Cassazione Civile, Ordinanza n. 26176/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno 2005 con cui l’amministrazione finanziaria aveva contestato a una società cooperativa edilizia un maggior reddito d’impresa, per non avere contabilizzato come sopravvenienze attive alcune poste passive eliminate dal bilancio, e aveva inoltre ripreso a tassazione alcuni costi ritenuti non inerenti (spese telefoniche, pedaggi, spese di rappresentanza), con recupero a fini IRES e IVA oltre interessi e sanzioni. La contribuente aveva sostenuto di non avere svolto attività nell’anno, di avere già fornito spiegazioni contabili e di avere correttamente rappresentato in bilancio le movimentazioni. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, mentre la CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia ritenendo che la documentazione di bilancio e la relazione sulla gestione giustificassero le operazioni e che emergesse una sopravvenienza attiva inferiore a quella contestata e già tassata. In Cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 88 TUIR, 2423 c.c. e 2697 c.c., sostenendo che, una volta venuta meno una passività iscritta in esercizi precedenti, la società avrebbe dovuto necessariamente rilevare e tassare la sopravvenienza attiva e che la CTR aveva erroneamente ritenuto sufficiente la giustificazione contabile, mentre in realtà avrebbe dovuto ravvisarsi una mancata corretta contabilizzazione delle poste.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuti dai giudici di merito, in particolare la valutazione della documentazione contabile e della relazione sulla gestione. Ha richiamato il principio secondo cui la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio integra sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 TUIR, ma ha osservato che, nel caso concreto, la CTR aveva già accertato in fatto la giustificazione delle movimentazioni e la corretta emersione della sopravvenienza attiva tassata per euro 15.399,64. Poiché il ricorso sollecitava un nuovo esame del merito e non denunciava un vizio motivazionale specifico, è stato dichiarato inammissibile in sostanza nella parte argomentativa, ma il dispositivo ha rigettato il ricorso; sono state compensate le spese e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo è stato formalmente incardinato come violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte ha rilevato che esso tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto.
Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
la sopravvenuta insussistenza di una passività iscritta in precedenti esercizi integra sopravvenienza attiva da assoggettare a imposizione nell’esercizio in cui la posta emerge con certezza in bilancio.
viene richiamato come criterio di chiarezza e specificità del bilancio, ma la Corte non accoglie la censura dell’Agenzia perché essa richiedeva un nuovo scrutinio del materiale probatorio.
è evocato dalla ricorrente sul riparto dell’onere probatorio, ma la Corte ritiene che la doglianza miri sostanzialmente a una diversa valutazione delle prove già esaminate nei gradi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
d.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40
norme richiamate nell’avviso di accertamento come base del recupero a tassazione del maggior reddito d’impresa.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
norma richiamata nell’avviso di accertamento ai fini della ripresa IVA.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi d’impresa, la sopravvenuta insussistenza di una passività già iscritta in bilancio costituisce sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’art. 88 TUIR, rilevante nell’esercizio in cui la posta diviene certa e emerge contabilmente.
- Non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito: la contestazione che investe la ricostruzione delle risultanze contabili e la valutazione delle prove non legali è sottratta al sindacato di legittimità, salvo specifico vizio motivazionale.
- Quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su documentazione contabile e relazione gestionale ritenute idonee a spiegare le movimentazioni di bilancio, il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura degli stessi documenti è inammissibile o comunque infondato.
- La corretta contabilizzazione delle sopravvenienze attive va verificata avendo riguardo non solo alla forma della singola scrittura, ma al risultato economico finale e alla documentazione complessiva che giustifica lo storno delle poste.
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