Cassazione Civile, Ordinanza n. 23138/2024 del 27/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Un richiedente protezione internazionale aveva impugnato dinanzi al Tribunale di Roma il provvedimento con cui l'Unità Dublino aveva disposto il suo trasferimento in Germania, Stato che aveva accettato la ripresa in carico. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso ritenendo, da un lato, insussistenti carenze sistemiche del sistema tedesco e, dall'altro, non decisiva l'eventuale mancata consegna dell'opuscolo informativo previsto dal Regolamento Dublino III, poiché il richiedente non aveva dedotto elementi idonei a mutare la determinazione della competenza. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 4 del Regolamento UE n. 604/2013 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 25/2008, oltre a omesso esame di un fatto decisivo. Sosteneva che gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Dublino III sono autonomi, tassativi e direttamente applicabili, non surrogabili dalla conoscenza aliunde o dal solo colloquio personale; pertanto la mancata consegna dell'opuscolo comune comporta la nullità/annullamento del trasferimento senza che debba provarsi uno specifico pregiudizio difensivo. Il Ministero si è costituito solo ai fini della discussione orale, senza controricorso tempestivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione del Ministero perché effettuata senza controricorso. Nel merito, ha accolto il ricorso, rilevando che la decisione del Tribunale era contraria all'interpretazione vincolante del diritto eurounitario: gli obblighi informativi e il colloquio personale previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013 si applicano anche alle procedure di ripresa in carico; la mancata consegna dell'opuscolo comune non può essere sanata dalla conoscenza acquisita aliunde né dalla consegna di opuscoli diversi; la violazione di tali obblighi comporta l'annullamento del decreto di trasferimento, senza necessità di allegare un concreto vulnus al diritto di difesa. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato il decreto impugnato e deciso nel merito annullando il decreto di trasferimento in Germania. Le spese sono state integralmente compensate per l'incertezza oggettiva della materia, risolta solo successivamente dall'intervento della Corte di giustizia UE.
Norme richiamate
Regolamento UE n. 604/2013, art. 4
l'obbligo di informare il richiedente tramite l'opuscolo comune si applica anche alle procedure di ripresa in carico; la mancata consegna dell'opuscolo integra una violazione rilevante ai fini dell'annullamento del trasferimento.
Regolamento UE n. 604/2013, art. 5
il colloquio personale è imposto sia nelle procedure di presa in carico sia in quelle di ripresa in carico; la sua mancanza può determinare l'annullamento della decisione di trasferimento.
Regolamento UE n. 604/2013, art. 17
richiamato per escludere l'applicazione della clausola discrezionale nel caso concreto, in difetto di elementi familiari o sanitari rilevanti.
Regolamento UE n. 603/2013, art. 29
richiamato insieme al Regolamento Dublino III per definire il contenuto degli obblighi informativi e l'opuscolo comune.
Regolamento CE n. 1560/2003, art. 16-bis
distinzione tra opuscolo comune e opuscolo destinato ai soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro; il primo è quello rilevante per la procedura di trasferimento.
d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10
invocato dal ricorrente e richiamato dalla Corte per affermare che l'opuscolo previsto per la procedura di protezione internazionale non sostituisce quello comune del Regolamento Dublino III.
d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, lett. b-ter)
richiamato dal Tribunale in relazione al concetto di internal protection alternative.
direttiva 2011/95/UE, art. 8
richiamata dal Tribunale per il concetto di protezione interna alternativa.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
ha consentito alla Corte di decidere nel merito senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 27 Regolamento UE n. 604/2013
garantisce un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento, comprensivo del controllo sulle garanzie procedurali.
Massime di principio
- Nei procedimenti Dublino gli obblighi informativi e il colloquio personale sono garanzie autonome e necessarie, applicabili anche alle procedure di ripresa in carico, e non possono essere considerati adempiti mediante una conoscenza informale del richiedente o mediante documenti aventi contenuto diverso.
- La mancata consegna dell'opuscolo comune previsto dal Regolamento Dublino III costituisce una violazione idonea a determinare l'annullamento del decreto di trasferimento, senza che il richiedente debba provare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa o dimostrare che avrebbe potuto offrire elementi decisivi diversi.
- Il contenuto degli obblighi informativi deve essere valutato in modo rigoroso e uniforme a livello unionale, perché la finalità della disciplina è assicurare trattamento omogeneo dello straniero e piena effettività del ricorso contro la decisione di trasferimento.
- Quando la questione di diritto è ormai chiarita da un successivo intervento interpretativo della Corte di giustizia e non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito annullando direttamente il provvedimento amministrativo.
- La verifica giudiziale della legittimità del trasferimento Dublino comprende non solo il controllo della competenza dello Stato membro e delle eventuali carenze sistemiche, ma anche il controllo del rispetto delle garanzie procedurali previste dalla normativa eurounitaria.
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