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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26117/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una vicenda di gestione del servizio 118 in Sicilia: una società privata che gestiva il servizio in forza di convenzione cessata era stata sostituita da una società subentrante. Una lavoratrice aveva sottoscritto una conciliazione in sede sindacale il 4 agosto 2011, collegata alla prospettiva della sua assunzione presso la società subentrante. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda di assunzione nei confronti della società subentrante, ritenendo che la disponibilità all'assunzione espressa in una lettera del 16 maggio 2011 fosse subordinata al rispetto di requisiti dell'accordo sindacale del 15 marzo 2010, non soddisfatti dalla lavoratrice; aveva invece accolto la domanda contro la società originaria, dichiarando inefficace la conciliazione del 4 agosto 2011 per presupposizione, cioè perché entrambe le parti l'avrebbero stipulata considerando certa la futura assunzione, poi non realizzata. La società originaria ha proposto ricorso principale con sei motivi: contestava la riproposizione della domanda di nullità della conciliazione senza appello incidentale, lamentava la violazione dell'art. 2113 c.c. sull'inoppugnabilità della conciliazione sindacale, deduceva l'omesso esame del collegamento sinallagmatico tra conciliazione e assunzione, e censurava l'applicazione della presupposizione e l'asserita carenza di prova del collegamento tra gli atti. La lavoratrice ha proposto ricorso incidentale con due motivi: sosteneva la nullità della clausola della lettera del 16 maggio 2011 per impossibilità della condizione sospensiva e criticava l'interpretazione della lettera stessa, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assunzione presso SEUS.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società originaria sia il ricorso incidentale della lavoratrice. Ha ritenuto infondati i primi due motivi del ricorso principale perché la domanda rimasta assorbita in primo grado poteva essere riproposta in appello senza necessità di appello incidentale, purché in modo specifico, come avvenuto nella memoria difensiva; ha ritenuto inoltre corretta l'applicazione della presupposizione da parte della Corte d'appello, qualificandola come accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se immune da vizi logici o giuridici, e ha escluso che l'art. 2113 c.c. impedisse di considerare il mancato avveramento di un presupposto comune e determinante, successivo alla conciliazione. Quanto al ricorso incidentale, la censura sulla nullità della clausola per condizione impossibile è stata dichiarata nuova e quindi non esaminabile, oltre che dipendente da accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; la censura interpretativa sulla lettera del 16 maggio 2011 è stata giudicata inammissibile perché mirava soltanto a ottenere una diversa lettura del contenuto negoziale. Le spese sono state compensate tra ricorrente principale e incidentale per reciproca soccombenza, mentre entrambe sono state condannate a rifondere le spese sostenute dalla società SEUS. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di violazione processuale e di omesso esame sono scrutinabili nei limiti propri del ricorso per cassazione; non sono ammissibili se mirano solo a un diverso apprezzamento di merito.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande o eccezioni assorbite in primo grado devono essere riproposte in appello in modo specifico per evitare la presunzione di rinuncia; non è necessario un appello incidentale se la parte era vittoriosa nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda, ma la riproposizione specifica di una domanda assorbita consente la decisione nel grado successivo.

  • art. 2113 c.c.

    L'inoppugnabilità della conciliazione sindacale non impedisce di considerare il mancato avveramento di un presupposto comune e determinante della volontà negoziale, sopravvenuto rispetto al verbale.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta mancanza o invalidità del presupposto/condizione del negozio.

  • art. 1354 c.c.

    La questione della nullità della clausola per condizione impossibile è stata ritenuta nuova e non esaminabile in cassazione.

  • art. 1464 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale nel contesto della censura sull'erronea applicazione della presupposizione.

  • art. 1467 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale nel contesto della censura sull'erronea applicazione della presupposizione.

  • art. 2697 c.c.

    Le parti hanno lamentato l'erronea ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha escluso i vizi perché le doglianze tendevano a una rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il ricorso non ha indicato violazioni decisive dei criteri di valutazione della prova, limitandosi a contestare l'apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove è stata respinta perché diretta sostanzialmente a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La riproposizione in appello di domande o eccezioni rimaste assorbite in primo grado non richiede necessariamente un appello incidentale, se la parte era vittoriosa sul merito; è però necessaria una riproposizione specifica e idonea a manifestare la volontà di ottenere il riesame.
  • La presupposizione ricorre quando le parti abbiano posto a base del contratto una situazione di fatto o di diritto comune, obiettivamente esterna al contenuto espresso del negozio, considerata certa e determinante del consenso; la sua mancanza può incidere sull'efficacia del contratto anche se non vi è un espresso richiamo testuale.
  • L'accertamento della presupposizione e, più in generale, della volontà negoziale è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logica e giuridicamente corretta.
  • L'inoppugnabilità della conciliazione in sede sindacale non copre automaticamente eventi sopravvenuti che incidano su un presupposto comune e determinante del negozio, quando tali eventi non integrino una mera contestazione interna del contenuto originario dell'accordo.
  • Le censure di legittimità che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze di fatto o del contratto sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteTransazione
RamiProcesso civileContrattiLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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