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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14265/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di revisione)

La controversia

Due società, dopo aver ottenuto in arbitrato un lodo passato in giudicato che aveva dichiarato la legittimità della risoluzione del contratto di noleggio a tempo di due navi e aveva accertato un loro credito nei confronti della società armatrice poi fallita, hanno agito contro la società di revisione che aveva certificato i bilanci della debitrice. Sostenevano che la falsità o infedeltà dei bilanci certificati avesse inciso sulla loro decisione di contrattare, inducendole a stipulare i time charter con una controparte già in decozione, e chiedevano il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e, in subordine, per lesione del diritto di credito e cooperazione nell’inadempimento. La Corte d’appello aveva rigettato le domande ritenendo che il danno dedotto fosse, in sostanza, un danno al patrimonio della società fallita e solo riflessamente ai creditori, e che non vi fosse un danno diretto risarcibile ex art. 2395 c.c. Le ricorrenti hanno censurato tale impostazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 2395 c.c., contestando la distinzione tra danno diretto e riflesso e sostenendo che la questione attiene al merito, non alla legittimazione; 2) violazione degli artt. 2395 e 2407 c.c. e dell’art. 14 preleggi, sostenendo che la disciplina della responsabilità del revisore non poteva essere ricondotta analogicamente all’art. 2395 c.c.; 3) omesso esame di fatti decisivi, perché il danno non sarebbe derivato dal solo inadempimento successivo, ma dalla lesione della libertà negoziale causata dall’affidamento sulle false attestazioni contabili, con rischio di insolvenza addossato alla singola contraente incolpevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che l’azione individuale ex art. 2395 c.c. presuppone un danno diretto e autonomo nella sfera patrimoniale del socio o del terzo, distinto dal mero riflesso del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale; l’avverbio "direttamente" opera come criterio selettivo delle posizioni soggettive lese, non come semplice richiamo alla regola causale dell’art. 1223 c.c. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che, ratione temporis, trovava applicazione l’art. 164 del D.Lgs. 58/1998, che rinvia espressamente all’art. 2407 c.c. e quindi, per compatibilità, all’art. 2395 c.c., superando così la critica sull’inestensibilità della disciplina al revisore. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo sia per la preclusione da doppia conforme, sia perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito e non a un vizio motivazionale nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre ha rilevato difetto di specificità nella ricostruzione dei fatti costitutivi della domanda. Le ricorrenti sono state condannate in solido alla rifusione delle spese di cassazione, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base generale della domanda risarcitoria, ma la Corte ribadisce che nel caso concreto la tutela invocabile va vagliata alla luce della disciplina speciale dell'azione individuale ex art. 2395 c.c.

  • art. 2395 c.c.

    l'azione individuale di responsabilità richiede che il comportamento doloso o colposo degli organi sociali abbia cagionato un danno diretto e autonomo al patrimonio del socio o del terzo; non è sufficiente un pregiudizio meramente riflesso del danno al patrimonio sociale

  • art. 2407 c.c.

    richiamato, per effetto della disciplina applicabile al revisore, come norma di raccordo che consente l'applicazione, in quanto compatibile, anche dell'art. 2395 c.c.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    invocato dalle ricorrenti per negare l'applicazione analogica di una norma ritenuta eccezionale; la Corte supera l'argomento valorizzando il rinvio legislativo vigente ratione temporis

  • art. 164 D.Lgs. n. 58/1998

    in base alla disciplina temporale del caso, regola la responsabilità della società di revisione e richiama espressamente l'art. 2407 c.c., con conseguente applicabilità, in quanto compatibili, anche dell'art. 2395 c.c.

  • art. 15 D.Lgs. n. 39/2010

    menzionato nel ricorso come parametro invocato per la responsabilità del revisore, ma la Corte esclude la sua applicazione ratione temporis

  • art. 146 l. fall.

    richiamato per affermare che, dopo il fallimento, le azioni relative al danno al patrimonio della società e alla massa dei creditori spettano al curatore

  • art. 2392 c.c.

    richiamato come azione spettante alla società, esercitabile dal curatore nei limiti previsti dalla disciplina concorsuale

  • art. 2393 c.c.

    richiamato tra le azioni sociali che, dopo il fallimento, spettano al curatore

  • art. 2394 c.c.

    richiamato come azione dei creditori sociali che, in caso di fallimento, è esercitabile dal curatore

  • art. 2394-bis c.c.

    richiamato insieme all'art. 146 l. fall. come base dell'attrazione al curatore delle azioni connesse al dissesto sociale

  • art. 1439 c.c.

    richiamato per osservare che le ricorrenti non avevano impugnato il contratto per dolo, ma avevano solo chiesto la risoluzione per inadempimento

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per distinguere il piano del nesso causale e della quantificazione del danno dal piano dell'individuazione del soggetto legittimato a far valere il danno diretto ex art. 2395 c.c.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1223 c.c. nel dibattito sulla distinzione tra danno diretto e riflesso

  • art. 40 c.p.

    richiamato per il nesso di causalità materiale nella ricostruzione del danno-evento

  • art. 41 c.p.

    richiamato per il nesso di causalità materiale nella ricostruzione del danno-evento

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    parametro del motivo relativo all'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne esclude l'utilizzabilità per una rivalutazione del merito

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    esclusa l'inammissibilità del primo motivo per conformità alla giurisprudenza, poiché il ricorso mirava a contestare e non a sovvertire l'orientamento consolidato

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per la preclusione derivante dalla doppia conforme, che rende inammissibile il motivo sulla motivazione

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato per difetto di specificità del ricorso, non essendo stati indicati in modo adeguato i fatti costitutivi della domanda

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come riferimento per il contributo unificato

  • art. 2395 c.c.

    l'avverbio delimita i soli danni-evento che si producono autonomamente nella sfera patrimoniale del socio o del terzo, escludendo quelli che derivano solo mediatamente dalla lesione del patrimonio sociale

Massime di principio

  • L'azione individuale di responsabilità ex art. 2395 c.c. è esperibile dal socio o dal terzo solo quando la condotta dell'organo sociale abbia causato un danno diretto e autonomo alla loro sfera patrimoniale; il mero riflesso del pregiudizio subito dalla società non basta.
  • La distinzione tra danno diretto e danno riflesso non coincide con la regola dell'art. 1223 c.c.: quest'ultima opera sul piano della quantificazione delle conseguenze risarcibili, mentre l'art. 2395 c.c. seleziona il soggetto titolare della pretesa risarcitoria.
  • In tema di responsabilità del revisore, la disciplina applicabile ratione temporis può comportare un rinvio alla responsabilità dei sindaci e, per compatibilità, all'art. 2395 c.c.; la verifica dell'applicabilità della norma va quindi compiuta in base al regime legale concretamente vigente al momento dei fatti.
  • Dopo il fallimento della società, le azioni che presuppongono il pregiudizio del patrimonio sociale o della massa dei creditori spettano al curatore nei limiti della disciplina concorsuale, non al singolo creditore che lamenti un danno solo riflesso.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito; il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico decisivo omesso e rispettare il canone di specificità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoResponsabilità professionaleAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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