Cassazione Civile, Sentenza n. 13979/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
AXA S.A. aveva chiesto il rimborso delle ritenute sugli interessi corrisposti dalla controllata italiana AXA MPS Assicurazioni Vita per gli anni 2007-2010, invocando l'esenzione prevista dall'art. 26-quater del d.P.R. n. 600/1973 (perché controllante della beneficiaria e beneficiaria effettiva) o, in subordine, l'applicazione della convenzione Italia-Francia con aliquota ridotta. L'Amministrazione negò i rimborsi sostenendo che non sussisteva controllo diretto (la società francese deteneva il 100% di una holding spagnola che a sua volta deteneva il 50% della società italiana), mancava prova dell'effettiva percezione degli interessi e della qualità di beneficiaria effettiva e non erano rispettati i termini e la documentazione richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia; ha ritenuto che l'art. 26-quater DPR 600/1973 richiede una detenzione diretta (soglia 25%) tra le società per fruire dell'esenzione e non ammette il conteggio delle partecipazioni indirette ai fini delle lettere a) e b). Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale (che aveva accolto l'appello di AXA ritenendo coincidenti le persone giuridiche) e ha rinviato la causa alla CTR Abruzzo in diversa composizione per decidere sulle restanti questioni, con valutazione anche delle spese di lite. I primi due motivi di ricorso dell'Agenzia sono stati rigettati; il quarto motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 26-quater d.P.R. n. 600/1973
testo richiamato relativo all'esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni pagati a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea e alle condizioni (comma 2: detenzione diretta di almeno 25% dei diritti di voto nelle lettere a, b, c; requisito della detenzione ininterrotta per almeno un anno; comma 5 antielusivo che consente di considerare anche il controllo indiretto limitatamente al valore normale)
La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: i requisiti di partecipazione (soglia 25%) devono essere soddisfatti tramite partecipazione diretta; le partecipazioni indirette non soddisfano le lettere a) e b). Il comma 5 è antielusivo e permette di considerare il controllo indiretto solo ai fini di un'applicazione limitata dell'esenzione rispetto al valore normale.
Direttiva 2003/49/CE
art. 3 lett. b: definizione di societa consociata quando esiste una partecipazione diretta minima del 25% o quando una terza societa detiene direttamente almeno il 25% in entrambe
La Corte richiama la direttiva per confermare che il criterio comunitario fa riferimento alla partecipazione diretta e che gli Stati membri possono usare i diritti di voto quale criterio; la direttiva supporta una interpretazione restrittiva coerente con l'art. 26-quater.
Norma sulla prova: la Corte richiama la necessità che l'onere probatorio sia assolto con documentazione idonea; ha ritenuto però decisivo il profilo del requisito della detenzione diretta, non l'ammissibilità tecnica di alcuni documenti valutati in primo grado.
Richiamato nel contesto dell'onere probatorio e della valutazione della documentazione presentata (idoneità di stampe o file informatici), ma la decisione è stata determinata soprattutto dall'interpretazione sostanziale dell'art. 26-quater.
Citato in relazione alla determinazione del valore normale ai fini dell'applicazione limitata dell'esenzione quando esistano rapporti di controllo indiretto (comma 5 dell'art. 26-quater).
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione prevista dall'art. 26-quater DPR 600/1973 occorre provare una partecipazione diretta di almeno il 25% dei diritti di voto tra pagante e percettore; le partecipazioni indirette (holding intermedie) non soddisfano i requisiti delle lettere a) e b).
- Il requisito della 'beneficiaria effettiva' e della effettiva percezione degli interessi va documentato con prove adeguate; documentazione informatica o stampe possono essere valutate, ma devono essere idonee a provare il movimento finanziario e il trasferimento dei titoli.
- La disciplina di favore va interpretata restrittivamente; gli istituti agevolativi non si estendono automaticamente alle catene di controllo indirette salvo il caso speciale e limitato previsto dal comma 5 (utilizzabile in modo antielusivo e solo entro il valore normale).
- In scenari con strutture societarie multilivello, è fondamentale verificare se sussiste controllo diretto o solo controllo indiretto; in presenza di quest'ultimo, l'agevolazione potrebbe essere esclusa o ammessa solo in forma limitata.
- Se si invoca una convenzione contro le doppie imposizioni (es. Italia-Francia) come alternativa, resta comunque necessario dimostrare la qualita di beneficiario effettivo e l'effettiva percezione dei redditi, nonché il rispetto delle formalità e dei termini previsti.
- In contenzioso tributario è importante produrre documentazione chiara e tempestiva (certificazioni di residenza, titoli, flussi di pagamento) e rispettare i termini di presentazione delle attestazioni richieste dalla norma (certificazioni rilevanti al momento del pagamento).
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