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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26200/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una dirigente scolastica alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione aveva chiesto al giudice di accertare l'illegittimità del provvedimento con cui l'amministrazione aveva modificato il suo incarico, trasferendola da un istituto comprensivo di Firenze a una direzione didattica di Empoli, per asserita incompatibilità ambientale/funzionale, con domanda di riassegnazione alla sede originaria. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano respinto le domande. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di norme processuali per l'asserita errata valutazione dell'utilizzabilità di documenti prodotti dal Ministero, del documento di valutazione della dirigente, della lettera con firme di genitori e della documentazione relativa all'assenza di indice dei documenti in appello; (2) violazione delle norme sul documento informatico e sulla conformità delle copie, sostenendo che i documenti telematici depositati dal Ministero in copia non autenticata non fossero utilizzabili e che dovesse applicarsi la disciplina del PCT anziché l'art. 2719 c.c.; (3) violazione di legge e vizio motivazionale per avere la Corte d'appello collegato correttamente due decreti ministeriali relativi alla stessa vicenda, mentre la ricorrente sosteneva che il secondo avesse mutato l'incarico senza garantire adeguato contraddittorio e che il trasferimento fosse avvenuto senza sospensione e prima del successivo anno scolastico; (4) nullità della sentenza per insufficiente valutazione del materiale probatorio, con critica alla relazione ispettiva e alle dichiarazioni valorizzate dal giudice di merito, chiedendo in sostanza una nuova lettura delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che confondevano profili di violazione di legge e censure di merito o che miravano a una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre respinto nel merito il secondo motivo, affermando che il disconoscimento delle copie informatiche di documenti analogici depositate telematicamente resta disciplinato dall'art. 2719 c.c. e non dalle sole regole del processo civile telematico; tale disconoscimento richiede una contestazione chiara e specifica e, comunque, non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale con ogni mezzo di prova. Ha poi precisato che l'attestazione di conformità ex art. 16 decies d.l. n. 179/2012 riguarda gli atti processuali di parte e i provvedimenti del giudice, non anche i documenti probatori prodotti per dimostrare i fatti di causa. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese perché la P.A. non ha svolto difese; è stata invece attestata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della doglianza sul vizio di motivazione/nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso che ricorresse un vizio motivazionale rilevante in cassazione o che le censure fossero specifiche e ammissibili

  • art. 118 R.D. n. 1368 del 1941

    invocato per contestare la motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o dirette a una rivalutazione del merito

  • art. 2719 c.c.

    disciplina il disconoscimento della conformità all'originale delle copie di scritture private; si applica anche alle copie informatiche di documenti analogici depositate telematicamente

  • art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c.

    richiamato per distinguere gli effetti del disconoscimento della scrittura privata da quelli del disconoscimento ex art. 2719 c.c.

  • art. 22 d.lgs. n. 82 del 2005

    le copie per immagine di documenti analogici hanno efficacia probatoria degli originali se la conformità non è espressamente disconosciuta; le copie formate in tali forme sostituiscono gli originali formati su supporto analogico

  • art. 16 decies d.l. n. 179 del 2012

    l'attestazione di conformità è richiesta per le copie informatiche depositate telematicamente di atti processuali di parte o provvedimenti del giudice formati su supporto analogico; non per gli altri documenti probatori

  • art. 16 undecies d.l. n. 179 del 2012

    richiamato come norma sulle modalità dell'attestazione di conformità, in collegamento con l'art. 16 decies

  • art. 4 d.p.c.m. 13 novembre 2014

    norma richiamata dalla ricorrente nel contesto della disciplina del documento informatico e delle copie telematiche

  • art. 1 del decreto direttoriale 28 dicembre 2015

    richiamato dalla ricorrente e interpretato dalla Corte in coordinamento con la disciplina dell'attestazione di conformità ex art. 16 decies e 16 undecies

  • art. 2712 c.c.

    evocato quale parametro generale per le riproduzioni informatiche, fotografiche o cinematografiche, che fanno piena prova se non disconosciute

  • art. 468 d.lgs. n. 297 del 1994

    richiamato per affermare che il trasferimento per incompatibilità ambientale può avvenire anche durante l'anno scolastico

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente l'attestazione dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • Cass., SU, n. 9100 del 6 maggio 2015

    richiamata sul principio di specificità del motivo di ricorso, che non può confondere violazioni di legge e questioni di fatto

  • Cass., Sez. 2, n. 26790 del 23 ottobre 2018

    richiamata sul requisito di chiarezza e specificità delle censure in cassazione

  • Cass., Sez. 5, n. 1324 del 18 gennaio 2022

    richiamata sul principio secondo cui il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale con altri mezzi di prova

  • Cass., Sez. 5, n. 16557 del 20 giugno 2019

    richiamata sul requisito di specificità del disconoscimento della copia fotostatica, che deve essere chiaro e univoco

  • Cass., SU, n. 8312 del 25 marzo 2019

    richiamata per il tema dell'attestazione di conformità nel deposito telematico di atti processuali

  • Cass., Sez. 6-1, n. 32231 del 13 dicembre 2018

    richiamata per il tema dell'attestazione di conformità nel deposito telematico del controricorso

  • Cass., SU, n. 22438 del 24 settembre 2018

    richiamata per il tema dell'attestazione di conformità nel deposito telematico del ricorso

  • Cass., Sez. 3, n. 9545 del 22 aprile 2010

    richiamata sul principio che l'irritualità della produzione documentale è sanata quando il giudice utilizza i documenti e la parte dimostra di averne avuto conoscenza

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula e confonde censure di violazione di legge e contestazioni di merito, demandando alla Corte di legittimità un'indagine selettiva delle doglianze non svolta con sufficiente specificità.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti storici accertati dal giudice di merito, salvo i limiti del sindacato sulla motivazione nei ristretti confini ammessi dall'ordinamento.
  • Il disconoscimento della conformità all'originale di una copia informatica di documento analogico depositata telematicamente è regolato dall'art. 2719 c.c. e richiede una contestazione specifica, chiara e univoca del documento e delle difformità dedotte.
  • Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non produce gli effetti paralizzanti del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c., poiché il giudice può comunque accertare la conformità della copia all'originale con ogni mezzo di prova, incluse le presunzioni.
  • L'attestazione di conformità prevista dalla disciplina del processo telematico è necessaria per gli atti processuali di parte e per i provvedimenti del giudice depositati in copia informatica, ma non si estende automaticamente ai documenti probatori prodotti per dimostrare i fatti di causa.
  • L'eventuale irritualità del deposito documentale è sanata quando la parte che la eccepisce dimostri di aver conosciuto i documenti e il giudice li abbia effettivamente posti a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProveNotificazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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