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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26128/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento disciplinare intimato da una società datrice di lavoro a un proprio dipendente, dopo due contestazioni disciplinari del 4 settembre 2018 e del 4 ottobre 2018. Il Tribunale aveva accertato l’insussistenza dei fatti addebitati, annullato il licenziamento del 12 ottobre 2018 e disposto la reintegra con indennità risarcitoria; la Corte d’appello aveva confermato tale decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Prima della decisione, tuttavia, entrambe le parti hanno depositato una nota congiunta dichiarando di rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c., perché la pendenza era stata definita con accordo transattivo che ha riguardato la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha preso atto dell’accordo conciliativo intervenuto tra le parti e della rinuncia congiunta al giudizio. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate. È stato inoltre escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, poiché la pronuncia non rientra nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia al giudizio di cassazione; nel caso di specie la rinuncia congiunta, intervenuta dopo un accordo transattivo, ha portato alla cessazione della materia del contendere.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e per il deposito dell’ordinanza nei termini di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando la definizione del giudizio non avviene con rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Quando le parti definiscono transattivamente la controversia pendente in cassazione e presentano rinuncia congiunta al giudizio, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi sui motivi di ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale determina il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, impedendo una decisione di merito sul ricorso.
  • In presenza di definizione concordata della lite, le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate.
  • L’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato non sorge quando la decisione non sia una pronuncia di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiRisoluzione del contrattoGiudicato

Testo integrale

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