Cassazione Civile, Ordinanza n. 39882/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2011, con cui l'Ufficio aveva determinato il reddito imponibile minimo ai sensi dell'art. 30 L. 724/1994, dopo il mancato superamento del test di operatività e la mancata presentazione di interpello disapplicativo. La società aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Amministrazione, ritenendo che il mancato conseguimento dei ricavi fosse giustificato da oggettive difficoltà connesse ai lavori di ristrutturazione di un immobile destinato a centro di riabilitazione, immobile poi locato, dal 2014, alla società controllante operante come ONLUS. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 30, commi 4-bis e 4-ter, L. 724/1994 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto integrata la causa di disapplicazione senza verificare che i lavori di ristrutturazione riguardassero l'intero complesso immobiliare.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la motivazione della CTR fosse meramente apparente, perché la sentenza conteneva un percorso argomentativo sufficiente e intellegibile sulla sussistenza dei presupposti per escludere la disciplina delle società di comodo. Ha inoltre respinto il secondo motivo, affermando che la disciplina dell'art. 30 L. 724/1994 integra una presunzione iuris tantum di inoperatività superabile con prova contraria a carico del contribuente, che deve dimostrare l'esistenza di oggettive situazioni, indipendenti dalla sua volontà, tali da rendere impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito minimo presunto. La CTR, nel caso concreto, aveva correttamente ritenuto assolto tale onere probatorio valorizzando i lavori di ristrutturazione che avevano inciso sulla possibilità di redditività dell'immobile. La Corte ha anche osservato che le censure dell'Ufficio miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che operava la doppia conforme. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
comma 1; comma 4-bis; comma 4-ter
La disciplina delle società non operative è una normativa antielusiva fondata su una presunzione iuris tantum di inoperatività, superabile dal contribuente mediante prova contraria di oggettive situazioni impeditive non dipendenti dalla sua volontà. Il mancato superamento del test di operatività consente l'applicazione del reddito minimo presunto, salvo disapplicazione nei casi previsti.
L'onere di provare le circostanze oggettive che giustificano il mancato raggiungimento dei ricavi e del reddito minimo grava sul contribuente che intenda superare la presunzione di non operatività.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale parametro della dedotta nullità per motivazione omessa o apparente; la Corte afferma che il vizio non ricorre quando la sentenza espone una motivazione sufficiente e controllabile.
È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la dedotta nullità della sentenza tributaria; la Corte esclude la violazione perché la motivazione della CTR è ritenuta esistente e intellegibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale del vizio di nullità della sentenza denunciato con il primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo per violazione di legge, ma la Corte osserva che la doglianza investe in realtà accertamenti di fatto della CTR.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo viene richiamato per delimitare i ristretti confini del vizio motivazionale denunciabile in cassazione dopo la riforma del 2012; il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è più sindacabile.
È richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che restringe il vizio motivazionale deducibile in cassazione.
È richiamata quale legge di conversione del D.L. 83/2012, che ha modificato il vizio di motivazione deducibile in cassazione.
art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/1973
È richiamato come base del procedimento di disapplicazione delle disposizioni antielusive da parte della società che dimostri le oggettive situazioni impeditive.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata sulla proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte afferma che non si applica, nel caso di specie, alla parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- La disciplina delle società di comodo opera mediante una presunzione iuris tantum di inoperatività: il mancato superamento del test di operatività legittima l'accertamento del reddito minimo, salvo prova contraria del contribuente.
- Per ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva, la società deve allegare e provare situazioni oggettive, specifiche e indipendenti dalla propria volontà che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo presunto.
- Le doglianze che mirano a rimettere in discussione la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito non sono ammissibili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato e, comunque, non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta il dissenso sulla sua sufficienza o condivisibilità.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sui fatti è ulteriormente ristretto nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
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