Cassazione Civile, Ordinanza n. 23139/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Un cittadino afghano ha impugnato davanti al giudice ordinario il provvedimento con cui l'Unità Dublino del Ministero dell'interno aveva disposto il suo trasferimento in Germania, quale Stato membro ritenuto competente per l'esame della domanda di protezione internazionale ai sensi del Regolamento UE n. 604/2013. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato il ricorso, ritenendo, tra l'altro, irrilevanti le censure relative ai rischi in caso di rimpatrio, insussistenti carenze sistemiche in Germania, non invocabile un diritto soggettivo alla clausola di sovranità ex art. 17 del Regolamento e non decisivo il tema della protezione umanitaria. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino per mancata considerazione della censura relativa alla omessa informazione scritta, in lingua comprensibile, e alla mancata audizione personale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di norme europee e nazionali in materia di protezione internazionale, nonché l'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto acquisire informazioni sulla situazione della Germania e sulla situazione del Paese di origine, applicare la clausola discrezionale e considerare il divieto di refoulement e il rischio di violazione dei diritti fondamentali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione del Ministero dell'interno perché effettuata senza controricorso, ma ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti indicati, cassando il decreto impugnato. Ha ritenuto non condivisibile la tesi del Tribunale secondo cui le censure sulle garanzie informative e partecipative sarebbero state deducibili solo nel ricorso introduttivo: nel procedimento camerale speciale previsto per l'impugnazione delle decisioni di trasferimento, il ricorrente può articolare le proprie difese anche nelle note successive, e il rimedio giurisdizionale deve poter investire anche il mancato rispetto degli obblighi informativi e del colloquio personale previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza della CGUE che riconosce un ricorso effettivo contro le decisioni di trasferimento anche quanto alle garanzie procedurali. È stato quindi cassato il decreto del Tribunale di Trieste con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione; il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
Regolamento UE n. 604/2013
artt. 4, 5, 17, 27, par. 1, 29
Gli artt. 4 e 5 impongono obblighi informativi e colloquio personale come garanzie partecipative essenziali; il rimedio ex art. 27 deve essere effettivo e può investire anche tali garanzie procedurali. La clausola discrezionale ex art. 17 è richiamata ma il suo esame resta assorbito.
art. 3, commi 3-bis, 3-ter, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies, 3-novies, 3-decies; art. 8, comma 3-octies
La disciplina del rito camerale speciale per l'impugnazione delle decisioni di trasferimento consente la proposizione di difese ulteriori nelle note successive e non comporta consumazione del diritto di impugnazione; la questione sul termine di sei mesi del trasferimento è stata ritenuta inammissibile perché nuova e non deducibile in cassazione.
Non sono deducibili in cassazione fatti o circostanze sopravvenuti o già verificatisi prima della decisione impugnata se avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio di merito.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
La Corte distingue tra omessa pronuncia e erronea decisione sulla questione: se il giudice ha esaminato la censura e l'ha dichiarata inammissibile, il vizio non è di omessa pronuncia ma eventualmente di violazione di legge o omesso esame, nei relativi limiti.
L'omessa pronuncia richiede la totale mancanza di provvedimento sulla domanda o eccezione; non basta una decisione ritenuta errata o insufficiente.
Direttiva 2013/32/UE
Richiamata dal ricorrente nel secondo motivo in tema di procedura di esame della domanda di protezione internazionale.
CEDU
Richiamata dal ricorrente a sostegno del rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali in caso di trasferimento o rimpatrio.
Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati
Richiamata dal ricorrente in relazione al principio di non refoulement.
art. 5, comma sesto; art. 19, comma primo e comma 1.1
Richiamato dal ricorrente per il divieto di espulsione e per la tutela della vita privata e familiare; la Corte non si pronuncia nel merito per assorbimento del secondo motivo.
d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251
artt. 2, lett. e) e g), 14
Richiamato dal ricorrente per i presupposti della protezione sussidiaria.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'onere della prova sui fatti allegati per escludere il trasferimento.
Regolamento UE n. 604/2013, art. 27, par. 1
Il ricorso deve poter riguardare sia la corretta individuazione dello Stato competente sia il rispetto delle garanzie procedurali previste dal regolamento.
Massime di principio
- Nel procedimento camerale speciale contro le decisioni di trasferimento ai sensi del Regolamento Dublino, il diritto di difesa va coordinato con le esigenze di celerità: la struttura del rito non impedisce al ricorrente di far valere nelle note difensive censure ulteriori rispetto a quelle originariamente esposte, purché pertinenti all'oggetto del giudizio.
- Le garanzie informative e il colloquio personale previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013 sono presidi essenziali della procedura di trasferimento; la loro violazione può essere fatta valere con il ricorso giurisdizionale e incide sulla validità della decisione di trasferimento.
- Nel rito di impugnazione delle decisioni di trasferimento non si verifica consumazione del diritto di impugnazione per il solo fatto della proposizione del ricorso introduttivo, poiché la specialità del procedimento e la discovery successiva degli atti amministrativi consentono la successiva articolazione delle difese.
- La censura di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia esaminato la questione, anche solo per dichiararla inammissibile; in tal caso la doglianza va inquadrata, se del caso, come violazione di legge o omesso esame nei limiti propri dei relativi motivi di ricorso per cassazione.
- In cassazione non sono deducibili fatti o circostanze che, essendo già esistenti prima della decisione impugnata, avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio di merito e non siano invece stati tempestivamente introdotti.
- Il ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento deve poter investire anche il rispetto delle garanzie procedurali previste dal Regolamento Dublino, non soltanto la corretta determinazione dello Stato membro competente.
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