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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23134/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava un avviso relativo a ICI 2007. In appello il contribuente aveva ottenuto l’accoglimento dell’eccezione di decadenza del potere impositivo; tuttavia la commissione tributaria regionale aveva compensato integralmente le spese di entrambi i gradi, motivando la decisione con due circostanze: la mancata attività difensiva del Comune in entrambi i gradi e la mancata attivazione, da parte dell’amministrazione, dell’autotutela per prevenire il contenzioso. Il ricorrente ha impugnato solo il capo sulle spese, deducendo violazione degli artt. 15, 36 e 46 del d.lgs. 546/1992, 91 e 92 c.p.c., 24 e 111 Cost. e dell’art. 10 l. 212/2000, sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché in presenza di soccombenza totale e perché le ragioni addotte non integravano "gravi ed eccezionali ragioni" idonee a superare il principio di causalità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha chiarito che, poiché il giudizio era iniziato nel 2013, si applicava il testo dell’art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992 che rinviava all’art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione anteriore alla novella del 2014, consentendo la compensazione solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate. La Corte ha affermato che la mancata costituzione della parte soccombente non è una grave ed eccezionale ragione, perché si tratta di libera scelta difensiva, e che la mera possibilità di chiedere l’autotutela è una facoltà che non può comprimere il diritto di agire in giudizio. Perciò la motivazione della CTR è stata reputata contraria alla disciplina sulle spese. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché rivaluti la liquidazione delle spese e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge in tema di spese.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    testo applicabile ratione temporis

    nel regime vigente al momento dell’introduzione del giudizio rinviava all’art. 92, comma 2, c.p.c. e regolava la compensazione delle spese nel processo tributario.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso.

  • art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso.

  • art. 24 Cost.

    la facoltà di autotutela non può limitare il diritto del contribuente di agire in giudizio.

  • art. 111 Cost.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di soccombenza e causalità nella regolazione delle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    "se […] concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"

    la compensazione è consentita solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni effettive e adeguatamente motivate; la mera mancata costituzione della controparte o la mancata autotutela non bastano.

  • art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato in relazione allo spirito di collaborazione tra amministrazione e contribuente, ma non sufficiente da solo a giustificare la compensazione.

  • art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, comma 1

    citato per indicare la novella dell’art. 92 c.p.c., non applicabile ratione temporis al caso.

  • l. 10 novembre 2014, n. 162

    legge di conversione della novella dell’art. 92 c.p.c.

  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1

    citato per distinguere il testo successivo dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, non applicabile al caso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario introdotto prima della riforma del 2015, la compensazione delle spese è soggetta al regime dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 che, per il rinvio all’art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo previgente, richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese è censurabile in cassazione quando sia palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea, perché integra violazione di legge della disciplina sulle spese.
  • La mancata costituzione in giudizio della parte soccombente non costituisce, di per sé, grave ed eccezionale ragione per compensare le spese, trattandosi di una libera scelta difensiva che non avvantaggia automaticamente la controparte.
  • La mera possibilità per l’amministrazione di esercitare l’autotutela non può essere opposta al contribuente come ragione per comprimere o penalizzare il diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost.
  • In presenza di soccombenza sostanziale, la regolazione delle spese deve rispettare il principio di causalità e può derogare al criterio ordinario solo in presenza di ragioni davvero eccezionali e coerenti con il quadro normativo applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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