Cassazione Civile, Sentenza n. 886/2020 del 17/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia riguarda il contratto del 30 dicembre 2008 con cui la società resistente aveva venduto alla società ricorrente un immobile. La Corte d’appello di Milano, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato nullo il contratto perché inserito in un’operazione usuraria: l’amministratore della società acquirente aveva ottenuto un prestito di 100.000 euro a interessi mensili oscillanti tra il 5% e il 10% e, a fronte di quel finanziamento, era stato trasferito un immobile del valore dichiarato di 400.000 euro. L’amministratore era stato condannato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per usura; la sentenza penale riguardava anche il trasferimento oggetto della causa civile. La società acquirente ha proposto due motivi. Con il primo, denunciando la violazione degli artt. 101, 102 e 354 c.p.c., ha sostenuto che l’amministratore, quale autore materiale dell’operazione, fosse litisconsorte necessario nel giudizio di nullità. Con il secondo, denunciando la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001, ha contestato l’imputabilità alla società della condotta dell’amministratore, affermando che questi avesse agito nel proprio interesse; ha inoltre dedotto che la sentenza di patteggiamento non poteva vincolare il giudice civile e che i fatti penali non coincidevano con quelli dedotti nella causa civile.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso e ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è infondato: l’amministratore aveva agito in nome e per conto della società, unica parte sostanziale della vendita, sicché non era litisconsorte necessario; la sua partecipazione avrebbe potuto rilevare soltanto sul piano probatorio. Il secondo è infondato, con correzione della motivazione della sentenza impugnata: la nullità non dipendeva dall’imputazione alla società della responsabilità dell’amministratore ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, ma dall’illiceità della causa del contratto, in quanto la vendita aveva realizzato il vantaggio patrimoniale usurario. La sproporzione tra il prestito di 100.000 euro e il trasferimento dell’immobile del valore dichiarato di 400.000 euro, insieme alla corrispondenza accertata tra l’operazione civile e i fatti oggetto del procedimento penale, giustificava la declaratoria di nullità. La sentenza di patteggiamento, pur priva di efficacia vincolante nel giudizio civile, poteva essere valutata liberamente e anche da sola risultare idonea a fondare la decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 200 euro per esborsi e 7.500 euro per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%; è stato inoltre dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
Norme richiamate
La partecipazione al giudizio dell’amministratore non era necessaria, potendo rilevare solo a fini probatori, non configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, poichè la domanda – di mero accertamento – era diretta a privare di effetti il contratto illecito e, pertanto, la successiva sentenza dichiarativa della nullità era suscettibile di pratica attuazione fra le parti sostanziali del rapporto.
Nel giudizio diretto all’accertamento della nullità di un contratto concluso dall’amministratore in nome e per conto della società, l’amministratore non è litisconsorte necessario, poiché la pronuncia può essere attuata tra le parti sostanziali del contratto.
Dalla ricostruzione in fatto operata dalla sentenza impugnata è agevole evincere che il trasferimento immobiliare si è attuato mediante un contratto a causa illecita, essendo concepito – tramite la consegna dei contratti preventivamente sottoscritti – come attribuzione di uno specifico vantaggio usurario a titolo di corrispettivo del prestito.
È nullo per illiceità della causa il contratto di trasferimento immobiliare che, nell’operazione accertata, attribuisce il bene quale vantaggio usurario in corrispettivo del prestito.
Va difatti ribadito che al fine d’integrare il fatto contemplato dall’art. 644 c.p., come novellato dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, è richiesto solo il requisito oggettivo dello squilibrio legalmente qualificato nell’ambito del contratto a prestazioni corrispettive.
Ai fini dell’integrazione dell’usura rileva il requisito oggettivo dello squilibrio legalmente qualificato nel contratto a prestazioni corrispettive; il vantaggio illecito può essere realizzato anche mediante il trasferimento di un bene e può essere rivolto a un soggetto diverso dall’autore materiale del reato.
Corretta la sentenza ha desunto l’illiceità del contratto dalla sentenza di patteggiamento, la quale – pur non avendo effetti vincolanti nel giudizio civile – è elemento di cui il giudice può tener conto quale elemento liberamente valutabile, idoneo anche da solo a giustificare la decisione.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta non vincola il giudice civile, ma può essere liberamente valutata come elemento probatorio e, anche da sola, può giustificare la decisione.
Non viene dunque in rilievo la possibilità di imputare alla Officine Immobiliari l’agire dell’amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5.
Quando la nullità del contratto discende direttamente dalla sua causa illecita e dall’accertamento che l’operazione ha realizzato un vantaggio usurario, non è necessario decidere se la condotta dell’amministratore sia imputabile alla società ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Non è litisconsorte necessario l’amministratore che abbia concluso un contratto in nome e per conto della società: nel giudizio di nullità la parte sostanziale del rapporto è la società e la pronuncia può essere attuata tra le parti del contratto.
- Un contratto di trasferimento immobiliare è nullo per illiceità della causa quando il trasferimento del bene costituisce il vantaggio patrimoniale usurario attribuito in corrispettivo di un prestito; l’usura può realizzarsi mediante strumenti negoziali diversi dal mutuo.
- Ai fini dell’usura rileva lo squilibrio oggettivo legalmente qualificato tra le prestazioni; il profitto illecito può essere destinato anche a un soggetto diverso dall’autore materiale della condotta.
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta non ha efficacia vincolante nel giudizio civile, ma è un elemento liberamente valutabile dal giudice e può anche da sola concorrere a fondare la decisione, se i fatti penalmente accertati corrispondono a quelli oggetto della controversia civile.
- Quando la nullità deriva dall’illiceità della causa del negozio, la relativa declaratoria non richiede di risolvere la distinta questione dell’imputabilità alla società della condotta dell’amministratore secondo la disciplina della responsabilità degli enti.
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