Cassazione Civile, Ordinanza n. 31954/2024 del 11/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A una contribuente veniva notificata un'intimazione di pagamento relativa a IRPEF per l'anno 1993. La stessa proponeva ricorso davanti al giudice tributario deducendo, in sintesi, che la cartella di pagamento presupposta non le era stata notificata, che non era stata allegata all'intimazione, e che il credito erariale era prescritto; nel corso del giudizio di merito lamentava anche la decadenza del potere di riscossione e altri vizi propri dell'intimazione, tra cui la mancata indicazione del responsabile del procedimento di notificazione e l'assenza di elementi richiesti dallo statuto del contribuente. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso e la CTR confermava, ritenendo che, essendo la cartella stata notificata e non impugnata, non fosse più consentito contestarla tramite impugnazione dell'intimazione. Con il ricorso per cassazione la contribuente articolava sei motivi: omessa pronuncia sulla prescrizione maturata tra cartella e intimazione e sulla decadenza; omessa pronuncia sulla mancata allegazione della cartella all'intimazione; violazione delle norme sulla notifica e sulla motivazione degli atti esattoriali; omessa pronuncia sul vizio relativo all'indicazione del responsabile del procedimento; omessa pronuncia sulla mancata indicazione degli elementi ex statuto del contribuente; e omessa pronuncia sulla richiesta di estromissione dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati il primo motivo, per omessa pronuncia su prescrizione e decadenza, e i motivi dal secondo al quinto, oltre al sesto, per omessa pronuncia su ulteriori censure riguardanti vizi propri dell'intimazione e la posizione processuale dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché esamini nel merito le censure accolte e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che l'intimazione di pagamento è autonomamente impugnabile per vizi propri e che, in caso di mancata notifica della cartella, può essere contestata anche la sequenza procedimentale o la pretesa tributaria sottostante.
Norme richiamate
È richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame/omessa pronuncia.
La Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità perché il ricorso è conforme ai requisiti di legge.
L'intimazione di pagamento è impugnabile; la sua impugnazione non è preclusa dal solo fatto che la cartella presupposta sia stata notificata.
Invocato dalla ricorrente per dedurre la decadenza del potere di riscossione; la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi sul punto.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità dell'intimazione per mancata allegazione della cartella di pagamento.
art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008
Richiamato per il vizio relativo alla mancata indicazione del responsabile del procedimento di notificazione.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
Richiamato per la dedotta nullità dell'intimazione per mancata allegazione dell'atto presupposto.
art. 7, comma 2, L. n. 212/2000
Richiamato per la dedotta mancanza degli elementi essenziali richiesti dallo statuto del contribuente.
art. 3, comma 3, L. n. 241/1990
Richiamato insieme all'art. 26 d.P.R. 602/1973 per il vizio di motivazione/allegazione dell'atto presupposto.
La Corte lo richiama per spiegare la funzione dell'intimazione di pagamento, atto necessario prima dell'esecuzione forzata decorso un anno dalla cartella.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile per vizi propri; può essere contestata anche quando la cartella presupposta risulti notificata, se il contribuente deduce vizi dell'atto intimatorio.
- Se il ricorso o l'appello introducono specifiche censure su prescrizione, decadenza o nullità dell'intimazione, il giudice tributario deve pronunciarsi espressamente su ciascuna di esse; l'omessa pronuncia integra vizio denunciabile in cassazione.
- La prescrizione dei crediti erariali, in relazione alla riscossione coattiva, va esaminata tenendo conto del relativo termine applicabile e del momento di decorrenza tra gli atti della sequenza esattoriale; non può essere dichiarata inammissibile solo perché la cartella non fu impugnata se la doglianza riguarda la fase successiva.
- La contestazione dell'intimazione può riguardare alternativamente la validità dell'atto stesso, l'omessa notifica della cartella presupposta, oppure la pretesa tributaria sostanziale di cui il contribuente assume di essere venuto a conoscenza solo con l'intimazione.
- L'eventuale impugnazione dell'intimazione per vizi propri non è assorbita dalla sola affermazione della notifica della cartella, quando nel ricorso siano state dedotte autonome censure ulteriori rispetto alla ritualità della notifica dell'atto presupposto.
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