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Sentenza

Sentenza n. 841/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 3032/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 638/2024), pubblicata in data 14.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente del risarcimento del danno per reiterazione dei contratti dell'importo di euro 9.563,40.

Giustizia amministrativa202600127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, sino alla proposizione del ricorso, della sentenza civile passata in giudicato che condannava il Ministero al pagamento di euro 9.563,40, oltre interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 3032/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle euro 9.563,40 a titolo di risarcimento del danno per reiterazione dei contratti, oltre agli interessi legali. Ha chiesto l'ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Non ha invece chiesto l'esecuzione delle spese legali liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari, per le quali il giudice ha rilevato anche il difetto di legittimazione della parte. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento di quanto dovuto e ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, insistendo per le spese sulla base della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il Ministero ha eseguito in corso di causa la sentenza civile azionata. Ha posto le spese processuali a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha ritenuto che, in assenza del pagamento sopravvenuto, la domanda di ottemperanza sarebbe stata accolta: la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio reale del Ministero il 29 novembre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è stata ridotta in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva, dell'esito processuale e dell'assimilabilità della controversia a un processo esecutivo.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR lo ritiene applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    È richiamato per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in considerazione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • La sopravvenuta esecuzione, nel corso del giudizio di ottemperanza, dell'obbligo risultante dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più un'utilità concreta nella prosecuzione della domanda esecutiva.
  • Ai fini dell'azione di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 è applicabile anche quando si agisce per l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato.
  • Quando l'amministrazione adempie solo dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico sulla base della soccombenza virtuale, verificando se, senza l'adempimento sopravvenuto, la domanda sarebbe stata accolta.
  • La parte che agisce in ottemperanza non è legittimata a chiedere l'esecuzione delle spese legali liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, spettando a questi ultimi la relativa pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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