Cassazione Civile, Sentenza n. 887/2020 del 17/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari del fondo servente)
La controversia
Due proprietari avevano convenuto in giudizio il confinante chiedendo la rimozione di un muretto di divisione asseritamente edificato sul loro terreno e l'arretramento di un box adibito a garage, realizzato in parte sul loro fondo e comunque a distanza inferiore a quella legale dal confine. Il convenuto aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva di uno degli attori, sostenuto di non avere realizzato il muretto e di avere già eliminato o arretrato il box, e proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento di una servitù di passaggio a favore del proprio fondo, acquisita per destinazione del padre di famiglia o, in subordine, per usucapione. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6907/2008, aveva respinto tutte le domande. In appello, l'originario convenuto aveva chiesto nuovamente l'accertamento della servitù senza esplicitare nelle conclusioni il titolo d'acquisto; dopo il suo decesso, gli eredi avevano riassunto il giudizio. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 988/2016, depositata il 15 febbraio 2016, aveva interpretato l'impugnazione come rinuncia alla domanda subordinata di usucapione e accertato la servitù per destinazione del padre di famiglia, valorizzando pozzetti fognari, centrale termica, balconi e l'impossibilità di raggiungere alcune opere dopo la costruzione del fabbricato degli attori. I proprietari hanno proposto quattro motivi di ricorso: il primo denunciava violazione degli artt. 163, 183 e 345 c.p.c., per mutatio libelli o genericità della domanda in appello; il secondo e il terzo denunciavano violazione degli artt. 1061 e 1062 c.c., contestando che le opere considerate fossero apparenti e obiettivamente destinate all'esercizio del passaggio e censurando la costituzione di una servitù non apparente; il quarto contestava la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: la domanda d'appello conservava lo stesso petitum sostanziale e la Corte territoriale aveva interpretato le allegazioni come riferite alla sola costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia; tale interpretazione non era specificamente censurata. Ha accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo: pozzetti fognari, centrale termica e balconi non risultavano opere oggettivamente e specificamente funzionali al passaggio, né era stato accertato un segno visibile di effettivo utilizzo dell'area come passaggio. La non raggiungibilità dei pozzetti e della centrale dopo la costruzione non dimostrava il rapporto strumentale tra le opere e il diritto di passaggio. Il quarto motivo sulle spese è rimasto assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 163, 183 e 345 c.p.c.
il petitum sostanziale della stessa è rimasto oggettivamente invariato.
Nel caso concreto l'assenza, nelle conclusioni d'appello, di una nuova specificazione del titolo non ha modificato il petitum sostanziale della domanda riconvenzionale, come interpretata dal giudice di merito; non ricorreva quindi la denunciata mutatio libelli.
art. 1061 c.c.
Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile; ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l’esistenza di una strada o di un percorso all’uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù.
Per l'acquisto della servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia occorrono opere visibili e permanenti, obiettivamente e non equivoche nella loro destinazione all'esercizio del passaggio. La mera presenza di opere o percorsi astrattamente idonei, ma privi di specifica relazione funzionale con il passaggio, non soddisfa il requisito.
art. 1062 c.c.
l’esistenza di segni ed opere visibili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del peso imposto al fondo servente, nonchè l’originaria appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario prima dell’acquisto di uno di essi da parte di altro soggetto e il perdurare di tale situazione fino alla separazione della originaria unica proprietà, sempre che non risulti una manifestazione di volontà contraria all’atto del negozio con cui si attua detta separazione, che determina l’automatica conversione dello stato di fatto in quello di diritto…” rappresentano elementi indefettibili per l’accertamento dell’intervenuta costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, poichè quest’ultima costituisce una fattispecie non negoziale di acquisto del diritto reale.
La servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone opere visibili e permanenti che indichino in modo obiettivo e non equivoco il peso, l'originaria appartenenza dei fondi a un unico proprietario sino alla loro separazione e l'assenza di una volontà contraria nel negozio di separazione. Occorre inoltre provare la concreta e attuale destinazione delle opere al passaggio: non basta la loro mera esistenza.
Massime di principio
- L'apparenza richiesta per l'acquisto di una servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia consiste in segni visibili e permanenti di opere obiettivamente e specificamente destinate all'esercizio della servitù, idonee a rendere non equivoca l'esistenza di un peso stabile sul fondo servente.
- Per una servitù di passaggio non bastano una strada o un percorso astrattamente idonei, né manufatti la cui funzione sia estranea al transito: occorre un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione ad assicurare l'accesso al fondo dominante attraverso quello servente.
- La servitù per destinazione del padre di famiglia richiede l'accertamento delle opere visibili e permanenti indicative del peso, dell'originaria proprietà unitaria dei fondi fino alla separazione e dell'assenza di una manifestazione di volontà contraria nell'atto di separazione; la prova della mera esistenza di opere non consente di inferire automaticamente il diritto.
- L'interpretazione della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito è un apprezzamento logico-giuridico; la censura in cassazione deve investire specificamente il procedimento interpretativo seguito, non limitarsi a prospettare una diversa lettura delle conclusioni.
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