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Sentenza

Sentenza n. 753/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 14 ottobre 2024 diretta a ottenere la revisione e l'annullamento della prescrizione che imponeva la svolta a destra in uscita dall'area commerciale verso la SP 248

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per accertare l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Dueville, da Vi.Abilità S.r.l. e dal Comune di Thiene - Sportello associato per le imprese, nonché per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. L'istanza mirava alla revisione e all'annullamento della condizione particolare inserita nell'atto unico SUAP del 27 luglio 2023, con cui era stata autorizzata la realizzazione di una media struttura di vendita prospiciente la via Marosticana. La ricorrente ha sostenuto che il Comune fosse tenuto a riesaminare in autotutela una prescrizione illegittima e che le altre amministrazioni dovessero porre rimedio, secondo ragionevolezza e buona fede, alla violazione dell'art. 26, comma 3, del codice della strada, all'asserita mancanza del nulla osta di Vi.Abilità, alle difformità tra elaborati progettuali e pareri della conferenza di servizi e a una presunta disparità di trattamento rispetto ad altri esercizi commerciali. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, rilevando che l'istanza costituiva una mera sollecitazione all'esercizio dell'autotutela su un provvedimento definitivo, che non sussisteva un obbligo giuridico di provvedere e che la prescrizione non era stata tempestivamente impugnata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha compensato integralmente le spese. L'azione avverso il silenzio presuppone un obbligo giuridico dell'amministrazione di concludere con un provvedimento espresso un procedimento obbligatorio ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990. Tale presupposto manca quando l'istanza sollecita l'esercizio di poteri di autotutela o di riesame, rimessi alla valutazione discrezionale dell'amministrazione, soprattutto nell'an. L'istanza della ricorrente, per il suo tenore e per l'effetto perseguito, era diretta a rimuovere una prescrizione contenuta in un atto autorizzatorio già conclusivo, notificato alla società e divenuto inoppugnabile, non ad avviare un nuovo procedimento doveroso. La diversa articolazione delle posizioni del Comune, del SUAP e di Vi.Abilità non incideva, poiché nei confronti di tutte le amministrazioni era richiesto il medesimo risultato sostanziale: la revisione e l'annullamento della prescrizione. Le censure relative alla violazione del codice della strada, alla mancanza del nulla osta, alle difformità progettuali, alla disparità di trattamento e al pregiudizio economico riguardavano direttamente la legittimità dell'atto del 2023 e avrebbero dovuto essere dedotte mediante tempestiva impugnazione di tale atto e degli atti presupposti. Il rito sul silenzio non può essere utilizzato per recuperare i termini decadenziali ormai spirati. Il silenzio serbato era quindi un silenzio non significativo, non qualificabile come silenzio-inadempimento. Il TAR ha ritenuto assorbita l'eccezione relativa alla tardività dell'istanza rispetto al termine dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e non ha esaminato nel merito la correttezza della prescrizione viabilistica.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    L'azione avverso il silenzio è esperibile soltanto in presenza di un obbligo giuridico dell'amministrazione di provvedere; non è utilizzabile per imporre l'esercizio di poteri discrezionali di autotutela.

  • art. 2 l. 241/1990

    L'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso opera quando il procedimento consegue obbligatoriamente a un'istanza di parte o deve essere iniziato d'ufficio; non si estende alle mere sollecitazioni di riesame e autotutela.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il riferimento al termine per l'annullamento d'ufficio è stato ritenuto non decisivo e la relativa eccezione è rimasta assorbita.

  • art. 26, comma 3, codice della strada

    Le dedotte violazioni della disposizione riguardavano la legittimità sostanziale della prescrizione viabilistica, ma non potevano essere esaminate nell'ambito dell'azione contro il silenzio.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio presuppone l'esistenza di un obbligo giuridico dell'amministrazione di concludere un procedimento con un provvedimento espresso; non è sufficiente la presentazione di un'istanza o di una diffida.
  • La richiesta di annullamento, modifica o revisione in autotutela di un provvedimento definitivo sollecita l'esercizio di un potere di secondo grado, normalmente officioso e discrezionale, e non genera di per sé un obbligo coercibile di provvedere mediante il rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a.
  • La deduzione di specifici vizi di legittimità dell'atto ormai consolidato non trasforma una sollecitazione all'autotutela in un procedimento obbligatorio e non consente di utilizzare l'azione contro il silenzio per eludere i termini decadenziali dell'azione di annullamento.
  • Quando l'istanza mira sostanzialmente alla rimozione di una prescrizione contenuta in un provvedimento conclusivo, la qualificazione formale delle amministrazioni destinatarie o la diversa ripartizione delle competenze non incide sull'assenza dell'obbligo di provvedere, se il risultato richiesto è comunque un riesame in autotutela.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardività

Testo integrale

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