Cassazione Civile, Ordinanza n. 23136/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 per II.DD. e IVA relative all'anno d'imposta 2013, dopo che la società non aveva inviato il Modello Unico per quell'anno. La società aveva poi avviato un procedimento di accertamento con adesione e aveva prodotto documentazione contabile per dimostrare il reddito effettivamente tassabile e il diritto alla detrazione dei costi e dell'IVA sulle spese registrate in contabilità, ma senza esito positivo. Sia il giudice di primo grado sia quello di appello avevano confermato l'operato dell'Amministrazione finanziaria. Nel ricorso per cassazione la società e i soci proponevano un unico ricorso affidato a due motivi, ma la Corte ha esaminato in via preliminare la validità della procura speciale: ha rilevato che nel ricorso telematico non era presente alcuna procura in calce, ma solo attestazioni di conformità; inoltre la procura allegata da uno dei soci richiamava una sentenza diversa da quella impugnata. Da ciò la Corte ha tratto la conclusione che mancava una procura speciale valida e specifica per il giudizio di cassazione, con conseguente inammissibilità del ricorso. La Corte ha inoltre condannato al pagamento delle spese il difensore che aveva proposto il ricorso in assenza di valida procura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di procura speciale e per mancanza di specificità della procura allegata. Ha ritenuto che il vizio fosse preliminare e non sanabile ex art. 182, comma 2, c.p.c., poiché per alcuni ricorrenti la procura era del tutto mancante e per un altro richiamava un provvedimento diverso da quello impugnato. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato l'avvocato ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidandole in euro 4.300 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 41 d.P.R. n. 600/1973
È la base normativa dell'accertamento emesso in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta contestato.
art. 83, comma 3, c.p.c.
La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere congiunta al ricorso e conferita in modo valido e specifico; nel ricorso telematico può risultare anche tramite allegazione informatica di copia digitalizzata della procura cartacea, se ne emerge inequivocamente la riferibilità al giudizio di legittimità.
art. 365 c.p.c.
La procura per il ricorso per cassazione deve essere speciale e riferita alla fase di legittimità, conferita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La sanatoria del difetto di procura prevista per i gradi di merito non è estensibile al ricorso per cassazione quando manchi del tutto la procura o difetti il requisito preliminare di ammissibilità.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti conseguenti in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura deve essere speciale, cioè specificamente destinata alla proposizione del ricorso per quel determinato provvedimento, e deve risultare con chiarezza dagli atti.
- Nel ricorso per cassazione telematico la procura può essere validamente allegata per via informatica, ma solo se la documentazione consente di identificare senza equivoci la volontà della parte di proporre proprio quel ricorso contro quella precisa sentenza.
- La mancanza totale della procura speciale, o una procura riferita a una sentenza diversa da quella impugnata, determina inammissibilità del ricorso e non è sanabile con i rimedi previsti per il giudizio di merito.
- Quando il ricorso è proposto dal difensore senza valida procura speciale, l'attività processuale non produce effetti in capo alla parte e può comportare la condanna del difensore al pagamento delle spese di lite.
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