Cassazione Civile, Sentenza n. 13993/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I fratelli Quaranta chiedevano il riconoscimento e il pagamento del contributo per riparazione/ricostruzione degli immobili gravemente lesionati dal sisma 1980 (istanza datata 30/03/1984), nonché il risarcimento dei danni per il ritardo/inerzia dell'Amministrazione. La controversia ha coinvolto profili amministrativi (silenzio/inadempimento, nomina di commissario ad acta, eventuale decadenza per mancata documentazione) e civili (accertamento del diritto soggettivo al contributo, quantificazione del contributo, danno da ritardo), con questioni accessorie su competenza giurisdizionale e corretta applicazione delle norme tecniche e di calcolo delle superfici ai fini del contributo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dei Quaranta sia il ricorso incidentale del Comune, confermando la pronuncia della Corte d'appello di Napoli che aveva riconosciuto ai Quaranta un contributo rideterminato in euro 147.510,39 (anziché l'importo maggiore chiesto) e aveva rigettato la domanda risarcitoria. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati numerosi motivi procedurali e di merito, ha valorizzato l'effetto dell'inserimento dell'immobile nel piano di recupero (art.18 d.lgs.76/1990, comma 4) come titolo per il riconoscimento del contributo ex officio e ha condiviso la rettifica della quantificazione operata in appello sulla base delle norme applicabili nel periodo ritenuto pertinente; ha inoltre escluso il risarcimento del danno da ritardo in presenza dell'esito negativo/decaduto del procedimento amministrativo.
Norme richiamate
L. n. 1034/1971 (art.33 e art.21-bis)
Usata per inquadrare la giurisdizione e il procedimento relativo alle pretese di contributo post sisma; art.21-bis è stato invocato per il ricorso al TAR volto a ottenere che l'amministrazione provvedesse e per la nomina del commissario ad acta.
L. n. 219/1981 (art.9, art.10, art.11, art.12, art.18)
Costituisce la disciplina originaria dei contributi post-sisma: articoli relativi ai criteri di calcolo del contributo e alle modalità. La Corte ha richiamato tali norme nel confronto con il successivo testo unico e per determinare il quadro normativo applicabile al caso.
D.lgs. 30 marzo 1990 n.76 (Testo Unico)
"Nei comuni disastrati e in quelli gravemente danneggiati, ai fini dell'assegnazione dei contributi per le unità immobiliari colpite dal sisma ed incluse ... nei piani di recupero ... si prescinde dalla domanda." (art.18, comma 4 citato testualmente nella motivazione)
La Corte ha ritenuto che l'inserimento dell'immobile nel piano di recupero (ai sensi dell'art.18 comma 4) legittima il riconoscimento del contributo ex officio, indipendentemente dalla domanda privata; inoltre ha applicato i criteri del T.U. (artt.10-11) per la quantificazione del contributo nella misura ritenuta temporalmente pertinente.
D.M. LL.PP. n.801/1977 (art.2, art.3)
Norme tecniche sul calcolo delle superfici (superficie utile abitabile vs superficie complessiva). La Corte ha ritenuto tali criteri non decisivi o non retroattivamente applicabili nel caso, dato il diverso termine normative considerato rilevante per la nascita del diritto al contributo.
D.l. n.19/1984 (art.2) e relative previsioni su termini
Rilevante nella discussione sulla tempistica e sul regime transitorio delle perizie allegate alle domande presentate entro certe date; ha influenza sulla valutazione della decadenza per mancata produzione della perizia giurata.
Codice Civile (art. 2909 c.c.)
Invocato dai resistenti e dalle parti in relazione agli effetti del giudicato (cosa giudicata/efficacia preclusiva). La Corte ha comunque escluso la formazione di un giudicato esterno capace di precludere tutte le questioni sollevate, o ha ritenuto le censure inammissibili quando fondate su fatti nuovi non dibattuti.
Codice del Processo Amministrativo (art.114 c.p.a.)
Usato per il potere sostitutivo del giudice amministrativo e per la disciplina dell'impugnazione dei provvedimenti commissariali; il Consiglio di Stato ha esercitato tali poteri nella fase precedente.
Riferimenti ricorrenti nelle censure processuali (omesso esame, specificità dei motivi, contestazione della CTU, novità in appello, motivazione). La Corte ha spesso dichiarato inammissibili o infondati i motivi per vizi di specificità, novità o mancato tempestivo dedurli; ha anche precisato i limiti delle contestazioni alla CTU e la possibilità di discuterne in appello.
Art.18, comma 2, d.lgs. n.76/1990 (richiamato nel testo)
"la domanda di contributo ... doveva essere corredata da perizia giurata ... La mancata produzione della predetta documentazione ... comporta la decadenza della domanda."
La mancata allegazione della perizia nei termini previsti può determinare la decadenza dell'istanza di contributo; il Consiglio di Stato aveva rilevato tale profilo in un precedente del procedimento.
Richiamata dal TAR in funzione di principio di trasparenza e corretto svolgimento del procedimento amministrativo rispetto al comportamento omissivo del Comune.
Norma utilizzata dal Tribunale per ordinare il pagamento (provvedimento esecutivo) del credito riconosciuto in favore dei Quaranta in precedenza.
D.P.R. n.115/2002 (art.13, comma 1-quater)
Richiamato in chiusura per questioni di compensazione delle spese di giudizio e riferimenti procedurali amministrativi.
Massime di principio
- Inserimento dell'immobile nel piano di recupero (art.18, comma 4 d.lgs.76/1990) può legittimare il riconoscimento ex officio del contributo: in tali ipotesi il diritto può sorgere indipendentemente da una domanda privata, con conseguenze sul regime dei termini e sulla documentazione richiesta.
- La mancata presentazione, nei termini di legge, della documentazione essenziale (es. perizia giurata) può determinare la decadenza dell'istanza di contributo; questa circostanza può rendere improcedibile o indebolire domande successive fondate sulla stessa istanza.
- Le questioni di giurisdizione vanno tempestivamente sollevate e distinte dal merito: un giudicato formato su un profilo limitato (es. obbligo di provvedere) non sempre impedisce l'azione successiva in diversa sede per il riconoscimento del diritto soggettivo, salvo che il giudicato abbia deciso espressamente il merito.
- Per la quantificazione del contributo è determinante individuare il quadro normativo temporalmente pertinente alla nascita del diritto; norme successive non devono essere applicate retroattivamente se il diritto è sorto su diversa base normativa (salvo che la disciplina successiva sia stata esplicitamente richiamata dalla decisione che ha fatto nascere il diritto).
- Le contestazioni tecniche (CTU) devono essere svolte con specificità e nei termini processuali: la parte che intende contestare la CTU deve farlo in modo puntuale nelle fasi consentite, pena l'inammissibilità delle censure successive.
- Il risarcimento per ritardo della PA richiede normalmente l'accertamento favorevole della pretesa principale: se il procedimento si conclude con esito negativo o per decadenza, il danno da ritardo difficilmente è riconoscibile.
- Evita di proporre fatti nuovi in sede di cassazione o di impungere la decisione per questioni non adeguatamente specificate in sede di merito; la Corte di legittimità è molto rigorosa sui requisiti di specificità, novità e omesso esame.
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