Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 385/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento - della delibera di Giunta Comunale 28 luglio 2015 n. 202, avente od oggetto “Canoni non ricognitori: determinazione in esecuzione del regolamento degli atti di disposizione del patrimonio comunale”; - della delibera di Consiglio Comunale 23 luglio 2015 n. 43, avente ad oggetto “Armonizzazione regolamenti "atti di disposizione del patrimonio comunale...”, e, in parte qua, dello stesso Regolamento sugli atti di disposizione del patrimonio comunale (Parte II, Titolo III); - di ogni altro atto a quelli suindicati comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente.

Giustizia amministrativa201700350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere comunali che hanno disciplinato e quantificato canoni concessori non ricognitori per occupazioni con condutture e impianti destinati al trasporto del gas

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore di rete)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la deliberazione consiliare che ha modificato il regolamento comunale sugli atti di disposizione del patrimonio, introducendo l'assoggettamento a canone concessorio non ricognitorio delle occupazioni relative all'erogazione di servizi pubblici, nonché la deliberazione di Giunta che ha determinato le relative tariffe. Ha dedotto, in sintesi: violazione degli artt. 25 e 27 del d.lgs. 285/1992 e dell'art. 67 del d.P.R. 495/1992, poiché le condutture sotterranee destinate al trasporto del gas, una volta realizzate, non impedirebbero né limiterebbero l'uso ordinario della sede stradale; violazione dell'art. 63 del d.lgs. 446/1997, per la determinazione del canone mediante tariffe generalizzate e parametri meramente quantitativi, senza considerare le caratteristiche della singola occupazione, l'eventuale sottrazione della strada all'uso collettivo e il vantaggio conseguito; violazione dell'art. 1, comma 4, lett. c), della l. 239/2004, per gli effetti economici ultraterritoriali dell'imposizione; illegittimità dell'estensione del canone a occupazioni di aree pubbliche diverse dalla sede stradale; e illegittimità del mancato coordinamento con TOSAP o COSAP, tale da consentire un cumulo indebito. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità per tardività, l'inammissibilità per mancata impugnazione della nota applicativa e, successivamente, l'improcedibilità per l'adozione di un nuovo regolamento nel 2024.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente nel merito, con annullamento delle disposizioni impugnate nei limiti indicati in motivazione. Sono state respinte le eccezioni comunali. Il ricorso non era tardivo: per un regolamento generale e astratto che introduce canoni non ricognitori, l'interesse concreto e il termine per impugnare sorgono, di regola, con il primo atto applicativo che quantifica e richiede il pagamento; la mera pubblicazione del regolamento all'albo pretorio non determina, per il singolo destinatario, la piena conoscenza lesiva. La nota comunale applicativa non doveva essere autonomamente impugnata, perché costituiva una comunicazione priva di autonoma natura provvedimentale, rilevante soltanto quale atto che ha attualizzato la lesione derivante dal regolamento. Non vi era neppure sopravvenuta carenza di interesse, poiché il nuovo regolamento del 2024 operava solo per il futuro e non aveva eliminato né inciso sulle richieste relative alle annualità pregresse. Nel merito, il giudice ha ritenuto illegittimo l'assoggettamento generalizzato al canone delle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo che non limitino o condizionino in modo apprezzabile l'uso pubblico della strada e delle sue pertinenze. È stata altresì ritenuta illegittima la fissazione indiscriminata di tariffe unitarie, senza valutazione delle caratteristiche concrete dell'occupazione e dell'eventuale sottrazione della risorsa viaria all'uso collettivo, nonché l'estensione del canone ad aree esterne alla sede stradale. È stata invece respinta la censura fondata sull'art. 1, comma 4, lett. c), della l. 239/2004, non essendo stata adeguatamente dimostrata la lesione delle garanzie ivi previste. È stata respinta anche la censura relativa al cumulo con TOSAP o COSAP: le due pretese possono coesistere, poiché hanno diversa causa, purché sussistano autonomamente i rispettivi presupposti e sia rispettato il coordinamento previsto dall'art. 63, comma 3, del d.lgs. 446/1997. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre oneri, con restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 25 e 27 d.lgs. 285/1992

    Il canone non ricognitorio previsto dal Codice della strada presuppone un uso singolare della sede stradale o delle pertinenze, idoneo a limitarne o condizionarne in modo apprezzabile il pieno utilizzo pubblico; non è sufficiente il mero attraversamento o uso del sottosuolo mediante condutture che non incidano sulla fruizione viaria.

  • art. 67 d.P.R. 495/1992

    La disciplina regolamentare delle occupazioni con infrastrutture e condutture deve essere coordinata con il presupposto sostanziale dell'incidenza sull'uso e sulla sicurezza della sede stradale.

  • art. 63 d.lgs. 446/1997

    La TOSAP o COSAP riguarda l'occupazione, permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti; può coesistere con il canone non ricognitorio solo quando ricorrano distintamente i presupposti delle due pretese, nel rispetto del coordinamento previsto dal comma 3.

  • art. 1, comma 4, lett. c), l. 239/2004

    assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell’ambito territoriale delle autorità che li prevedono

    La censura è stata respinta perché la ricorrente non ha adeguatamente dimostrato che il canone riferito alle occupazioni nel territorio comunale producesse gli effetti ultraterritoriali vietati dalla disposizione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse ricorre soltanto quando sopraggiunga una situazione che renda certa e definitiva l'inutilità di un'eventuale sentenza di accoglimento; l'adozione di una nuova disciplina futura non basta se restano efficaci le pretese riferite al passato.

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    L'opposizione dell'amministrazione ha determinato la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.

Massime di principio

  • Il termine per impugnare un regolamento comunale generale e astratto che disciplina canoni non ricognitori decorre, per il singolo destinatario, dal primo atto applicativo che concretizza la pretesa patrimoniale e rende attuale la lesione, non dalla mera pubblicazione del regolamento all'albo pretorio.
  • L'atto applicativo privo di autonoma natura provvedimentale non deve essere necessariamente impugnato quando viene dedotto quale mero atto che attualizza l'interesse a contestare il regolamento presupposto.
  • L'imposizione del canone non ricognitorio previsto dall'art. 27 del Codice della strada richiede un uso singolare della sede stradale o delle relative pertinenze che limiti o condizioni in modo apprezzabile la fruizione pubblica; non è sufficiente l'interramento di condutture o infrastrutture che non impedisca né limiti l'uso ordinario della strada, salvo il periodo dei lavori di posa quando la circolazione sia concretamente ostacolata.
  • È illegittima la previsione regolamentare che determini il canone non ricognitorio mediante tariffe unitarie e generalizzate, senza considerare le caratteristiche della singola occupazione e l'eventuale sottrazione della risorsa viaria all'uso collettivo; il canone può riguardare la sede stradale e le relative pertinenze, non indiscriminatamente ogni area del demanio o patrimonio comunale.
  • Il canone non ricognitorio e la TOSAP o COSAP possono coesistere, poiché hanno causa diversa, ma soltanto se ricorrono autonomamente i presupposti di ciascuna obbligazione e viene applicato il necessario coordinamento previsto dalla disciplina tributaria.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interessePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.