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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06213/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013 con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una società in liquidazione l’indebita detrazione IVA per fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite in una presunta frode carosello in cui figuravano società cartiere e un soggetto interposto. La CTR aveva confermato il recupero a tassazione, ritenendo provata la fittizietà soggettiva delle operazioni e la consapevolezza, o comunque la colpevole negligenza, della contribuente nell’approvvigionarsi dal fornitore. In cassazione la società ha proposto sette motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la CTR avesse desunto la consapevolezza della frode da meri indizi e senza valorizzare la documentazione prodotta; 2) violazione degli artt. 2697, 2700 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., contestando l’uso di presunzioni e di intercettazioni, e sostenendo che l’Amministrazione non avesse provato la partecipazione consapevole alla frode; 3) violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., deducendo che in materia di frodi carosello la prova contraria del contribuente debba sempre essere effettivamente esaminata; 4) nullità per motivazione apparente o incomprensibile ex art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; 5) violazione della disciplina unionale sul contraddittorio endoprocedimentale e dell’art. 41 CDFUE, sostenendo che non vi fosse stato un vero contraddittorio preventivo prima dell’avviso; 6) violazione delle norme sulle sanzioni, lamentando l’asserita mancanza di motivazione del provvedimento sanzionatorio; 7) violazione delle norme sulle spese del processo tributario, contestando la liquidazione in favore dell’Agenzia, assistita da funzionari interni. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché sollecitavano una rivalutazione del fatto e delle prove; ha rigettato il terzo motivo affermando che la CTR aveva correttamente distinto prova dell’inesistenza soggettiva delle operazioni e prova della consapevolezza del cessionario, in linea con la giurisprudenza interna e unionale; ha rigettato il quarto motivo perché la motivazione non era né apparente né incomprensibile; ha rigettato il quinto motivo, ritenendo sufficiente il contraddittorio svolto e comunque non dimostrata una concreta prova di resistenza; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per mancato confronto con la motivazione della sentenza; ha rigettato il settimo motivo, ribadendo che nel processo tributario le spese sono liquidabili anche quando l’Amministrazione sia difesa da propri funzionari. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a una nuova valutazione delle prove e infondati quelli che contestavano la corretta applicazione della disciplina IVA, del contraddittorio endoprocedimentale, della motivazione della sentenza e della liquidazione delle spese. La decisione impugnata, che aveva confermato l’avviso di accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti e le correlate sanzioni, è stata quindi lasciata ferma. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di ottenere in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio quando la censura mira solo a contrapporre una diversa lettura dei fatti

  • art. 116 c.p.c.

    la dedotta violazione non può tradursi in un nuovo giudizio sul merito delle prove apprezzate dal giudice di appello

  • art. 2697 c.c.

    in tema di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi della pretesa, mentre il contribuente deve dimostrare la propria estraneità/assenza di colpevolezza una volta integrata la prova presuntiva dell’Ufficio

  • art. 2700 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione utile a sovvertire l’accertamento di merito

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici sono ammissibili se la prova dell’alterità soggettiva e della conoscibilità della frode è desunta da un quadro indiziario globale e coerente

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    l’IVA non è detraibile quando la fattura riguarda operazioni soggettivamente inesistenti e il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’evasione

  • art. 111 Cost.

    il vizio motivazionale è censurabile solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiede una motivazione esistente e intellegibile; non basta lamentare insufficienza della motivazione

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza tributaria deve essere motivata, ma nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato in tema di motivazione, ma non risulta violato

  • Direttiva 2006/112/CE

    in materia di tributi armonizzati il contraddittorio endoprocedimentale ha rilievo generale e la sua omissione può incidere sulla validità dell’atto solo se il contribuente indica elementi concreti idonei a mutare l’esito del procedimento

  • art. 41, paragrafo 2, lettera a), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    richiamato a sostegno del diritto al contraddittorio, ma la Corte ritiene non decisiva la doglianza per difetto di prova di resistenza

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente, ma non determina una diversa conclusione sul contraddittorio

  • art. 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    la censura sulla motivazione delle sanzioni è stata dichiarata inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell’atto sanzionatorio, senza esito favorevole

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla motivazione della CTR

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario consente la liquidazione delle spese anche in favore dell’Amministrazione finanziaria difesa da propri funzionari o dipendenti

  • art. 91 c.p.c.

    la soccombenza giustifica la condanna alle spese anche nel giudizio tributario

  • art. 13 c.p.c.

    menzionato nel dispositivo finale, senza ulteriori sviluppi nel testo fornito

  • art. 6-bis l. n. 212 del 2000

    richiamato come disciplina sopravvenuta del contraddittorio endoprocedimentale, non applicabile ratione temporis alla controversia

  • art. 7 e 7-bis d.l. n. 39 del 2024

    richiamati nel testo quale coordinamento della nuova disciplina del contraddittorio, senza incidenza sul caso

Massime di principio

  • Nelle controversie su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante un quadro indiziario complessivo che dimostri sia la natura di cartiera del soggetto emittente sia la conoscenza o conoscibilità dell’evasione da parte del cessionario.
  • Una volta provata dall’Ufficio l’inesistenza soggettiva dell’operazione e la ragionevole conoscibilità della frode, incombe sul contribuente dimostrare la propria buona fede e l’assenza di colpevole ignoranza circa l’operazione fraudolenta.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e delle presunzioni apprezzate dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione solo quando la sentenza presenti una reale anomalia costituzionalmente rilevante, non già per mere carenze di sufficienza o per dissenso sul peso attribuito alle prove.
  • In materia di tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può incidere sulla validità dell’atto solo se il contribuente allega in modo concreto e specifico elementi che, con giudizio prognostico ex ante, avrebbero potuto condurre a un esito diverso del procedimento impositivo.
  • Le spese di lite nel processo tributario possono essere liquidate anche quando l’Amministrazione sia stata difesa da propri funzionari o dipendenti, applicando i parametri previsti per l’attività difensiva tecnica con le riduzioni di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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