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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23137/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una precedente sentenza del Commissario per gli usi civici che aveva accertato, per alcune strade insistenti su terreni del territorio comunale, la natura allodiale di talune aree e la natura di proprietà collettiva di altre aree, con successiva correzione di un errore materiale sull’indicazione dei naturali beneficiari. Successivamente, il consiglio comunale e la giunta comunale hanno adottato due delibere con cui hanno classificato quelle stesse strade come strade vicinali comunali e avviato iniziative per l’acquisizione al patrimonio comunale, richiamando la dicatio ad patriam. L’Università agraria ha impugnato tali delibere davanti al TAR e, parallelamente, ha introdotto un nuovo giudizio davanti al Commissario per gli usi civici chiedendo di accertare nuovamente che le strade costituiscono proprietà collettiva e di disapplicare le delibere comunali, ritenute illegittime, nulle o inefficaci. Il Comune ha allora chiesto alle Sezioni Unite di dichiarare il difetto di giurisdizione del Commissario, sostenendo che la sua giurisdizione si era esaurita con la precedente sentenza ormai passata in giudicato, che non poteva essere richiesta una nuova decisione sulla qualitas soli e che l’eventuale contestazione della legittimità delle delibere spettava al giudice amministrativo, già adito. Il resistente ha replicato che le delibere comunali contrastavano con il regime dei beni collettivi e con il precedente accertamento, sicché la controversia implicava ancora la qualitas soli e rientrava nella giurisdizione commissariale, comprensiva del potere di disapplicazione.

La decisione

La Corte ha accolto la tesi del Comune e ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la domanda proposta al Commissario non riguardasse una controversia esecutiva della precedente decisione commissariale, ma mirasse sostanzialmente a ottenere la verifica diretta della legittimità di due provvedimenti comunali già impugnati davanti al TAR. Secondo la Corte, il giudicato sulla qualitas soli escludeva che il Commissario potesse essere nuovamente investito di un accertamento principale sulla natura dei terreni; inoltre, il potere di disapplicazione degli atti amministrativi è solo strumentale alla decisione principale dovuta dal Commissario e non può diventare l’oggetto autonomo e principale della domanda. Le parti sono state rimesse davanti al giudice amministrativo, che regolerà anche le spese del giudizio di regolamento. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato perché non si trattava di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 29 L. 16 giugno 1927, n. 1766

    delimita la giurisdizione speciale dei Commissari per gli usi civici alle controversie che richiedono in via principale la soluzione della questione sull'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico

  • art. 29, 2° comma, L. 16 giugno 1927, n. 1766

    il potere di disapplicazione degli atti amministrativi è funzionale e strumentale all'esercizio della giurisdizione commissariale, non autonomo rispetto alla decisione principale

  • L. 16 giugno 1927, n. 1766

    norma fondativa della giurisdizione speciale sui diritti di uso civico e del relativo ambito di cognizione

Massime di principio

  • La giurisdizione dei Commissari per gli usi civici sussiste quando la controversia richiede, in via principale e non meramente incidentale, l'accertamento dell'esistenza, della natura o dell'estensione di diritti di uso civico sui terreni.
  • Se la qualitas soli è già stata definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato, non è ammissibile instaurare davanti al Commissario una nuova domanda che, sotto l'apparenza di un accertamento, miri in realtà a rimettere in discussione la legittimità di atti amministrativi successivi.
  • Il potere del Commissario di disapplicare atti amministrativi illegittimi è solo strumentale alla decisione principale che egli è chiamato a rendere; non può essere utilizzato per far divenire la disapplicazione il thema decidendum autonomo della controversia.
  • Quando la lite ha ad oggetto la contestazione della legittimità di delibere comunali incidenti su beni già oggetto di giudicato, la tutela va ricercata davanti al giudice amministrativo, non davanti al Commissario per gli usi civici.
  • La giurisdizione del Commissario si esaurisce con l'esecuzione della sentenza irrevocabile, salvo controversie strettamente esecutive dell'originario decisum.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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