Cassazione Civile, Ordinanza n. 26138/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che sosteneva di avere prestato attività lavorativa per organizzazioni sindacali del settore autoferrotranviario, chiedendo l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° settembre 2004 al 30 giugno 2009, l'inquadramento nel IV livello del CCNL Terziario e la condanna al pagamento di differenze retributive e T.F.R. Il giudice d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo provata la subordinazione e condannando in solido la federazione regionale, la federazione nazionale e il segretario regionale. In cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto, in sintesi, che la Corte territoriale avesse: erroneamente qualificato l'interrogatorio della parte come libero anziché formale, attribuendo o negando indebitamente rilievo alle dichiarazioni rese; violato le regole sulla prova e sull'art. 2094 c.c., avendo desunto la subordinazione da indici ritenuti inidonei e comunque in assenza di prova del potere direttivo, di controllo e disciplinare; invertito l'onere della prova, ponendo a carico dei convenuti la dimostrazione della gratuità della prestazione anziché pretendere dal lavoratore la prova del rapporto subordinato. Con il ricorso successivo, poi trattato come incidentale, la federazione nazionale ha contestato la propria condanna sostenendo di non essere stata parte del giudizio di primo grado, di non essere stata validamente evocata in appello e di essere soggetto distinto dalla struttura regionale, con conseguente nullità della sentenza nella parte in cui le aveva esteso la condanna solidale.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale, ritenendo fondato il rilievo secondo cui la Corte d'appello aveva errato nel qualificare l'interrogatorio e, soprattutto, aveva affermato l'esistenza del rapporto subordinato senza adeguata prova del vincolo di soggezione e con sostanziale inversione dell'onere probatorio. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale della federazione nazionale, dichiarando la nullità della sentenza di merito limitatamente alla condanna di quest'ultima, poiché non risultava parte del giudizio di primo grado e non aveva titolo per intervenire in appello; per tale profilo la Corte ha deciso nel merito, eliminando la pronuncia di condanna solidale nei suoi confronti e compensando le spese del grado di appello e di legittimità in ragione della sua spontanea costituzione in appello.
Norme richiamate
richiamato per affermare la conformità dell'appello al paradigma legale e, in generale, la regolarità formale del gravame esaminato in appello
citato nel vaglio preliminare dell'ammissibilità dell'appello
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la riserva di motivazione
utilizzato per disporre la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza
richiamato nel ragionamento sulla conversione delle impugnazioni successive in ricorso incidentale
richiamato nel ragionamento sulla conversione delle impugnazioni successive in ricorso incidentale
invocato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove e all'apprezzamento dell'interrogatorio e delle testimonianze
ritenuto violato perché l'interrogatorio reso dalla parte era formale e non libero, con possibile rilevanza confessorio-probatoria delle dichiarazioni
richiamato in relazione al valore confessorio delle dichiarazioni rese dalla parte
norma cardine per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, che richiede il vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare
richiamato nei motivi per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie
richiamato per denunciare presunta motivazione illogica o contraddittoria
ritenuto violato per erronea inversione dell'onere della prova: la subordinazione doveva essere provata da chi la allegava, non la gratuità da chi la contestava
invocato per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa
art. 24 Cost.
richiamato a tutela del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato a tutela del giusto processo e del contraddittorio
richiamato nei motivi sulla preclusione e sulla rituale devoluzione delle questioni
invocato nel motivo assorbito sulle testimonianze asseritamente inammissibili
richiamato nel motivo assorbito sulla prescrizione dei contributi previdenziali
richiamato per la responsabilità solidale del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente non riconosciuto
richiamato nel motivo della federazione nazionale sulla propria mancata legittimazione nel giudizio
richiamato nel motivo relativo all'intervento nel processo
richiamato nel motivo relativo ai limiti della pronuncia del giudice
richiamato per escludere la possibilità di intervento in appello della federazione nazionale, estranea al rapporto controverso
richiamato nel motivo sulla fase di trattazione dell'appello
richiamato come parametro per l'ammissibilità dell'intervento in appello solo quando il terzo potrebbe proporre opposizione di terzo
richiamato nel motivo sulla fase di appello nel rito del lavoro
richiamati per affermare la distinzione soggettiva tra federazione nazionale e articolazione regionale
richiamato in tema di capacità processuale
richiamato nel motivo sul contraddittorio e il litisconsorzio
richiamato nel motivo sul principio del doppio grado
richiamato nel motivo sul principio del doppio grado
utilizzato anche per escludere che la subordinazione possa presumersi senza prova concreta del potere direttivo
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la subordinazione lavorativa non può essere affermata in modo apodittico: occorre accertare in concreto il vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, desumendolo da ordini specifici, controllo e inserimento stabile nell'organizzazione, non da meri indici generici o dalla sola continuità della presenza del prestatore.
- Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale hanno valore confessorio solo se riguardano fatti obiettivi sfavorevoli alla parte e, in mancanza di confessione, sono liberamente apprezzate dal giudice; è errato trattarle come interrogatorio libero o attribuire loro un diverso regime probatorio.
- L'onere di provare i fatti costitutivi del rapporto di lavoro subordinato grava su chi lo allega; è censurabile in cassazione la decisione che, in assenza di prova della subordinazione, fondi l'accoglimento della domanda sulla mancata dimostrazione da parte del convenuto della gratuità della prestazione.
- Nelle prestazioni di natura intellettuale o professionale gli indici della subordinazione possono essere attenuati, ma non possono mancare elementi concreti che rivelino il potere eterodirettivo; la sola collaborazione, continuità o presenza non basta se non si prova il coordinamento della prestazione con l'assetto organizzativo del datore.
- Le articolazioni periferiche di un'associazione nazionale dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale sono soggetti distinti dall'ente nazionale: quest'ultimo non risponde automaticamente delle obbligazioni assunte dalla struttura locale e non può essere condannato se non è stato parte del giudizio o se non ricorrono i presupposti per un suo ingresso processuale in appello.
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