DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 39
Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina definizioni, abilitazione e registro di revisori legali e società di revisione, tirocinio, esame, formazione continua e requisiti anche per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Per alcune nuove disposizioni su sostenibilità l’applicazione è graduale dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2028, a seconda della categoria di impresa.
Revisione legale dei conti e attestazione della rendicontazione di sostenibilità
Revisione legale e attestazione della sostenibilità
Il decreto definisce il sistema italiano della revisione legale dei conti e introduce, accanto ad esso, la disciplina dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Regola soggetti abilitati, tirocinio, esame, formazione continua e iscrizione nel Registro.
Definizioni rilevanti
Il testo chiarisce numerose nozioni tecniche, tra cui:
- revisore legale, società di revisione legale e Registro dei revisori legali;
- revisore della sostenibilità e revisore della sostenibilità del gruppo;
- incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e relativa relazione;
- enti di interesse pubblico, enti sottoposti a regime intermedio, gruppo, rete, Paese terzo e Stato membro di origine/ospitante.
Sono inoltre definiti i principi di revisione internazionali, i principi di attestazione internazionali e i principi di etica e indipendenza internazionali, richiamati ai fini delle attività di revisione e sostenibilità.
Soggetti abilitati e iscrizione nel Registro
L’esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Possono iscriversi:
- le persone fisiche in possesso di onorabilità, laurea almeno triennale, tirocinio e superamento dell’esame di idoneità professionale;
- i revisori abilitati in altri Stati membri, previo superamento di prova attitudinale in lingua italiana;
- i revisori di Paesi terzi, solo se esiste reciprocità di trattamento e se possiedono requisiti equivalenti, con prova attitudinale in lingua italiana;
- le società che rispettano specifici requisiti di composizione e governance, con maggioranza dei componenti e dei diritti di voto in capo a soggetti abilitati nell’Unione europea e con responsabili della revisione iscritti nel Registro.
Per le imprese di revisione di altri Stati membri è prevista anche la possibilità di iscrizione con estensione all’attività di attestazione della sostenibilità, a condizione che i responsabili degli incarichi rispettino i requisiti previsti.
L’iscrizione dà diritto all’uso del titolo di revisore legale.
Tirocinio professionale
Il tirocinio è finalizzato all’acquisizione delle competenze pratiche per l’esercizio della revisione legale e, se richiesto, per l’attestazione della sostenibilità.
Le regole principali sono:
- durata minima triennale;
- almeno otto mesi di attività pratica specifica per l’abilitazione alla sostenibilità;
- svolgimento presso revisori legali o imprese di revisione abilitate nell’UE capaci di assicurare la formazione pratica;
- ciascun revisore può accogliere al massimo tre tirocinanti;
- obbligo del tirocinante di collaborare agli incarichi e rispetto del segreto professionale.
Il tirocinio può essere svolto anche durante il biennio di studi universitari, sulla base di apposita convenzione quadro.
Il registro del tirocinio riporta le generalità del tirocinante, la data di inizio, il soggetto ospitante, trasferimenti e interruzioni; i dati sono conservati elettronicamente e accessibili gratuitamente online.
Ogni anno, entro 60 giorni dal termine dell’annualità di tirocinio, va redatta una relazione sulle attività svolte, accompagnata dalla dichiarazione del revisore o della società ospitante. Per il tirocinio ai fini sostenibilità, la relazione specifica va redatta entro 60 giorni dal termine del periodo. In caso di mendacio si applicano le sanzioni previste.
Il trasferimento del tirocinio presso altro soggetto richiede comunicazione scritta preventiva; in mancanza, il periodo svolto non è riconosciuto. È inoltre riconosciuto il tirocinio svolto presso soggetti abilitati in altri Stati membri, previa attestazione dell’autorità competente estera.
Esame di idoneità professionale
L’esame è bandito almeno una volta l’anno dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero della giustizia, per l’abilitazione alla revisione legale e all’attestazione della sostenibilità.
L’esame verifica conoscenze teoriche e capacità applicative in materie quali contabilità, bilancio, principi contabili, analisi finanziaria, controllo interno, revisione, diritto civile, societario, fallimentare, tributario, lavoro, informatica, economia e matematica.
Per l’abilitazione alla sostenibilità l’esame si estende anche a:
- obblighi legali e principi di redazione della rendicontazione di sostenibilità;
- analisi della sostenibilità;
- dovuta diligenza in materia di sostenibilità;
- obblighi legali e principi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.
Sono previsti regolamenti attuativi per modalità di domanda, commissione, svolgimento ed eventuali equipollenze. Alcuni soggetti in possesso degli esami di Stato previsti per i commercialisti sono esonerati dall’esame, fermo restando il completamento del tirocinio.
Formazione continua
Gli iscritti nel Registro devono adempiere agli obblighi di formazione continua, su base triennale con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun triennio.
Il sistema prevede:
- almeno 20 crediti formativi l’anno e 60 nel triennio;
- per i revisori abilitati alla sostenibilità, almeno 25 crediti annui, di cui 10 su revisione legale e 10 su sostenibilità.
La formazione può svolgersi tramite programmi del Ministero o presso soggetti pubblici e privati accreditati. Tali soggetti devono possedere requisiti organizzativi, esperienze formative e docenti qualificati, e sono responsabili della qualità dei programmi e della comunicazione annuale degli esiti formativi.
La violazione degli obblighi può comportare la revoca dell’accreditamento; il Ministero verifica l’adempimento e applica le sanzioni previste. È riconosciuta equivalente anche la formazione svolta nell’ambito degli albi professionali o delle società di revisione, se dichiarata conforme al programma ministeriale.
Decorrenza della disciplina sulla sostenibilità
Le disposizioni che estendono la revisione alla rendicontazione di sostenibilità si applicano in modo graduale:
- dal 1° gennaio 2024 per talune imprese di grandi dimensioni di interesse pubblico e per alcune società madri di gruppi di grandi dimensioni con oltre 500 dipendenti;
- dal 1° gennaio 2025, poi differito al 1° gennaio 2027, per le ulteriori imprese di grandi dimensioni e società madri;
- dal 1° gennaio 2026, poi differito al 1° gennaio 2028, per PMI quotate, enti piccoli e non complessi, imprese captive di assicurazione e riassicurazione, se non micro-imprese e se rientranti nelle categorie indicate.
Obblighi e controlli
Il Ministero dell’economia e delle finanze esercita funzioni di tenuta e controllo su Registro, tirocinio e formazione continua, con poteri regolamentari e di verifica. In caso di inadempimenti formativi o di dichiarazioni false nel tirocinio si applicano le sanzioni previste dal decreto.
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