provvedimento attributivo del finanziamento, annullandolo per vizi di legittimità o revocandolo per originario contrasto con l'interesse pubblico.
- Quando il bando prevede espressamente che la violazione di determinati obblighi comporti la revoca delle agevolazioni e il recupero delle somme erogate, la controversia attiene all'esatto adempimento dell'obbligazione del beneficiario e non alla lesione di un interesse legittimo.
- La qualificazione della domanda ai fini del riparto di giurisdizione dipende dalla causa concreta del ritiro del beneficio, non dalla sola formula formale utilizzata nell'atto amministrativo.
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