Cassazione Civile, Sentenza n. 13943/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla natura dei pagamenti effettuati dal gestore del servizio idrico (Aqualatina Spa) al Comune a titolo di rimborso dei ratei di mutuo residui sugli impianti trasferiti in uso: l'Agenzia delle Entrate sostiene che si tratti di corrispettivo per la cessione del diritto d'uso rilevante ai fini IVA; il Comune sostiene che, in base all'art. 153 del d.lgs. 152/2006 e alla natura della concessione, si tratti di mera cessione di denaro/accollo interno fuori campo IVA. In via preliminare vi era anche contestazione di validità dell'avviso di accertamento per assenza/invalidità della firma e della delega dell'ufficio emittente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia (in particolare il primo motivo relativo alla motivazione sull'atto di delega/firma e il quarto motivo di merito), ritenendo viziata la motivazione della Commissione regionale che aveva dichiarato irrilevanza IVA dei pagamenti. La Corte ha affermato che, sulla base della convenzione (stipulata ai sensi dell'art. 12 legge n.36/1994) e della giurisprudenza comunitaria e nazionale, il pagamento delle rate coincide con un corrispettivo per la cessione del diritto d'uso degli impianti e quindi è rilevante ai fini IVA; ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al giudice di merito per nuovo esame.
Norme richiamate
1. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), di proprietà degli enti locali ... salvo diverse disposizioni della convenzione, sono affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. 2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi ... ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al soggetto gestore del servizio idrico integrato.
La Corte ritiene che la legge rinvia alla convenzione e non impone la gratuità della concessione: se la convenzione prevede un corrispettivo commisurato al mutuo residuo, il pagamento integra un rapporto sinallagmatico imponibile.
D.Lgs. n.152 del 2006 (art.153)
"le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ... sono affidate in concessione d'uso gratuito, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato..."
Tale disposizione, introdotta successivamente, non prevale retroattivamente sulla disciplina pattizia dedotta dalla convenzione del 2002; la Corte ricorda che il punto di riferimento per i rapporti pattizi rimane la legge 36/1994 e la convenzione stipulata.
D.P.R. n.633 del 1972 (artt. 3, 4, 13)
Richiamati come quadro normativo IVA nazionale cui riferire la rilevanza dell'operazione; la Corte valuta la rilevanza ai fini IVA delle somme corrisposte dal gestore come prestazione di servizi.
Direttiva 77/388/CEE (art.4, n.5) / Direttiva 2006/112/CE (art.13, n.1) - testo citato
"Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità... Tuttavia, allorquando tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza... il terzo comma ... fonda una presunzione assoluta di commerciabilità ... e all'allegato I ... sono inserite le attività di erogazione di acqua..."
La giurisprudenza comunitaria e la Corte interpretano la direttiva nel senso che l'erogazione dell'acqua costituisce attività economica soggetta a IVA; lo status di ente pubblico non esclude soggettività passiva quando l'attività ricade nell'allegato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia (es. Cass. n.30055/2021, n.40624/2021; C-442/05 Finanzamt Oschatz)
Decisioni citate per consolidare il principio che l'accollo interno delle passività pregresse collegato alla concessione d'uso degli impianti può costituire corrispettivo rilevante ai fini IVA; la Corte si allinea a tali precedenti.
Massime di principio
- Verificare sempre il contenuto della convenzione/atto pattizio (lex specialis): se la convenzione prevede un pagamento commisurato al debito residuo come corrispettivo per il diritto d'uso, tale pagamento può configurare una prestazione di servizi soggetta a IVA.
- Lo status dell'ente come pubblica autorità non esclude automaticamente la soggettività passiva IVA: l'erogazione dell'acqua rientra tra le attività economiche normalmente imponibili secondo il diritto UE.
- La qualificazione formale (es. "accollo interno") non prevale se l'analisi economica e contrattuale mostra uno scambio sinallagmatico e ricorrenza di pagamenti: prevale la realtà economica sulla denominazione giuridica.
- In materia di IVA occorre valutare la concretà e la regolarità dei flussi (piani di rimborso pluriennali, inclusione nelle tariffe) per determinare la 'stabilità' degli introiti e la loro rilevanza fiscale.
- Non trascurare gli aspetti processuali: la validità dell'avviso impositivo (firma, delega) deve essere provata e motivata adeguatamente; motivazioni di merito in sede d'appello non possono ritenersi compiutamente sostituite con riferimenti per relationem privi di spiegazione.
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