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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26143/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che le censure non integrassero errori di fatto revocatori, ma investissero valutazioni giuridiche e di giudizio già svolte nell'ordinanza impugnata. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da un rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 3 dicembre 1995 all'8 marzo 2002. Il lavoratore aveva agito per il pagamento di varie voci retributive; il Tribunale aveva accolto solo parzialmente le domande, mentre la Corte d'appello le aveva respinte integralmente ritenendo maturata la prescrizione. Con ordinanza n. 21786/2023 la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso del lavoratore. Quest'ultimo ha quindi proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., articolando quattro motivi e deducendo errori revocatori consistiti, a suo dire, in sviste percettive della Corte di cassazione: 1) erronea dichiarazione di inammissibilità del motivo relativo alla tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società; 2) erronea conferma del mancato riconoscimento della sospensione della prescrizione nei venti giorni successivi al tentativo obbligatorio di conciliazione; 3) erronea dichiarazione di inammissibilità del motivo sulla pretesa efficacia interruttiva del ricorso per decreto ingiuntivo e dell'intimazione di pagamento; 4) erronea dichiarazione di inammissibilità del motivo sulla durata quinquennale, anziché decennale, della prescrizione di alcune voci (straordinario, ferie non godute, mancato preavviso, festività soppresse, ROL), assumendo insussistente il giudicato interno e sussistente un difetto di autosufficienza.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    disciplina il ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione; non è esperibile per contestare errori di diritto o di giudizio, ma solo errori di fatto nei limiti propri dell'istituto.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale su un fatto decisivo, non in un'errata valutazione degli atti o in un errore di diritto.

  • art. 410 c.p.c.

    la Corte richiama l'interpretazione secondo cui la disposizione prevede l'interruzione della prescrizione e la sospensione dei termini di decadenza, ma non la sospensione della prescrizione, essendo precluso il ricorso all'analogia in materia di stretta interpretazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    viene richiamato per la decisione in camera di consiglio e per la riserva della motivazione.

  • art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini della declaratoria dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. sussiste solo quando il giudice di legittimità abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo in contrasto con quanto emerge in modo incontestabile dagli atti, e non quando si contesti l'apprezzamento giuridico o valutativo di tali atti.
  • Non è configurabile revocazione della sentenza della Corte di cassazione quando la doglianza, pur formalmente prospettata come errore percettivo, miri in realtà a rimettere in discussione la qualificazione giuridica delle questioni dedotte nel precedente ricorso per cassazione.
  • L'errore revocatorio deve riguardare un fatto non controverso e deve emergere da una mera comparazione tra sentenza e atti del giudizio di legittimità; è escluso se il fatto è stato oggetto di discussione o se la censura implica una nuova valutazione del materiale processuale.
  • In materia di tentativo obbligatorio di conciliazione, il testo dell'art. 410 c.p.c. non consente di estendere per analogia la sospensione della prescrizione oltre i casi espressamente previsti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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