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Sentenza

Sentenza n. 839/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1762/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 1556/2024), pubblicata in data 25.06.2024, notificata il 05.07.2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente del risarcimento del danno per reiterazione dei contratti dell'importo di euro 4.941,15.

Giustizia amministrativa202600125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante condanna al pagamento di un risarcimento per reiterazione di contratti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 4.941,15 a titolo di risarcimento del danno per reiterazione dei contratti, oltre agli interessi legali. Ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione nonostante la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Le spese legali liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari non sono state oggetto della domanda, non avendo la ricorrente legittimazione a richiederne l'ottemperanza.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in esecuzione della sentenza civile. Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta ottemperanza. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato né l'inottemperanza originaria né il fatto che il pagamento fosse intervenuto soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso. In assenza del pagamento sopravvenuto, sarebbero sussistiti i presupposti per accogliere la domanda di ottemperanza: giudicato, notifica della sentenza, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e persistente mancato adempimento. Le spese sono state liquidate in euro 500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione è stata ridotta in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva, dell'esito estintivo del giudizio e dell'assimilabilità della controversia al processo di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all'amministrazione è stato ritenuto applicabile anche all'avvio del giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione.

  • D.M. 55/2014

    Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese processuali, ridotti in considerazione della semplicità e serialità della controversia.

Massime di principio

  • Quando, durante un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato azionato, viene dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive o nominare un commissario ad acta.
  • Ai fini dell'avvio del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata contro una pubblica amministrazione, rilevano il passaggio in giudicato della decisione, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Anche quando il pagamento intervenuto in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, qualora il pagamento sia stato effettuato soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso e, in mancanza di esso, la domanda di ottemperanza sarebbe stata fondata.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza civile, la parte privata è legittimata a chiedere l'esecuzione delle somme liquidate in proprio favore, ma non delle spese legali distratte direttamente in favore dei procuratori antistatari.
  • Nella liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza caratterizzato da obiettiva semplicità, serialità dell'attività difensiva ed esito di cessazione della materia del contendere, il giudice può ridurre gli importi risultanti dai parametri ordinari, anche considerando l'assimilabilità della controversia al processo di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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