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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19223/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di una società, con cui l'Ufficio contestava la correttezza e congruità del corrispettivo dichiarato nella vendita di alcuni appartamenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo carente la motivazione dell'accertamento perché fondato solo sui valori OMI. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR aveva ignorato le ragioni dell'accertamento, incentrate sull'inattendibilità delle scritture contabili e sulla genericità delle rimanenze; (2) violazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e 92, comma 6, d.P.R. n. 917/1986, per l'asserita non verificabilità della contabilizzazione delle rimanenze e dei costi imputati alle unità immobiliari; (3) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., perché l'accertamento non sarebbe stato fondato solo sugli scostamenti OMI, ma anche su ulteriori presunzioni, tra cui valutazioni dell'Agenzia del territorio con valori di mercato più elevati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere. Ha preso atto che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, in relazione all'avviso oggetto del giudizio, e che risultava documentato il pagamento effettuato. Conseguentemente, non è stata esaminata nel merito la doglianza dell'Agenzia. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente perfeziona la definizione agevolata dell'atto impugnato nei termini di legge e ne dà prova in giudizio, la controversia tributaria si estingue per cessazione della materia del contendere, con conseguente assorbimento del ricorso per cassazione.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito dell'accertamento, poiché viene meno l'interesse alla decisione sulla pretesa tributaria.
  • Nelle definizioni agevolate che comportano l'estinzione del giudizio, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla norma di condono/definizione e restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • Il giudice di legittimità può prendere atto di documentazione sopravvenuta, ove ritualmente prodotta e notificata, al fine di verificare la sussistenza della cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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