Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13951/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le società del gruppo hanno chiesto la restituzione di € 1.874.614,75 versati a titolo di sanzioni e interessi per ritardato pagamento di imposte. Il ritardo sarebbe dipeso dall'illegittimo comportamento dell'ASL LE/1, principale committente che per anni non aveva corrisposto crediti per oltre 22 milioni, provocando carenza di liquidità. Dopo il recupero forzoso dei crediti le società hanno pagato quanto dovuto e reclamato la restituzione delle sanzioni; l'Agenzia ha respinto la richiesta e sia la CTP sia la CTR hanno rigettato i ricorsi. In Cassazione le ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, che il mancato pagamento fosse da considerare non imputabile per forza maggiore o per fatto di terzi, e che la CTR non avrebbe motivato adeguatamente sia in ordine alla colpevolezza sia circa l'eventuale denunciato illecito del terzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la mancata corresponsione da parte della pubblica amministrazione e la conseguente crisi di liquidità non costituiscano, di per sé, forza maggiore nella accezione richiesta per esentare dalla sanzione tributaria. La nozione di forza maggiore adottata è stringente e di matrice penalistica: occorrono eventi imprevedibili, anomali e impossibili da fronteggiare nonostante le cautele ragionevoli, non semplici inadempienze di un debitore anche pubblico. Inoltre la ricorrente non ha allegato le misure preventive adottate né dimostrato l'esclusività dell'attribuzione del fatto al terzo. La decisione d'appello è considerata sufficientemente motivata e i fatti di contenzioso civile tra le parti non bastano a escludere la colpevolezza. La Corte ha inoltre disposto l'obbligo di versare il contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1‑quater del DPR 115/2002 come modificato dalla legge 228/2012. Non sono state allocate spese a carico dell'Agenzia per la sua mancata costituzione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (norme sul processo tributario)

    Richiamato per i parametri processuali e per i limiti della rilevanza del vizio motivazionale in Cassazione; le doglianze sulle motivazioni del giudice d'appello rientrano nei limiti di sindacato previsti dal rito tributario.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art.6

    La disciplina sulla non imputabilità dell'inadempimento e sulle esimenti per sanzioni tributarie è interpretata restrittivamente: la causa esimente (forza maggiore o fatto di terzi) richiede elementi concreti di imprevedibilità e impossibilità di adempiere nonostante cautele.

  • codice di procedura civile, art. 360 primo comma, n. 3 e n. 4

    Fondi i motivi di cassazione invocati: vizio di motivazione e violazione di legge. La Corte ha però escluso l'esistenza di errori tali da giustificare la cassazione, ritenendo la motivazione della CTR adeguata e il sindacato limitato.

  • codice di procedura civile, art. 132 secondo comma

    Riguarda l'obbligo di motivazione delle sentenze: la Corte ha ritenuto che la CTR abbia fornito motivazione sufficiente sui fatti e sulle ragioni per escludere la forza maggiore.

  • Costituzione, art.97

    Invocata dalle ricorrenti in relazione al comportamento della pubblica amministrazione; la Corte non ha ritenuto che la sentenza di merito violi i principi costituzionali evocati.

  • DPR 30 maggio 2002, n. 115, art.13 comma 1‑quater (come modificato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228)

    La Corte ha dichiarato sussistente l'obbligo processuale di versare un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato ai sensi della norma citata.

  • codice civile, art.1218

    Richiamato quale parametro generale dell'impossibilità di adempiere per causa non imputabile; la Corte confronta la nozione civile con quella più stringente utilizzata nel diritto sanzionatorio tributario.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. 13/12/2021 n.39541; Cass. 06/04/2022 n.11111)

    La Corte ha seguito orientamenti consolidati che interpretano la forza maggiore in materia di sanzioni tributarie in senso restrittivo e penalistico, escludendo la qualifica per crisi di liquidità derivanti da inadempimenti di pubbliche amministrazioni.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es. cause C‑314/06, C‑325/03, C‑195/91, C‑208/01)

    Richiamata per il principio secondo cui la nozione di forza maggiore richiede elementi oggettivi di anormalità ed estraneità e l'obbligo soggettivo di aver adottato misure preventive adeguate; applicata per confermare il carattere restrittivo dell'esimente.

Massime di principio

  • La nozione di forza maggiore ai fini dell'esenzione da sanzioni tributarie è molto ristretta: occorre un evento imprevedibile, anomalo e impeditivo nonostante l'adozione di cautele ragionevoli; la semplice mancata corresponsione di crediti da parte di un debitore, anche pubblico, normalmente non basta.
  • Il contribuente che invoca l'esimente da fatto di terzo o forza maggiore deve allegare e documentare le misure preventive adottate per fronteggiare il rischio di inadempimento del proprio debitore e dimostrare l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento.
  • Le difficoltà di liquidità prevedibili o derivanti da contenziosi civili con un unico committente non rientrano di regola tra gli eventi esimenti; l'esclusività dell'addebito al terzo deve risultare chiaramente e non essere solo una generica allegazione.
  • In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione di fatto del giudice del merito è limitato: se la CTR ha fornito una motivazione congrua e basata su accertamenti di fatto, la Cassazione non annulla per mera sufficienza motivazionale.
  • L'eventuale qualificazione dell'atto del terzo come illecito penale non è l'unico profilo valutabile, ma la ricorrente deve comunque dimostrare che l'evento sia esclusivamente e direttamente imputabile a terzi e idoneo ad eliminare la propria sfera di controllo.
  • In casi simili, prima di pagare sanzioni per ritardi dovuti a insolvenze di terzi, è opportuno documentare ogni tentativo di recupero del credito, ricorsi esperiti, misure cautelari adottate e valutare tempestivamente strumenti di tutela finanziaria per ridurre il rischio di esposizione fiscale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.