Cassazione Civile, Ordinanza n. 13130/2025 del 17/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra proprietari confinanti in materia di distanze tra costruzioni e vedute. Un proprietario confinante chiedeva l'arretramento di un fabbricato, la chiusura di una nuova porta al piano terra e di due balconi ai piani superiori, assumendo che tali opere integrassero vedute realizzate in violazione delle distanze legali; chiedeva inoltre il risarcimento dei danni da violazione delle distanze. I convenuti contestavano la propria legittimazione passiva, chiedevano la chiamata in manleva di altri soggetti ritenuti esecutori dell'opera e proponevano una riconvenzionale per la demolizione di opere abusive asseritamente realizzate dalla controparte. Il Tribunale accoglieva solo in parte la domanda, ordinando la trasformazione delle nuove vedute in luci e riconoscendo un modesto risarcimento, dichiarando cessata la materia del contendere sul punto dell'arretramento del fabbricato e rigettando la riconvenzionale. La Corte d'appello confermava. In cassazione i convenuti deducevano quattro motivi, tutti centrati sull'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c.: il mancato considerare i chiarimenti del c.t.u. del 2016, che avrebbero ridotto il numero delle vedute non regolamentari; la mancata precisa determinazione delle distanze rispetto al confine; l'omessa considerazione della costruzione di due nuovi corpi di fabbrica da parte dell'attore; e, più in generale, l'omessa valutazione delle risultanze peritali più recenti. Il secondo motivo richiamava anche l'art. 905 c.c. La Corte di cassazione ha ritenuto che si trattasse di doppia conforme e che non fosse stato assolto l'onere di indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; ha inoltre osservato che i motivi, pur formalmente prospettati come omesso esame di fatti decisivi, tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Ha infine rilevato che la Corte territoriale aveva espressamente considerato la consulenza tecnica e i suoi chiarimenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e art. 13 d.P.R. 115/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi perché formulati come vizio di omesso esame di fatti decisivi in presenza di doppia conforme, senza l'indicazione richiesta dall'art. 348-ter, co. 5, c.p.c. delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. In ogni caso ha rilevato che la censura mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del merito e che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la consulenza tecnica e i chiarimenti del c.t.u. La parte ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, a pagare una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e si è dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato dai ricorrenti come norma sulle distanze delle vedute; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la relativa censura resta assorbita dall'inammissibilità del motivo principale.
il vizio di legittimità per omesso esame di un fatto decisivo è dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme, se non è assolto l'onere di indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
nei giudizi d'appello soggetti alla doppia conforme, il ricorrente che denunci l'omesso esame di fatti decisivi deve specificare le differenti ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado; in difetto, il motivo è inammissibile.
art. 54, co. 2 d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012
richiamato per l'applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti nei termini indicati dalla norma.
richiamato per la liquidazione delle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
utilizzato per condannare la parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore a titolo sanzionatorio in favore della controparte.
utilizzato per la condanna al pagamento di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, quale conseguenza della ritenuta responsabilità processuale aggravata.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella d'appello.
- La deduzione di omesso esame di fatti decisivi non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove o delle risultanze peritali, perché in sede di legittimità non è consentito sostituire la propria lettura del merito a quella compiuta dal giudice di appello.
- Quando il giudice di merito ha espressamente valutato la consulenza tecnica e i relativi chiarimenti, non può dirsi sussistente il vizio di omesso esame di fatti decisivi fondato sulla mera dissociazione del ricorrente rispetto alle conclusioni peritali.
- La censura di violazione di legge, se costruita come conseguenza dell'omesso esame di un fatto decisivo, resta priva di autonoma consistenza quando il motivo principale è inammissibile.
- La disciplina della doppia conforme opera come filtro processuale che impone al ricorrente un onere di specificazione rafforzato, finalizzato a evitare ricorsi meramente ripetitivi delle contestazioni di merito.
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