Cassazione Civile, Sentenza n. 898/2020 del 17/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
La controversia origina dall’avviso di accertamento e liquidazione emesso dal Comune per ICI relativa all’anno 2004 su immobili della società censiti in categoria D. La Commissione tributaria provinciale di Varese e la Commissione tributaria regionale della Lombardia avevano accolto il ricorso della contribuente; con sentenza n. 12322/2016, depositata il 15 giugno 2016, la Corte di cassazione aveva invece accolto l’impugnazione del Comune, cassato la decisione regionale e rigettato nel merito il ricorso introduttivo, ritenendo correttamente applicata la rendita catastale attribuita all’immobile. La società ha chiesto la revocazione di tale sentenza ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe trattato la variazione della rendita come anteriore al 1° gennaio 2000, applicando l’art. 74, comma 3, della L. n. 342/2000, anziché il comma 1, relativo alle attribuzioni o modificazioni successive a tale data. Ha inoltre lamentato l’assenza del perfezionamento della notifica dell’attribuzione della rendita catastale e chiesto la correzione dell’asserito errore materiale, la revocazione e, nella fase rescissoria, la conferma del ricorso introduttivo. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso anzitutto che fosse esperibile la correzione di errore materiale, poiché la doglianza investiva il contenuto concettuale e sostanziale della decisione, non una difformità grafica tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione nel provvedimento. Ha poi escluso i presupposti della revocazione: la censura non denunciava una falsa percezione immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti, ma contestava il ragionamento giuridico e sollecitava una nuova valutazione nel merito. Inoltre, la sentenza impugnata aveva applicato proprio l’art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente. La società è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione
La correzione è limitata agli errori di rappresentazione materiale chiaramente riconoscibili dal provvedimento stesso; non può essere utilizzata per modificare o rimettere in discussione il contenuto concettuale o sostanziale della decisione.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
la norma circoscrive la rilevanza e decisività dell’errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa ovvero sull’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia poi pronunciato.
La revocazione per errore di fatto presuppone una falsa percezione di un fatto incontrovertibile, decisiva per la decisione e non già oggetto di controversia e di pronuncia; non consente di censurare errori di giudizio o di interpretazione giuridica.
art. 391-bis c.p.c.
La società ha invocato la revocazione ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, dolendosi della circostanza che, a sua detta, la decisione è frutto di “errori di fatto risultanti dagli atti e documenti della causa”
La disposizione individua il rimedio della revocazione delle pronunce della Corte di cassazione nei limiti del motivo di errore di fatto previsto dall’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.; nel caso concreto il rimedio non è ammissibile perché la censura attacca il ragionamento giuridico della sentenza.
L. n. 342/2000, art. 74, comma 1
la sentenza stessa, che, a differenza di quanto afferma il ricorrente, ha applicato proprio il comma 1, come interpretato nei precedenti giurisprudenziali citati in pronuncia.
La Corte rileva che la decisione oggetto di revocazione aveva applicato il comma 1 dell’art. 74, relativo alla fattispecie dedotta, sicché la prospettazione della contribuente non evidenziava un errore percettivo revocatorio.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando la decisione dipende da una falsa percezione immediata e incontrovertibile di un fatto, risultante dal semplice raffronto tra la sentenza e gli atti o documenti di causa, purché il fatto non sia stato controverso né abbia costituito oggetto di pronuncia.
- La revocazione per errore di fatto non è utilizzabile per contestare la ricostruzione giuridica, l’interpretazione delle norme o il ragionamento logico-giuridico della decisione, né per ottenere una nuova valutazione del merito.
- L’errore revocatorio deve essere assolutamente evidente e rilevabile senza argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; la contestazione che richiede un’articolata ricostruzione giuridica esula da tale rimedio.
- La correzione degli errori materiali rimedia alla difformità tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica nel provvedimento, ma non può incidere sul contenuto concettuale o sostanziale della decisione.
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