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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26147/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla stipulazione, a partire dal 24 settembre 2010, di un primo contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto e di plurimi successivi contratti con la medesima lavoratrice. I giudici di merito hanno ritenuto che il progetto indicato fosse solo apparente e del tutto generico, perché descritto mediante una mera elencazione delle mansioni affidate, e hanno perciò dichiarato la nullità dei contratti per mancanza di uno specifico progetto ai sensi degli artt. 61 e 69 del d.lgs. 276/2003, con conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, riconoscimento delle differenze retributive e del danno. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003 e di varie norme codicistiche e processuali, sostenendo l'erroneità della declaratoria di invalidità del contratto; 2) violazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'erronea conversione del rapporto in subordinato a tempo indeterminato; 3) violazione di norme civilistiche e processuali e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che l'oggetto dei contratti sarebbe stato diverso dall'oggetto sociale e che vi sarebbe stata novazione del rapporto con i contratti successivi; 4) in via subordinata, violazione degli artt. 2103 e 2087 c.c. e di norme processuali per l'asserito erroneo inquadramento della lavoratrice nel VII livello del c.c.n.l. gas-acqua.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché si risolvevano nella contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla genericità del progetto e sull'assenza di una valida novazione del rapporto, senza denunciare un vero errore di diritto. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la censura mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione di fatto svolta in appello sull'inquadramento professionale, valutazione non sindacabile in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme e senza specifica deduzione del vizio motivazionale nei limiti consentiti. Restano quindi ferme la dichiarazione di nullità dei contratti di co.co.pro., la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato e l'inquadramento riconosciuto dalla Corte territoriale. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 61 d.lgs. 276/2003

    richiamato come disciplina del contratto di collaborazione a progetto e del requisito dello specifico progetto

  • art. 69 d.lgs. 276/2003

    la mancanza di uno specifico progetto, o la sua mera apparenza/genericità, comporta la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza ulteriori accertamenti sulla natura del rapporto

  • artt. 11 disp. prel. c.c.

    invocati nel ricorso, ma non decisivi nella soluzione

  • art. 1325 c.c.

    invocato in relazione ai requisiti del contratto e alla sua validità

  • art. 1428 c.c.

    invocato dalla ricorrente, senza accoglimento

  • art. 1362 c.c.

    invocato per la interpretazione del contratto, senza incidere sull'esito

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati come violati, ma la Corte ha ritenuto che le censure riguardassero in realtà un riesame del merito e della prova

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza

  • art. 2103 c.c.

    invocato nel motivo sull'inquadramento professionale

  • art. 2087 c.c.

    invocato nel motivo subordinato sull'inquadramento

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato nel motivo subordinato, ma non rilevante ai fini decisori

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti del testo novellato; nel caso concreto non ricorreva, né era proponibile in presenza di doppia conforme senza specifica indicazione della diversità delle ragioni di fatto

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la reiezione del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel contratto di collaborazione a progetto, lo "specifico progetto" deve consistere in un'attività produttiva chiaramente descritta e funzionalmente collegata a un risultato finale; non è però necessario che sia eccezionale o del tutto estranea all'attività ordinaria dell'impresa.
  • Il progetto non può ridursi alla mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente o a un elenco di mansioni coincidenti con l'ordinaria attività aziendale, perché ciò svuoterebbe di contenuto il requisito legale della specificità.
  • Quando manchi uno specifico progetto, oppure il progetto pattuito sia privo di specificità e autonomia, opera la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza necessità di un ulteriore accertamento giudiziale sulla reale natura del rapporto.
  • La successiva stipulazione di nuovi contratti non incide sulla trasformazione già verificatasi per effetto dell'illegittimità del primo contratto, salvo che sia provata una chiara volontà novativa delle parti di estinguere il rapporto precedente e costituirne uno nuovo.
  • Le censure che mirano a contestare la ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove o l'inquadramento concreto operato dal giudice di merito non integrano di per sé violazione di legge e sono inammissibili in cassazione se si risolvono in una richiesta di riesame del merito.
  • L'accertamento dell'inquadramento professionale mediante comparazione tra mansioni concretamente svolte e declaratorie del contratto collettivo è un giudizio di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione non può essere dedotto se non nei limiti e con le specifiche richieste dall'art. 360, n. 5 c.p.c., inclusa l'indicazione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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