Sentenza n. 840/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1290/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 8812/2023), pubblicata in data 16.05.2024, notificata il 24.05.2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente del risarcimento del danno per reiterazione dei contratti dell'importo di euro 5.301,15.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 5.301,15 per risarcimento del danno da reiterazione di contratti
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero e rimasta ineseguita. Ha chiesto l'ordine di pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Non ha invece chiesto il pagamento delle spese legali liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, rispetto alle quali il giudice ha rilevato il difetto di legittimazione della parte a promuovere l'ottemperanza. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato di avere ricevuto il pagamento dovuto e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il Ministero ha adempiuto, nel corso del giudizio, alla sentenza civile azionata. Ha tuttavia posto le spese a carico dell'Amministrazione in applicazione della soccombenza virtuale, ritenendo che, in assenza del pagamento sopravvenuto, la domanda di ottemperanza sarebbe stata accolta. In particolare, risultavano il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La quantificazione è stata ridotta considerando la semplicità e serialità dell'attività difensiva, l'esito di cessazione della materia del contendere e l'assimilabilità della controversia a un processo esecutivo.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR lo ritiene applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese processuali, ridotti in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento spontaneo dell'Amministrazione intervenuto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa esecutiva.
- Ai fini dell'azione di ottemperanza nei confronti di un'Amministrazione, rilevano il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Quando l'Amministrazione adempie solo dopo la notificazione e l'iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico sulla base della soccombenza virtuale, se la domanda sarebbe stata fondata in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
- Il giudizio di ottemperanza promosso dal creditore non può avere a oggetto le spese legali liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, poiché il creditore principale non è legittimato ad agire per l'esecuzione di tale autonoma statuizione.
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