Cassazione Civile, Sentenza n. 14030/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società chiedeva il rimborso dell'IRPEG versata per l'anno 2000 (importo principale indicato €1.537.569,14) sostenendo che le somme ricevute dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Genova e dal Comune di Genova (contributi per il ripianamento di perdite e in conto esercizio) non erano imponibili ai fini delle imposte dirette; chiedeva inoltre il rimborso di €119.914,17 relativo al credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e il riconoscimento delle perdite 1999 riportabili ai sensi dell'art.102 t.u.i.r. Le commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano solo parzialmente accolto le istanze (solo il rimborso di €119.914,17), la società impugnò in Cassazione sollevando cinque motivi, tra cui la nullità della sentenza per vizio di sottoscrizione (art.132 c.p.c.) e questioni di diritto sostanziale sulla natura dei contributi e sul riporto delle perdite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (vizio di sottoscrizione) rilevando che l'attestazione dell'impedimento del Presidente è stata apposta dopo la sottoscrizione del componente anziano e, inoltre, priva di sottoscrizione valida: ciò determina la nullità assoluta della sentenza impugnata. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, che dovrà anche provvedere alle spese del procedimento di cassazione.
Norme richiamate
art. 132 cod. proc. civ.
La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento
La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'attestazione dell'impedimento del presidente deve essere posta e documentata prima della sottoscrizione degli altri componenti; l'attestazione apposta dopo la sottoscrizione (e priva di firma) rende la sentenza nulla.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per affermare l'applicabilità di alcune disposizioni del codice di procedura civile (tra cui l'art.132) al rito tributario; quindi la regola sulla sottoscrizione delle sentenze vale anche nei giudizi tributari.
art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ.
Fondamento di cassazione utilizzato per contestare violazioni delle norme processuali (vizio di motivazione e, nel caso concreto, vizi formali nella sottoscrizione della sentenza).
art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.
Utilizzato nei motivi di merito per denunciare violazioni di norme di diritto sostanziale (es. qualificazione dei contributi, norme tributarie) ma non esaminato nel merito perché assorbito dalla sentenza di cassazione sul vizio formale.
art. 27, l. n. 62/2005
Citata dalla ricorrente in relazione al riporto delle perdite e ai suoi effetti tributari; la Corte di legittimità non si è pronunciata sul merito essendo intervenuta la nullità formale.
art. 102 t.u.i.r. (ora art. 84)
Rilevante ai fini della domanda di riporto delle perdite 1999; la questione non è stata decisa dalla Cassazione in questa pronuncia (assorbita).
art. 36, n. 4) d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione alla nullità per motivazione apparente; la Corte non ha deciso sul merito della contestazione della motivazione essendo prevalso il vizio formale.
art. 156 cod. proc. civ.
Richiamato nei motivi relativi ai vizi di motivazione; non esaminato nel merito per assorbimento.
artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Citate nel motivo relativo alla prova e alla presunzione: la ricorrente contestava l'uso di elementi inconferenti per presumere la natura corrispettiva dei contributi; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito per assorbimento.
art. 3 d.l. n. 833/1986; artt. 6 e 9 l. n. 151/1981; artt. 4 e 18 l. Reg. Liguria n. 31/1998
Norme richiamate dalla ricorrente per sostenere la non imponibilità dei contributi di fonte pubblica; la loro interpretazione e applicazione concreta non è stata decisa in questa sentenza, essendo il giudizio rinnovato dopo la cassazione per vizi formali.
Massime di principio
- Vizio di sottoscrizione: nelle sentenze pronunciate da collegi il mancato rispetto della procedura di sottoscrizione (attestazione dell'impedimento del presidente posta dopo la firma degli altri o priva di sottoscrizione) determina nullità assoluta e cassazione automatica, con rinvio per nuovo giudizio.
- Applicabilità procedure civili al rito tributario: le regole del codice di procedura civile richiamate dal d.lgs. 546/1992 si applicano anche ai giudizi tributari; quindi verificare sempre la conformità formale delle decisioni (sottoscrizioni, attestazioni, motivazioni).
- Sulla natura dei contributi pubblici: per ottenere la non imponibilità occorre provare che le somme sono trasferimenti pubblici senza corrispettivo diretto (non rappresentano un corrispettivo per prestazioni specifiche). La qualificazione fattuale richiede adeguata motivazione e prova nel giudizio.
- Presunzioni e prova: i giudici non possono fondare la qualificazione di un contributo come corrispettivo su elementi inconferenti; la parte che eccepisce la natura non corrispettiva deve proporre elementi probatori idonei o contestare cogentemente le presunzioni avverse.
- Effetto della nullità formale: quando la Corte di legittimità accerta una nullità formale rilevante, i motivi di merito vengono in genere assorbiti e la causa torna al giudice di merito per essere riesaminata in conformità alle regole procedurali.
- Tutela processuale preventiva: per ridurre il rischio di annullamento per vizi formali, le parti dovrebbero controllare la regolarità formale degli atti processuali e, ove possibile, eccepire tempestivamente eventuali irregolarità nella composizione o nella sottoscrizione dei provvedimenti.
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