Cassazione Civile, Ordinanza n. 23192/2024 del 27/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica catastale con cui l'Ufficio, a seguito di DOCFA presentata dalla contribuente, ha rideterminato la rendita catastale di due unità immobiliari di proprietà della società, ritenute di categoria speciale. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e in appello, la Cassazione aveva respinto il ricorso della contribuente ritenendo inammissibili e infondati i motivi relativi alla motivazione dell'atto e ai criteri di classamento e stima. La società ha quindi proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo due errori di fatto: primo, che la Corte avesse ritenuto erroneamente che nel ricorso per cassazione fossero state richiamate norme diverse da quelle evocate dalla sentenza di appello, mentre la CTR aveva espressamente richiamato la legge n. 1249 del 1939; secondo, che la Corte avesse erroneamente affermato che la sentenza di merito aveva valorizzato immobili similari e criteri di personalizzazione del classamento, mentre, secondo la ricorrente, la CTR non aveva fatto riferimento a valori di immobili similari e aveva escluso che il mercato della zona offrisse quotazioni per strutture come quelle in esame. La ricorrente sosteneva che tali sviste integrassero errori percettivi revocatori ex art. 395, n. 4, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure non denunciassero un vero errore di fatto revocatorio, ma investissero l'interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali e delle ragioni decisorie dell'ordinanza impugnata. In particolare, ha osservato che il primo motivo colpiva solo un profilo non decisivo della precedente decisione, poiché l'inammissibilità del ricorso per cassazione era stata affermata anche per difetto di specificità e per improprio tentativo di riesame del merito; il secondo motivo, a sua volta, contestava la ricostruzione giuridica del criterio di stima catastale e il riferimento agli immobili comparabili, non già una svista percettiva immediata. Conseguentemente, la revocazione è stata esclusa e la ricorrente è stata condannata alle spese, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato.
Norme richiamate
costituisce il veicolo della revocazione delle ordinanze e sentenze della Cassazione nei casi previsti dalla legge, tra cui l'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio deve essere una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile, e non può consistere in valutazioni o interpretazioni degli atti processuali.
richiamato per la trattazione camerale e per la proposta del relatore, la cui mancata condivisione non integra di per sé errore revocatorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
nel precedente ricorso per cassazione i motivi erano stati proposti come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che mirassero in realtà a un riesame del merito.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma richiamata nei motivi del precedente ricorso per cassazione in tema di processo tributario.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamata per l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamata quale norma sul contenuto motivazionale degli atti tributari.
artt. 9 e 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
richiamati quali disposizioni sulla formazione e determinazione del classamento catastale.
artt. 8, 27, 28 e 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
richiamati come norme tecniche sul classamento e sulla rendita catastale.
art. 1, comma 244, l. 23 dicembre 2014, n. 190
richiamato nel ricorso originario come disciplina rilevante per la determinazione della rendita di immobili speciali o particolari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato nei casi previsti, qui ritenuto applicabile.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una svista percettiva immediata e oggettivamente rilevabile dagli atti, consistente nell'affermare l'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso o l'inesistenza di un fatto positivamente risultante dagli atti stessi.
- Non integra errore revocatorio la contestazione dell'interpretazione degli atti, della sentenza impugnata o delle risultanze di causa, né il dissenso sulla qualificazione giuridica dei fatti o sulle valutazioni compiute dal giudice.
- La revocazione non può essere utilizzata per riproporre, sotto forma di errore di fatto, censure che mirano in realtà a ottenere un nuovo esame di merito o a rimettere in discussione la motivazione giuridica della decisione di legittimità.
- Ai fini della revocazione della decisione di Cassazione, l'errore di fatto deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità ed essere percepibile senza necessità di indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive.
- La censura che colpisce solo un passaggio non decisivo della motivazione non è idonea a fondare la revocazione se la decisione impugnata si regge su autonome e concorrenti rationes decidendi non attinte dall'errore allegato.
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