Cassazione Civile, Ordinanza n. 24798/2023 del 18/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento catastale notificati nel 2014 con cui l’Ufficio ha rideterminato il classamento di sei unità immobiliari di proprietà della società, modificando categoria, classe e rendita. La Commissione tributaria regionale ha confermato la legittimità degli atti, ritenendo corretta la revisione su impulso del Comune ai sensi dell’art. 3, comma 58, della L. n. 662/1996, e sufficiente la motivazione fondata su caratteristiche di pregio degli immobili e sul confronto con unità similari della stessa zona censuaria. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione della disciplina sulla revisione del classamento, sostenendo che l’art. 3, comma 58, L. n. 662/1996 non sarebbe autonoma base per la revisione e che l’Ufficio avrebbe dovuto indicare i presupposti delle procedure di cui ai commi 335 e 336 dell’art. 1 L. n. 311/2004; 2) violazione di legge e omessa pronuncia sulla dedotta contraddittorietà e insufficienza della motivazione degli avvisi, perché il richiamo a immobili "analoghi" sarebbe generico e non sarebbero state spiegate le caratteristiche di comparazione; 3) violazione delle norme sul procedimento amministrativo e omessa pronuncia, per mancata comunicazione di avvio del procedimento e per il mancato esame del relativo motivo d’appello.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la revisione del classamento ex art. 3, comma 58, L. n. 662/1996 costituisce una procedura autonoma e distinta rispetto a quelle previste dall’art. 1, commi 335 e 336, L. n. 311/2004, sicché l’atto impositivo era legittimamente fondato su tale norma. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione degli avvisi, poiché questi descrivevano gli immobili, indicavano la nuova categoria, classe e rendita, richiamavano il non aggiornamento/palese incongruità rispetto a fabbricati similari e individuavano gli immobili di confronto con le relative caratteristiche analoghe; la verifica concreta della somiglianza appartiene alla prova in giudizio, non alla motivazione dell’atto. Infine ha escluso l’omessa pronuncia sul terzo motivo, osservando che il giudice d’appello aveva sostanzialmente condiviso la motivazione del primo giudice sulla ritualità dell’accesso e sulla conoscenza dell’avvio del procedimento; in ogni caso ha richiamato l’esclusione dell’applicazione dell’art. 7 L. n. 241/1990 ai procedimenti tributari e l’assenza, nel caso, di una specifica previsione di contraddittorio endoprocedimentale. È stato anche posto a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omessa pronuncia
art. 3, comma 58, L. n. 662/1996
costituisce autonoma base normativa per la revisione del classamento su iniziativa del Comune, quando il classamento sia non aggiornato o palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari
art. 1, commi 335 e 336, L. n. 311/2004
disciplinano ipotesi diverse e autonome di revisione catastale; non sono sovrapponibili alla procedura ex L. n. 662/1996
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
richiamato per il requisito di motivazione degli atti impositivi
la Corte rileva che, in materia tributaria, l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non opera nei termini invocati dalla ricorrente
esclude i procedimenti di imposizione tributaria dal capo relativo alla partecipazione procedimentale, comprensivo dell’art. 7
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude che vi sia stata omissione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato
citata come legge modificativa dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Cass., Sez. Un., n. 24823/2015
richiamata per escludere, salvo previsione di legge o tributi armonizzati UE, un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale
Massime di principio
- La revisione del classamento catastale promossa dal Comune può fondarsi autonomamente sull’art. 3, comma 58, L. n. 662/1996, senza necessità di ricondurre l’atto alle diverse procedure previste dall’art. 1, commi 335 e 336, L. n. 311/2004.
- Le diverse ipotesi di revisione catastale hanno presupposti, condizioni, finalità e motivazioni tra loro distinti; nell’avviso e nel giudizio non è consentito sostituire o mescolare ex post le causae petendi proprie di ciascuna procedura.
- L’avviso di riclassamento è sufficientemente motivato quando descrive l’immobile, indica la nuova categoria/classe/rendita, esplicita il presupposto della revisione e individua in modo specifico gli immobili di confronto con le loro caratteristiche analoghe.
- La comparazione concreta tra immobile accertato e immobili assunti come similari attiene alla prova nel giudizio di impugnazione e non ai requisiti formali di motivazione dell’atto.
- In materia di atti impositivi tributari, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina di per sé invalidità dell’atto quando il procedimento sia stato comunque instaurato con modalità idonee a rendere edotto il contribuente, e comunque l’art. 13 L. n. 241/1990 esclude tali procedimenti dall’ambito applicativo dell’art. 7.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d’appello, pur senza esaminare analiticamente ogni argomento, mostri di avere condiviso e recepito la motivazione del primo giudice sulla questione riproposta in termini identici.
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