Cassazione Civile, Ordinanza n. 23141/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il richiedente asilo ha impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Tribunale di Trieste che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento dell'Unità Dublino disposto ai sensi del Regolamento UE n. 604/2013, con trasferimento in Austria quale Stato membro ritenuto competente per la precedente domanda di protezione internazionale. Il primo motivo di ricorso denunciava omesso esame e violazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino III, sostenendo che l'Amministrazione non avesse fornito previamente e correttamente le informazioni dovute al richiedente, né in forma scritta né, ove necessario, oralmente, e che il Tribunale avesse omesso di verificare tale profilo, nonostante la questione fosse stata ritualmente dedotta nelle memorie di merito. Il secondo motivo denunciava, da un lato, l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla mancata comunicazione del rigetto della precedente domanda di protezione nello Stato membro estero e alla mancata consegna della relativa documentazione; dall'altro, la violazione di varie norme sostanziali e processuali in tema di protezione internazionale, non-refoulement, cooperazione istruttoria e riparto dell'onere della prova, deducendo anche l'attualità di un pericolo di conflitto nell'area di provenienza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il Tribunale di merito avrebbe dovuto verificare in concreto se l'Unità Dublino avesse adempiuto agli obblighi informativi e partecipativi previsti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE n. 604/2013, poiché tali adempimenti costituiscono presupposto procedurale necessario della regolarità della decisione di trasferimento. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Trieste in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame nel contraddittorio delle parti e accerti l'effettivo assolvimento degli obblighi informativi. Il secondo motivo e le ulteriori questioni sono stati dichiarati assorbiti per ragioni di economia processuale. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino III)
Gli obblighi informativi e il colloquio personale previsti dagli artt. 4 e 5 costituiscono presupposti procedurali necessari della decisione di trasferimento; il controllo giudiziale deve verificare in concreto il loro effettivo assolvimento. L'impugnazione del trasferimento deve assicurare un ricorso effettivo, senza trasformarsi in una nuova valutazione sul rischio già delibato dallo Stato membro competente.
Regolamento (UE) n. 603/2013
L'opuscolo informativo consegnato al richiedente deve corrispondere al modello standard previsto dalla normativa europea.
art. 3, commi 3-bis, 3-ter, 3-sexies; art. 8; art. 10, commi 4 e 5
Il rito di impugnazione del trasferimento Dublino è un rito camerale speciale, improntato a effettività e celerità; il ricorrente può precisare i motivi mediante memorie, mentre l'Amministrazione deve depositare i documenti su cui fonda il trasferimento. Il giudice deve svolgere cooperazione istruttoria nei limiti del rito.
Richiamato come attuazione della disciplina procedurale in materia di protezione internazionale.
Direttiva 2013/32/UE
Richiamata in relazione alle regole sulle decisioni dell'autorità accertante e alla documentazione della procedura di protezione.
Convenzione di Ginevra
Richiamata in relazione al principio di non refoulement.
CEDU
Richiamata per i profili di tutela dei diritti fondamentali e di divieto di trattamenti contrari ai diritti convenzionali.
art. 19, comma 1; art. 5, comma 6
Richiamato per il divieto di espulsione o respingimento verso Paesi dove il soggetto rischi persecuzioni o violazioni gravi.
artt. 2, lett. e) e g), 14
Richiamato in relazione alla nozione di protezione internazionale e ai presupposti del rischio nel Paese di origine.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'onere di provare il corretto assolvimento degli obblighi informativi grava sull'Amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di un provvedimento di trasferimento Dublino, il giudice deve verificare non solo la competenza dello Stato membro, ma anche il corretto assolvimento degli obblighi informativi e del colloquio personale previsti dal Regolamento, poiché essi integrano presupposti procedurali necessari della decisione di trasferimento.
- L'onere di provare il corretto adempimento delle garanzie partecipative e degli obblighi informativi grava sull'Amministrazione che ha adottato il trasferimento.
- Il rito di impugnazione del trasferimento Dublino è un rito camerale speciale, nel quale il ricorrente può integrare o specificare le doglianze mediante le memorie previste dalla disciplina speciale o autorizzate dal giudice, purché nel contraddittorio tra le parti.
- Se il giudice di merito omette di esaminare una deduzione specifica e ritualmente introdotta sulla mancata informazione del richiedente, il provvedimento di trasferimento deve essere cassato con rinvio per nuovo esame fattuale.
- Quando un primo motivo è autonomamente idoneo a determinare l'accoglimento del ricorso, gli ulteriori motivi restano assorbiti per economia processuale.
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