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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28311/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 con cui venivano recuperati a tassazione IRES, IRAP e IVA per l'utilizzo di fatture ritenute soggettivamente inesistenti, con conseguente indebita deduzione dei costi e detrazione dell'IVA. La CTR aveva confermato l'atto ritenendo che la società non fosse in buona fede, poiché il suo direttore amministrativo risultava anche amministratore di fatto della società interposta e l'intero sistema fraudolento era a lui riconducibile; aveva inoltre escluso che i costi dedotti fossero provati quanto a effettività, inerenza, certezza, determinabilità e competenza. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) la nullità dell'avviso per difetto di legittimazione del funzionario che lo aveva sottoscritto; 2) la violazione delle norme che consentirebbero la deduzione dei costi comunque sostenuti, assumendo che la CTR avesse negato indebitamente il recupero di costi deducibili; 3) il vizio motivazionale per erronea valutazione degli indizi e per omesso esame di circostanze di fatto rilevanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione sulla sottoscrizione dell'avviso da parte di funzionario privo di adeguata legittimazione era stata sollevata per la prima volta in cassazione, oltre che formulata in modo non specifico. Il secondo motivo è stato respinto in parte e dichiarato inammissibile in parte: la Corte ha precisato che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la normativa sopravvenuta consente la deduzione dei costi solo se ne siano comunque dimostrati i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità; nel caso concreto, tuttavia, la CTR aveva negato la deduzione non per l'inapplicabilità della norma, ma per difetto di prova di tali requisiti, e tale accertamento di fatto non è censurabile come violazione di legge. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; la CTR aveva motivato in modo logico e coerente sulla riconducibilità della frode al soggetto che rivestiva ruoli apicali in entrambe le società e sull'assenza di buona fede della contribuente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla ricorrente per contestare la validità dell'avviso di accertamento sottoscritto da funzionario asseritamente privo di legittimazione; la Corte non esamina il merito della questione perché la censura è nuova e quindi inammissibile

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    invocato dalla ricorrente in tema di legittimazione alla sottoscrizione dell'atto impositivo; censura dichiarata inammissibile per novità e difetto di specificità

  • art. 19 e 52 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    richiamati dalla ricorrente per contestare la legittimazione del funzionario; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile

  • art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537

    come sostituito dall'art. 8, comma 1, d.l. 16/2012, disciplina la non deducibilità dei costi direttamente utilizzati per commettere delitti non colposi e la restituzione delle maggiori imposte in caso di successiva assoluzione; la Corte ne evidenzia la portata retroattiva nei limiti della norma più favorevole

  • art. 8, commi 1, 2 e 3, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44

    la Corte afferma che la disciplina ha effetto retroattivo, si applica alle operazioni sia soggettivamente sia oggettivamente inesistenti e, nelle prime, non esclude la deduzione dei costi per il solo coinvolgimento consapevole del contribuente, fermo restando l'onere di provarne i requisiti generali di deducibilità

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità dei costi; la Corte lo considera nella cornice del secondo motivo, ma ribadisce che la deduzione è ammessa solo se i costi risultano effettivi e inerenti

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    norma sul perimetro del sindacato di legittimità: la Corte ribadisce che non è consentito trasformare il vizio di motivazione o la violazione di legge in una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la questione sulla nullità dell'avviso di accertamento per difetto di legittimazione del sottoscrittore è inammissibile se proposta per la prima volta in sede di legittimità e, comunque, richiede specifica allegazione e trascrizione degli atti rilevanti.
  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la disciplina sopravvenuta consente in astratto la deduzione dei costi anche se il contribuente sia coinvolto nella frode, ma non elimina l'onere di provare i requisiti generali di deducibilità, cioè effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità.
  • La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, come la mancanza di prova dei requisiti di deducibilità dei costi o la consapevolezza della frode.
  • Il vizio motivazionale è inammissibile quando il ricorrente mira soltanto a ottenere una rivalutazione delle prove e degli indizi già esaminati dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva selezionare le risultanze ritenute più attendibili e concludenti.
  • In presenza di elementi indiziari coerenti, il giudice di merito può ritenere insussistente la buona fede del contribuente e attribuire la frode al soggetto che rivesta ruoli apicali o comunque decisivi nelle società coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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