Cassazione Civile, Ordinanza n. 19223/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di una società, con cui l'Ufficio contestava la correttezza e congruità del corrispettivo dichiarato nella vendita di alcuni appartamenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo carente la motivazione dell'accertamento perché fondato solo sui valori OMI. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR aveva ignorato le ragioni dell'accertamento, incentrate sull'inattendibilità delle scritture contabili e sulla genericità delle rimanenze; (2) violazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e 92, comma 6, d.P.R. n. 917/1986, per l'asserita non verificabilità della contabilizzazione delle rimanenze e dei costi imputati alle unità immobiliari; (3) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., perché l'accertamento non sarebbe stato fondato solo sugli scostamenti OMI, ma anche su ulteriori presunzioni, tra cui valutazioni dell'Agenzia del territorio con valori di mercato più elevati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere. Ha preso atto che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, in relazione all'avviso oggetto del giudizio, e che risultava documentato il pagamento effettuato. Conseguentemente, non è stata esaminata nel merito la doglianza dell'Agenzia. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma invocata per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo da parte del giudice di merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge sostanziale e processuale
art. 39, comma secondo, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base dell'accertamento presuntivo in materia di imposte sui redditi
art. 92, comma 6, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato in relazione alla disciplina delle rimanenze e alla loro contabilizzazione
richiamato sul riparto dell'onere della prova in ordine alla fondatezza dell'accertamento
richiamato per il deposito e la notificazione della documentazione sopravvenuta in cassazione
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
utilizzato come base della definizione agevolata che ha determinato la cessazione della materia del contendere
legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata nel provvedimento
Massime di principio
- Quando il contribuente perfeziona la definizione agevolata dell'atto impugnato nei termini di legge e ne dà prova in giudizio, la controversia tributaria si estingue per cessazione della materia del contendere, con conseguente assorbimento del ricorso per cassazione.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito dell'accertamento, poiché viene meno l'interesse alla decisione sulla pretesa tributaria.
- Nelle definizioni agevolate che comportano l'estinzione del giudizio, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla norma di condono/definizione e restano a carico della parte che le ha anticipate.
- Il giudice di legittimità può prendere atto di documentazione sopravvenuta, ove ritualmente prodotta e notificata, al fine di verificare la sussistenza della cessazione della materia del contendere.
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