Cassazione Civile, Ordinanza n. 13125/2025 del 17/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2009 emesso nei confronti di un’associazione in liquidazione. L’Ufficio ha contestato l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi effettuati con contributi pubblici a fondo perduto, ritenendo tali acquisti afferenti ad attività non imponibili o esenti. In primo grado e in appello la domanda dell’associazione è stata respinta in larga parte; la CTR ha però riconosciuto la detraibilità dell’IVA secondo il criterio del pro rata, affermando in via generale che il diritto alla detrazione spetta secondo le regole ordinarie anche se l’attività è finanziata con contributi pubblici. L’associazione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme IVA e processuali per avere la CTR applicato il pro rata nonostante, secondo la ricorrente, le attività fossero separate e gli acquisti riguardassero l’attività imponibile; 2) violazione della disciplina unionale e dei principi di legalità/irretroattività per avere la CTR applicato una disposizione successiva a quella vigente; 3) omessa motivazione e violazione di norme processuali e tributarie per non avere la CTR spiegato i presupposti della detrazione integrale senza pro rata. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo: 1) violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR riconosciuto una detrazione senza prova concreta della detraibilità degli acquisti, prova che incombeva sull’associazione; 2) omesso esame del fatto decisivo costituito dal mancato svolgimento di attività commerciale da parte della contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’associazione. Ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il rilievo sulla mancata dimostrazione, da parte della contribuente, dell’esistenza di operazioni commerciali effettivamente idonee a fondare la detrazione IVA; il secondo motivo incidentale è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il contribuente che invoca la detrazione IVA deve fornire la prova dei presupposti fattuali del diritto, e ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR, che si era limitata a un richiamo astratto al pro rata senza specificare gli elementi da cui desumere la natura commerciale di alcune operazioni.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
regola la detrazione dell’IVA; non consente la detrazione per acquisti afferenti operazioni esenti o comunque non soggette a imposta, salvo le eccezioni previste dalla disciplina del pro rata.
art. 19 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale norma che disciplina le eccezioni/limiti al regime di indetraibilità e al criterio del pro rata.
art. 36 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
menzionato nel primo motivo come norma asseritamente violata in relazione alla separazione delle attività e al regime di detrazione IVA.
art. 17, § 6, direttiva 77/388/CEE
la Corte afferma che la revisione della disposizione è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno, e che non è ammessa la detrazione dell’IVA a monte per acquisti afferenti operazioni esenti o non soggette.
art. 25, secondo comma, Cost.
invocato nel secondo motivo come parametro di legalità/irretroattività della norma applicata.
invocato nel secondo motivo come parametro di irretroattività della legge.
art. 132, quarto comma, c.p.c.
richiamato nel terzo motivo per censurare la motivazione della CTR.
richiamato nel terzo motivo per censurare la formulazione del ricorso e/o la motivazione impugnata.
richiamato nel terzo motivo per asserita violazione o falsa applicazione.
l’onere di provare i presupposti della detrazione IVA grava sul contribuente che la invoca.
richiamato nel primo motivo principale tra le norme processuali asseritamente violate.
richiamato nel primo motivo principale tra le norme processuali asseritamente violate.
richiamato nel primo motivo principale tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 148, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato nel terzo motivo principale, senza che dalla motivazione emerga una specifica applicazione decisiva della norma nel dispositivo finale.
art. 3, comma 187, lett. c), l. 23 dicembre 1996, n. 662
richiamato nel terzo motivo principale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
nel dispositivo la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di IVA, l’erogazione di contributi pubblici a fondo perduto non esclude di per sé la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi impiegati nell’attività dell’ente o dell’impresa; occorre verificare la concreta riferibilità degli acquisti ad operazioni imponibili, esenti o non soggette.
- Il contribuente che intenda fruire della detrazione IVA deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, cioè l’effettiva esistenza delle operazioni che rendono l’imposta detraibile; in mancanza di prova specifica, la censura è infondata o inammissibile.
- La motivazione del giudice di merito non può arrestarsi a un richiamo astratto del criterio del pro rata: deve spiegare, in concreto, quali operazioni siano imponibili e quali esenti, e su quali elementi fattuali si fondi la qualificazione.
- Se il ricorrente in cassazione si limita a richiamare genericamente documenti o atti senza trascriverne il contenuto essenziale e senza indicare dove siano stati prodotti, il motivo difetta di specificità ed è inammissibile.
- La revisione della disciplina unionale in materia di detrazione IVA, quando immediatamente applicabile, impedisce comunque la detrazione per acquisti afferenti operazioni esenti o non soggette, secondo la disciplina interna coordinata con quella dell’Unione.
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