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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 885/2020 del 17/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefetto)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato le sanzioni amministrative irrogate dalla Direzione territoriale del lavoro, congiuntamente alla Polizia stradale, per violazioni della L. n. 727 del 1978, art. 19 e dell'art. 174 C.d.S., commi 4, 5, 6 e 8, relative al controllo dell'orario di lavoro e all'osservanza dei riposi dei dipendenti. Il Giudice di pace di Vicenza aveva rigettato l'opposizione con sentenza n. 863/2014. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza indicata nel frontespizio come n. 2554/2017, depositata il 29 agosto 2017, e nella parte narrativa come n. 2243/2017, depositata l'11 luglio 2017, aveva rigettato l'appello. Quanto alla tempestività, il Tribunale aveva ritenuto che il termine di 90 giorni per notificare la contestazione non decorresse dall'accesso presso l'impresa del 27 gennaio 2012, ma dal 3 maggio 2012, quando l'impresa aveva consegnato la documentazione aggiuntiva richiesta dagli ispettori il 18 aprile 2012; i verbali erano stati notificati il 27 luglio 2012. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981, contestando che fosse stata dimostrata la complessità dell'indagine e sostenendo che il termine fosse scaduto il 26 aprile 2012; ha inoltre lamentato di non aver ricevuto comunicazioni dopo l'accesso del 27 gennaio, prima della contestazione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990 per l'omessa comunicazione personale dell'avvio del procedimento. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dell'art. 8 della L. n. 689 del 1981, chiedendo l'applicazione della continuazione alle plurime violazioni, che assumeva riconducibili a un'unica attività, con applicazione della sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Il primo è stato ritenuto infondato perché, in caso di accertamento non immediato, il termine di 90 giorni decorre dall'acquisizione e valutazione dei dati necessari a formulare correttamente la contestazione, non dalla mera conoscenza materiale dei fatti. Nel caso concreto l'esame dei registri e dei dischi cronotachigrafici e l'acquisizione di ulteriori 93 fogli di registrazione giustificavano la decorrenza dal 3 maggio 2012, rendendo tempestiva la notifica del 27 luglio 2012; le censure del ricorrente miravano inoltre a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione. Il secondo motivo è stato rigettato perché nei procedimenti sanzionatori regolati dalla L. n. 689 del 1981 prevale la disciplina speciale sulle garanzie partecipative degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990; il ricorrente, inoltre, non aveva indicato quale concreto contributo avrebbe potuto apportare né dimostrato che la partecipazione avrebbe ragionevolmente condotto a un provvedimento diverso. Il terzo motivo è stato rigettato perché la continuazione di cui all'art. 81, secondo comma, c.p. non si applica analogicamente alle sanzioni amministrative: l'art. 8 della L. n. 689 del 1981 prevede il concorso formale soltanto quando una sola azione od omissione realizza più violazioni, circostanza non ravvisata per le condotte contestate. Nessuna spesa è stata liquidata, non avendo il Prefetto svolto difese. La Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, L. n. 689/1981

    qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, la conclusione dell’accertamento della violazione, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine di novanta giorni stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi della violazione, non coincide con la conoscenza dei fatti nella loro materialità, ma si perfeziona con l’acquisizione, da parte dell’autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, di tutti i dati afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi della violazione e con la indispensabile valutazione di questi ai fini di una corretta formulazione della contestazione

    Quando la contestazione non è immediata, il termine di 90 giorni decorre dal completamento dell'accertamento, comprensivo dell'acquisizione e della valutazione dei dati necessari a individuare gli elementi oggettivi e soggettivi della violazione, e non dalla mera constatazione materiale dei fatti.

  • artt. 7 e 8 L. n. 241/1990

    nei procedimenti per la irrogazione di sanzioni amministrative, disciplinati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, non trovano applicazione le disposizioni sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e 8 le quali configurano una normativa generale su cui prevale la legge speciale, in quanto idonea ad assicurare garanzie di partecipazione non inferiori al minimum prescritto dall’anzidetta normativa generale

    Nei procedimenti sanzionatori disciplinati dalla L. n. 689 del 1981, le disposizioni generali sulla partecipazione degli interessati previste dagli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990 sono sostituite dalla disciplina speciale, ritenuta idonea ad assicurare garanzie partecipative almeno equivalenti.

  • art. 8 L. n. 689/1981

    in tema di sanzioni amministrative, allorchè siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l’istituto della continuazione di cui all’art. 81 c.p., comma 2, ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8 il quale richiede l’unicità dell’azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni

    La disciplina del concorso formale si applica quando una sola azione od omissione produce una pluralità di violazioni; la continuazione penale non è estensibile in via analogica a una pluralità di condotte sanzionate amministrativamente.

  • art. 8-bis L. n. 689/1981

    Laddove, poi, la disciplina stabilita dal citato art. 8 non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all’art. 8-bis medesima legge, che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione

    L'art. 8-bis non introduce una deroga alla regola dell'art. 8 sul concorso formale; nei casi e alle condizioni previsti, incide soltanto sulla computabilità delle violazioni successive ai fini delle ulteriori conseguenze della reiterazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dichiara sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la contestazione di una violazione amministrativa non può essere immediata, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14, comma 2, della L. n. 689 del 1981 decorre dal momento in cui l'autorità acquisisce e valuta i dati necessari a individuare gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito e a formulare correttamente la contestazione; la mera conoscenza materiale dei fatti non coincide necessariamente con la conclusione dell'accertamento. La concreta complessità istruttoria va apprezzata in relazione alle circostanze del singolo caso.
  • La valutazione del giudice di merito sulle risultanze probatorie è censurabile in cassazione nei limiti del controllo sulla motivazione e sulla ragionevolezza del percorso argomentativo; non è consentito utilizzare il ricorso per ottenere una nuova selezione o rivalutazione dei fatti e delle prove.
  • Nei procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative regolati dalla L. n. 689 del 1981, la disciplina speciale prevale sulle disposizioni generali degli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990 in materia di partecipazione procedimentale. Chi deduce la lesione delle garanzie partecipative deve inoltre indicare quale apporto concreto avrebbe potuto fornire e, in particolare, se la partecipazione avrebbe ragionevolmente potuto determinare un provvedimento diverso.
  • In materia di sanzioni amministrative non è applicabile analogicamente la continuazione prevista dall'art. 81, secondo comma, c.p. Il concorso formale contemplato dall'art. 8 della L. n. 689 del 1981 presuppone l'unicità dell'azione o omissione che produce una pluralità di violazioni; la mera riconducibilità di più condotte alla stessa attività o al medesimo periodo non sostituisce tale requisito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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