Cassazione Civile, Ordinanza n. 13123/2025 del 17/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'appello che li vedeva soccombenti in una controversia non specificata nel testo. Nel giudizio di legittimità, la parte resistente ha eccepito che la sentenza impugnata era stata notificata in data 23/5/2022. I ricorrenti hanno depositato solo la copia autentica della sentenza con attestazione di conformità, ma non la relata di notificazione entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c.; solo successivamente, con memoria del 19/12/2024, hanno prodotto la relata. La Corte ha quindi rilevato la mancata osservanza dell'onere di deposito della sentenza notificata e della relativa relata, ritenendo il ricorso improcedibile perché il termine breve di sessanta giorni risultava applicabile e il ricorso era stato notificato il 20/7/2022, oltre il termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché, a fronte dell'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, i ricorrenti non avevano depositato tempestivamente anche la relata di notificazione unitamente alla copia autentica della decisione. La successiva produzione con memoria non ha sanato il vizio. Il ricorso è stato quindi definito in rito, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Quando la sentenza impugnata risulta notificata, il ricorrente per cassazione deve depositare tempestivamente copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione; la mancata produzione determina improcedibilità del ricorso.
Il deposito dei documenti necessari deve avvenire nel termine previsto per il ricorso, e la tardiva produzione non sana l'omissione originaria salvo i casi espressamente riconosciuti dalla giurisprudenza.
La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione; se la sentenza è notificata, il controllo di tempestività va svolto rispetto a tale termine.
In assenza di allegazione della notificazione della sentenza, opera il termine lungo di impugnazione; nel caso di specie, però, la notificazione era stata dedotta ed emersa, con conseguente applicazione del termine breve.
Non consente di recuperare, in modo tardivo, l'omessa produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata nei casi in cui tale produzione era necessaria ai fini della procedibilità.
art. 24 Cost.
La sanzione di improcedibilità è stata ritenuta compatibile con il diritto di difesa, in quanto collegata a un adempimento preliminare non eccessivamente gravoso.
art. 111 Cost.
La sanzione processuale non contrasta con il giusto processo, perché mira a consentire un ordinato e rapido accesso al giudizio di cassazione.
art. 6 CEDU
L'improcedibilità per omesso deposito della relata di notificazione è stata ritenuta conforme alla Convenzione, perché proporzionata al fine legittimo di assicurare la celerità del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di definizione sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata, il ricorrente ha l'onere di depositare entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. anche la relata di notificazione della sentenza, oltre alla copia autentica: la mancata produzione rende il ricorso improcedibile.
- La dichiarazione, espressa o implicita, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata fa scattare il termine breve di impugnazione e impone al ricorrente un rigoroso onere documentale ai fini del controllo di tempestività.
- La successiva produzione della relata di notificazione non sana l'omissione del deposito tempestivo richiesto per la procedibilità del ricorso per cassazione.
- La sanzione di improcedibilità per omesso deposito della relata di notificazione è compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo, poiché presidia esigenze di certezza sulla tempestività dell'impugnazione e di speditezza del giudizio di legittimità.
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