Cassazione Civile, Ordinanza n. 18369/2026 del 07/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Una contribuente impugnava un'intimazione di pagamento relativa a una serie di cartelle esattoriali, deducendo in primo grado la mancata notificazione delle cartelle presupposte, la prescrizione dei crediti e l'annullamento automatico dei carichi ai sensi dell'art. 1, comma 540, della l. n. 228 del 2012. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo provata la notificazione di alcune cartelle tramite avvisi di ricevimento e reputando non dimostrati i presupposti per l'applicazione della disciplina invocata dalla contribuente. In cassazione la contribuente articolava tre motivi: con il primo lamentava omessa valutazione della prescrizione e vizi relativi alla prova della notificazione e agli adempimenti notificatori; con il secondo censurava l'erronea applicazione dell'art. 1, comma 540, l. n. 228 del 2012, sostenendo di aver presentato l'istanza dopo avere avuto conoscenza delle cartelle solo tramite estratto di ruolo e che l'Ufficio non avesse risposto nei 220 giorni previsti; con il terzo denunciava violazione di norme processuali per asserita decadenza dell'Agenzia, mancata contestazione dei fatti e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo e il secondo perché formulati in modo cumulativo, generico e privo di autosufficienza, senza ricostruzione completa degli atti notificatori, delle cartelle interessate e dell'istanza ex art. 1, comma 540, l. n. 228 del 2012; il terzo perché ugualmente cumulativo e privo di precisione, oltre che infondato nella parte in cui assumeva che l'Agenzia delle Entrate non avesse contestato la mancata notificazione. La Corte ha inoltre chiarito che il thema decidendum in cassazione restava circoscritto alle sole cartelle erariali devolute in appello, con formazione del giudicato sulle altre cartelle non impugnate in secondo grado. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di lite, con ulteriore condanna alla Cassa delle ammende e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come norma sulla prescrizione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza
richiamato nel primo motivo in tema di atti interruttivi della prescrizione, ma senza adeguata allegazione dei fatti rilevanti
citato nella sentenza impugnata come termine ordinario di prescrizione ritenuto applicabile ai crediti erariali oggetto dell'appello
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
invocato per contestare la notifica delle cartelle esattoriali
invocata quale disciplina della notificazione a mezzo posta
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel ricorso in relazione agli adempimenti notificatori quando la consegna avviene a persona diversa dal destinatario
art. 1, comma 540, l. n. 228 del 2012
disciplinando l'istanza del contribuente che abbia conosciuto il carico solo da estratto di ruolo, è stata ritenuta non operante perché non provati i presupposti previsti dalla norma
art. 1, comma 537, l. n. 228 del 2012
la Corte richiama la necessità di invocare e provare uno dei motivi tipizzati dalla norma per ottenere l'effetto invocato
richiamato nel terzo motivo in tema di decadenze e preclusioni difensive
richiamato nel terzo motivo con riferimento alla non contestazione e alla valutazione delle prove
richiamato nel terzo motivo
richiamato nel terzo motivo
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel terzo motivo per il rito del processo tributario
richiamato nel terzo motivo per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato dalla Corte per le statuizioni conseguenziali di condanna in relazione al rigetto del ricorso
richiamato per la definizione del ricorso nel procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In cassazione, le censure che investono la regolarità della notificazione di cartelle o atti presupposti devono essere specifiche, autosufficienti e ancorate a un'adeguata ricostruzione dei fatti e dei documenti rilevanti; non è sufficiente una contestazione generica o cumulativa.
- Quando una decisione di appello delimita espressamente l'oggetto devoluto, il giudicato si forma sulle statuizioni di primo grado non impugnate; in cassazione il thema decidendum resta circoscritto a quanto effettivamente devoluto al giudice di merito.
- L'istanza volta a ottenere l'effetto previsto dalla disciplina sui carichi iscritti a ruolo conosciuti tramite estratto di ruolo non può essere accolta se il contribuente non dimostra i presupposti tipizzati dalla legge e non prova il concreto ricorrere dei motivi richiesti.
- Le doglianze processuali basate su non contestazione, decadenze difensive o corrispondenza tra chiesto e pronunciato devono indicare in modo preciso quali fatti sarebbero stati non contestati e quali atti processuali lo dimostrerebbero; in mancanza, la censura è inammissibile.
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