Cassazione Civile, Sentenza n. 13936/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il contenzioso riguarda la qualificazione ai fini IVA dei pagamenti effettuati dal gestore del servizio idrico (Aqualatina Spa) al Comune a titolo di rimborso dei ratei di mutuo relativi alle infrastrutture idriche trasferite in uso. La Convenzione del 2 agosto 2002 prevedeva che il gestore si facesse carico delle rate durante la concessione, mentre l'Agenzia delle entrate ha ritenuto tali versamenti corrispettivo del diritto d'uso (operazione imponibile ai fini IVA). Il Comune ha contestato la natura corrispettiva, richiamando l'art. 153 d.lgs. n. 152/2006 che disciplinava la concessione d'uso gratuita e sostenendo che si trattasse di semplice accollo interno/cessione di denaro non rilevante ai fini IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate: ha ritenuto che la regolazione pattizia (Convenzione del 2002 e atti successivi) configuri uno scambio oneroso tra gestore e Comune — il pagamento dei ratei corrisponde al corrispettivo per la cessione del diritto d'uso degli impianti — e che tale operazione sia rilevante ai fini IVA. La Corte ha richiamato la disciplina e la giurisprudenza comunitaria secondo cui le attività connesse all'erogazione dell'acqua rientrano tra quelle economicamente rilevanti e che lo strumento formale (ad es. accollo interno) è irrilevante rispetto alla valutazione economica sostanziale. Ha altresì escluso che disposizioni nazionali come il TUEL possano derogare alla normativa unionale in materia IVA. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla competente Commissione tributaria regionale per ulteriore giudizio, con condanna alle spese.
Norme richiamate
legge 8 aprile 1994, n. 36 (art. 12)
Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi ... ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al soggetto gestore del servizio idrico integrato.
La Corte ritiene che l'art.12 lasci margine all'autonomia negoziale della convenzione, quindi il contenuto della Convenzione del 2002 (che prevedeva pagamento commisurato al mutuo residuo) prevale nella qualificazione economica dell'operazione.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 153)
le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ... sono affidate in concessione d’uso gratuito, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato…
La Corte osserva che l'art.153 ha introdotto il principio della gratuità della concessione per il futuro, ma non esclude la rilevanza della disciplina pattizia anteriore (Convenzione 2002) che concretizza uno scambio oneroso; dunque la mera previsione normativa di gratuità non annulla l'effettiva struttura economica dell'operazione risultante dalla convenzione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (artt. 3, 4, 13)
Richiamati nel motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione: la Corte interpreta le disposizioni nazionali alla luce del diritto unionale e conferma che l'operazione integra una prestazione di servizi imponibile ai sensi degli artt. richiamati.
Direttiva 77/388/CEE (art. 4, n. 5) / Direttiva 2006/112/CE (art. 13 n.1, art. 9)
Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità ... Tuttavia... sono considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza ... Il terzo comma fonda una presunzione assoluta di commerciabilità ... tra le quali sono inserite le attività di erogazione di acqua ...
La Corte utilizza la direttiva e la giurisprudenza della Corte di giustizia per affermare che le attività di erogazione dell'acqua sono normalmente attività economiche rilevanti ai fini IVA; pertanto il trasferimento d'uso degli impianti connesso a tale attività rientra nell'ambito imponibile, indipendentemente dalla qualifica formale nazionale.
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) (art. 115, comma 6)
Il Comune aveva invocato la presunta esenzione fiscale del trasferimento dei beni; la Corte chiarisce che disposizioni nazionali come il TUEL non possono derogare alla normativa unionale in materia IVA.
Massime di principio
- La qualificazione ai fini IVA si basa sulla realtà economica e sul nesso sinallagmatico tra prestazione e corrispettivo: se il pagamento è collegato e commisurato all'acquisizione del diritto d'uso degli impianti, assume natura di corrispettivo imponibile.
- La forma giuridica (es. accollo interno, etichettatura come rimborso) è irrilevante rispetto alla valutazione sostanziale; è necessario analizzare il contenuto economico dell'operazione.
- Le attività connesse all'erogazione dell'acqua rientrano tra le attività elencate dalla normativa UE come economiche e, se non trascurabili, producono lo status di soggetto passivo e l'imponibilità delle relative operazioni.
- La disciplina pattizia (convenzione tra ente locale e gestore) può determinare obblighi economici che incidono sulla rilevanza IVA, anche se successive norme nazionali introducono regole diverse (es. gratuità); va valutata la prevalenza della disciplina unionale e la concreta efficacia economica dell'accordo.
- Le norme e qualificazioni interne (TUEL, indicazioni formali) non prevalgono sulla normativa europea in materia di IVA; occorre sempre verificare la coerenza con i principi e la giurisprudenza della Corte di giustizia.
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