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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26121/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni dipendenti, in servizio presso una società aeroportuale, hanno agito per ottenere il riconoscimento del livello contrattuale superiore B2/2B e delle corrispondenti differenze retributive. Hanno dedotto di avere svolto, oltre alle mansioni ordinarie di supervisore di varco, anche mansioni di supervisore di turno, con gestione del personale, che a loro dire erano riconducibili al superiore livello 2B del CCNL applicato. La società ha resistito e la Corte d’appello, riformando il primo grado, ha negato il diritto ritenendo che la supervisione di turno non implicasse autonomia e discrezionalità tali da integrare mansioni di alto contenuto professionale, ma fosse sostanzialmente riconducibile al 4° livello CCNL; ha inoltre osservato che non era stata dimostrata la prevalenza quantitativa di tali mansioni rispetto a quelle ordinarie. In cassazione i lavoratori hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e di varie disposizioni del CCNL, sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente negato il superiore inquadramento nonostante le mansioni di fatto svolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse correttamente conformata al consolidato criterio trifasico per l’accertamento del diritto all’inquadramento superiore: accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte, individuazione della qualifica rivendicata secondo il CCNL e confronto tra mansioni e declaratoria contrattuale. La doglianza dei ricorrenti è stata giudicata sostanzialmente diretta a contestare valutazioni di merito, e in particolare l’apprezzamento sulla natura non qualificabile come mansione di alto contenuto professionale dell’attività svolta, non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    norma invocata per il riconoscimento del superiore inquadramento in base alle mansioni effettivamente svolte; la Corte ribadisce che la sua applicazione va verificata tramite il confronto tra mansioni concrete e declaratorie contrattuali

  • artt. 10 CCNL 1988, 11 CCNL 1992, 24 CCNL 2002, all. 1 CCNL 2005

    disposizioni collettive richiamate per sostenere la riconducibilità delle mansioni svolte al superiore livello; la Corte le considera nell’ambito dell’interpretazione del CCNL, ma ritiene corretta la loro applicazione da parte del giudice di merito

  • artt. 1362 ss. c.c.

    criteri ermeneutici da utilizzare per interpretare le disposizioni collettive ai fini dell’individuazione delle qualifiche e categorie contrattuali

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per affermare che, dopo la modifica del 2006, la violazione o falsa applicazione della contrattazione collettiva nazionale può integrare motivo di ricorso per cassazione

  • d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2

    norma richiamata per spiegare l’ampliamento del sindacato di legittimità sulla violazione dei contratti collettivi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    norma applicata per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il riferimento all’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • L’accertamento del diritto al superiore inquadramento segue un criterio trifasico: si accertano prima le mansioni concretamente svolte, poi si individua la declaratoria contrattuale della qualifica rivendicata e infine si verifica la corrispondenza tra le due.
  • La prima fase, relativa all’interpretazione delle declaratorie del contratto collettivo, è censurabile in cassazione come violazione di legge; l’accertamento delle mansioni svolte e il giudizio di corrispondenza tra mansioni e qualifica appartengono invece al merito.
  • Non è necessario che il giudice riproduca in modo rigido e formalizzato la sequenza del criterio trifasico, purché tutti i passaggi logici di accertamento, ricognizione e valutazione risultino effettivamente svolti.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sulla natura qualitativa delle mansioni e sulla loro eventuale prevalenza rispetto a quelle ordinarie.
  • Per ottenere il riconoscimento del livello superiore non basta allegare lo svolgimento di compiti aggiuntivi: occorre dimostrare che essi corrispondano, per contenuto qualitativo e professionale, alle mansioni proprie della qualifica superiore rivendicata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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