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Sentenza

Sentenza n. 838/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 3409/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 6035/2024), pubblicata in data 04.02.2025, notificata il 12.02.2025 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente del risarcimento del danno per reiterazione dei contratti dell'importo di euro 10.955,64.

Giustizia amministrativa202600123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza civile passata in giudicato di condanna al pagamento di € 10.955,64, oltre interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 10.955,64 a titolo di risarcimento del danno da reiterazione dei contratti, oltre agli interessi legali. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Non sono state richieste le spese legali liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato di avere ricevuto il pagamento, chiedendo quindi la dichiarazione di cessata materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese sulla base della soccombenza virtuale. Il Ministero si è costituito con una mera memoria di stile e non ha contestato né l'originaria inerzia né l'avvenuto pagamento successivo alla notifica e all'iscrizione a ruolo del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il Ministero ha integralmente adempiuto alla sentenza civile azionata. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale: in assenza del pagamento sopravvenuto, il ricorso sarebbe stato accolto, poiché la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio reale del Ministero ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è stata ridotta in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva, dell'esito processuale e dell'assimilabilità della controversia al processo di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in considerazione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'amministrazione intervenuto durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda esecutiva.
  • Ai fini dell'azione di ottemperanza contro un'amministrazione debitrice in forza di una sentenza civile passata in giudicato, rilevano il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Il pagamento effettuato dall'amministrazione dopo la notificazione e l'iscrizione a ruolo del ricorso non esclude la condanna alle spese: il giudice può applicare la soccombenza virtuale valutando quale sarebbe stato l'esito della controversia in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione quando la sua precedente inerzia abbia reso necessario il giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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